Con il presente documento vengono fornite alcune informazioni circa le ultime novità nel settore previdenziale.
Iniziamo dalle “cose” certe parlando delle novità introdotte dal D.L. n. 90 del 24.06.2014. In questo decreto legge in cui sono previste “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” di nostro interesse è il solo art. 1 “disposizioni per il ricambio generazionale nelle P.A.”.
In pratica per favorire questo ricambio generazionale viene abolita la possibilità per i pubblici dipendenti di richiedere la permanenza in servizio di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Per far questo viene abrogato l’art. 16 del D. Lgs 503/1992 ma non viene abolito il c. 5 dell’art. 509 del D.lgs 297/94 che interessa nello specifico il personale scolastico.
In ogni caso le abrogazioni di ulteriori norme impediscono di fatto alle amministrazioni (scuole comprese) di concedere queste permanenze in servizio.
Per il personale scolastico verosimilmente si creeranno dei problemi visto che i trattenimenti in servizio in essere dovranno concludersi entro il 31.10.2014 ad anno scolastico iniziato.
Quelli non ancora efficaci (leggasi quelli che inizieranno il 1° settembre 2014) dovranno essere revocati. Pertanto le II.SS. che hanno provveduto a concedere a loro dipendenti la permanenza in servizio a decorrere dal 1.9.2014 dovranno revocarla sulla base della norma in questione. Sono prevedibili azioni di contenzioso nonché problemi legati alla ormai definita pianta organica del personale scolastico ed indicazione dei posti disponibili per i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni e le immissioni in ruolo.
Non viene invece messa in discussione la possibilità per i dipendenti di poter richiedere ed ottenere la permanenza in servizio per raggiungere l’anzianità minima utile ad ottenere il trattamento pensionistico. Questo ai sensi del c. 3 dell’art. 509 del D.Lgs. 297/94 ovviamente non abrogato.
Nel citato art.1 c. 5 viene inoltre confermata la possibilità per l’amministrazione di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dell’anzianità contributiva massima del dipendente ora identificata non solo in anni 40 (requisito ante legge Fornero) ma anche nei nuovi limiti pari ad AA 42 e MM 6 per gli uomini ed AA 41 e MM 6 per le donne.
Tutto questo con un preavviso di 6 mesi da parte dell’amministrazione ovverossia entro il 28 febbraio di ciascun anno. La norma peraltro era già attiva. L’amministrazione deve anche verificare, prima di procedere alla risoluzione unilaterale, che al dipendente, se di età inferiore ad anni 62, non siano applicate delle riduzioni sul trattamento pensionistico altrimenti la risoluzione stessa non può essere esercitata.
A proposito di riduzioni sul trattamento pensionistico “anticipato” l’altra notizia certa ci viene dalla lettura del messaggio 5280/2014 dell’INPS. In questo messaggio che ha come oggetto “Contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata nel regime misto. Articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125; articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147” viene fatta la cronistoria delle norme che si sono succedute sulla questione ed infine riporta il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri che in estrema sintesi inserisce tra i periodi effettivamente non lavorati e che quindi comportano la riduzione del trattamento pensionistico il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l’astensione dal lavoro per giorni di sciopero, nonché le maggiorazioni dell’anzianità contributiva prevista a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all’amianto.
Rileviamo che l’inclusione delle assenze per sciopero nelle causali per cui si potranno avere delle decurtazioni non farà certo piacere ai sindacati (e nemmeno a coloro che partecipano alle azioni di sciopero).
Ricordiamo che la norma interessa quanti accedono al trattamento pensionistico con la cosiddetta pensione anticipata ovverossia non per limiti di età ma vantando una anzianità contributiva di AA 42 e MM 6 per gli uomini ed AA 41 MM 6 per le donne maturata entro il 31 dicembre dell’anno del pensionamento. Costoro per non avere penalizzazioni nel calcolo della pensione devono avere almeno 62 anni o in difetto devono poter far valere l’intera anzianità contributiva come servizio effettivo oppure periodi derivanti da astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, infortunio sul lavoro, donazioni del sangue, congedo parentale e per assistenza familiari (L.104/92). Norma valida fino al 2017.
Le notizie certe finiscono qui ma un breve accenno lo vogliamo fare anche per le questioni in “sospeso”.
Innanzitutto c’è in discussione al Parlamento un disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione in cui si trovano norme che interessano direttamente ed in modo alquanto marcato il settore previdenziale. Ne facciamo un breve excursus.
PART-TIME nel quinquennio antecedente la data del pensionamento il personale potrà accedere al part-time in modo diverso da quello conosciuto attualmente compreso quello congiunto alla pensione. Si tratterebbe di una specie di pre-pensionamento con il personale che lavora per metà dell’orario obbligatorio con ovvi riflessi sul trattamento economico ma NON su quello pensionistico. Ovverossia questo personale avrà versati i contributi come se fosse ad orario intero.
OPZIONE CONTRIBUTIVO sarebbe estesa fino al 2018 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico optando per il calcolo con il sistema contributivo (ricordiamo alquanto penalizzante) sia per le donne e, novità, anche per gli uomini. I requisiti sono il possesso entro il 31 dicembre dell’anno precedente il pensionamento di almeno 35 anni di contribuzione e di 57 anni di età più la speranza di vita.
ESTENSIONE AL 2018 della possibilità per l’amministrazione di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro al raggiungimento dell’età massima contributiva del dipendente. Vedasi quanto scritto in precedenza sul c. 5 art. 1 del D.L. 90.
I tempi di approvazione di questo DDL non si preannunciano brevi e con ovvie possibilità di riscrittura delle norme.
Ricordiamo anche che c’era grande attesa per il disegno di legge, firmatari i parlamentari di tutti i gruppi politici, la cui discussione sarebbe dovuta iniziare lunedì 30 giugno con temi importanti riguardanti appunto la flessibilità del sistema pensionistico e la soluzioni di errori come quota 96.
Ma su questo disegno di legge non si è nemmeno avviata la discussione.
Lì, 03.07.2014
IL RESPONSABILE UFFICIO PREVIDENZA IL PRESIDENTE
Stefano Giorgini Giorgio Germani