PENSIONI E RESTRIZIONI - LEGGE DI BILANCIO 2024


CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Nel Supplemento ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (Legge di Bilancio 2024).

L’Inps, con la circolare del 5 gennaio 2024, n. 4 fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di misure a sostegno del reddito e in favore delle famiglie, destinate a produrre effetti nel corso dell’anno 2024.

In attesa della circolare Inps afferente alle indicazioni relative alle singole prestazioni pensionistiche illustriamo una sintesi delle novità, purtroppo non bellissime, per chi aspettava la legge di bilancio per “mettersi a riposo”.

Ø  PENSIONE DI VECCHIAIA

Nessuna novità. Per il conseguimento della pensione di vecchiaia rimangono gli stessi requisiti:

-          età anagrafica 67 anni;

-          contributi minimi maturati 20 anni.

 

Ø  PENSIONE ANTICIPATA

Nessuna novità. Per il conseguimento della pensione anticipata, a prescindere dall'età anagrafica, rimangono gli stessi requisiti:

 -  41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;

 -  42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini.

 

Ø  QUOTA 103

È confermata, ma fortemente penalizzata, Quota 103. Requisiti:

-   62 anni e 41 anni di contributi.

I lavoratori che hanno maturato i requisiti di Quota 103 entro il 31 dicembre 2023, mantengono i precedenti benefici (pensione calcolata con il sistema misto e misura dell’assegno che non potrà risultare superiore 2.840 euro lordi mensili ovvero cinque volte il trattamento minimo INPS.)

I lavoratori che intendono usufruire della Quota 103 nel 2024 subiranno le seguenti penalizzazioni:

-          pensione interamente calcolata con il sistema contributivo;

-          misura dell’assegno non superiore a 2.272 euro lordi al mese (quattro volte il trattamento minimo INPS) sino al compimento dell’età di 67 anni, a differenza delle cinque volte attuali (cioè 2.840 euro).

È confermato l’incentivo al posticipo al pensionamento, cioè la facoltà per l’assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%).

Il personale della scuola, probabilmente, dovrà presentare domanda entro il 28 febbraio 2024 utilizzando il canale telematico Polis.

Ø  OPZIONE DONNA

La riforma penalizza anche le lavoratrici che intendono usufruire dell’Opzione Donna. Requisiti:

-          gli stessi del 2023 (caregiver, lavoratrici con invalidità fino al 74% e “licenziate”);

-          età anagrafica 61 anni (anziché 60). Questa soglia scende a 60 anni in presenza di un figlio e a 59 anni con più figli;

-          35 anni di contribuzione.

Per le lavoratrici del settore scolastico interessate dalla proroga si riaprono sino al 28 febbraio 2024 i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2024.

Ø  APE SOCIAL

L’Ape Social è prorogata fino al 31/12/2024. Requisiti:

-          disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione;

-          invalidi civili almeno al 74%;

-          caregivers;

-          addetti ad attività particolarmente «difficoltose e rischiose»

-          età anagrafica di 63 anni e 5 mesi;

-          requisito contributivo pari a 30 anni (36 anni per le attività «difficoltose e rischiose»).

Presentazione domanda: entro il 31 marzo 2024, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2024.

La Riforma elimina l’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021.

È importante sottolineare, altresì, che il beneficio “de quo” non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Ø  PRECOCI

È stata riconfermata la fattispecie “pensioni precoci”, destinata ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare da minorenni. Questi possono accedere a Quota 41, sempre che prima dei 19 anni abbiano lavorato per almeno 12 mesi e che rientrino nelle categorie disagiate valide anche per l’ape social. Quali:

-          disoccupati con esaurimento integrale dell'indennità di disoccupazione;

-          invalidi almeno al 74%;

-          caregivers;

-          addetti ad attività particolarmente "difficoltose e rischiose" inclusi nel decreto del ministero del lavoro del 5 febbraio 2018;

-          addetti a mansioni usuranti e notturni di cui al Dlgs n. 67/2011.

 

Ø  LAVORATORI PRIVI DI CONTRIBUZIONE PRIMA DEL 1995 (Contributivi puri)

Per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995: il trattamento pensionistico di vecchiaia ordinario si consegue al raggiungimento di 67 anni e 20 anni di contribuzione a condizione che il rateo pensionistico non sia inferiore a 1 volta il valore dell'assegno sociale (sino allo scorso anno il requisito era di 1,5 volte il valore dell'assegno sociale). Oppure a 71 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione «effettiva» a prescindere dall'importo soglia.

I c.d. “contributivi puri” potranno sfruttare la “pace contributiva” per riscattare buchi previdenziali nel biennio 2024-2025, per un massimo di cinque anni, relativi al periodo tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023.

Ritorna, infatti, dopo tre anni di test, la pace contributiva, l’obiettivo è quello di consentire ai giovani occupati con carriere precarie e discontinue di ricevere in futuro un trattamento di quiescenza un po’ meno povero, pagando al minimo gli anni scoperti del proprio montante contributivo ai fini pensionistici. La pace contributiva può essere richiesta per recuperare i “vuoti contributivi” compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023, fino a un massimo di cinque anni anche non consecutivi.

La Legge di Bilancio 2024 prevede anche delle modifiche in merito la rivalutazione delle pensioni. I criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali 2024 sono descritti nella circolare Inps del 2 gennaio 2024, n. 1.

Lì, 11.01.2024

L’ESPERTO DI SETTORE

Stefania Pierangeli


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 11/01/2024
Sottocategoria: Previdenza Ultima modifica: 11/01/2024
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