L’ANAC E LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Con il Decreto Legislativo 36/2023 avevamo tirato un sospiro di sollievo in merito alle norme da seguire, in materia di appalti.

Sembrava accantonata definitivamente la cosiddetta soft-low introdotta dal Decreto Legislativo 50/2016 (che ha creato non poca confusione) e con essa anche tutte le interferenze collaterali su un argomento di per sé di non semplice comprensione.

Ed invece ci risiamo….. l’ANAC continua ad interferire e, a tratti, a prevaricare la norma primaria attraverso delle “disposizioni transitorie” che danneggiano un po' tutte le II.SS.- stazioni appaltanti, ma soprattutto i Direttori SGA ed il Personale Amministrativo, consolidando il clima di precarietà.

Cerchiamo di fare il punto delle ultime “disposizioni transitorie”:

-        Con parere prot. 1345 del 27.02.2024 l’ANAC ha cercato di risolvere transitoriamente le “Problematiche relative alle procedure di affidamento di servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali e di contratti di concessione relativi a Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici per le Istituzioni scolastiche ed Educative statali.

-        Con comunicato del 06 Marzo 2024 l’ANAC ha fornito Indicazioni di carattere transitorio sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi dell’Autorità.

Quest’ultimo comunicato trae spunto dall’articolo 15, comma 4 che stabilisce: “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.”

La questione della delega della funzione del RUP è stata già ampiamente affrontata con il contributo del 18 Gennaio 2024, nel quale questo Sindacato ha evidenziato che “il comma 2 dell’articolo 15 del D.Leg.vo 36/2023, ha voluto sottolineare l’obbligo di individuare un Responsabile Unico di Progetto per lo svolgimento delle attività negoziali, ma non quello di accettazione di una delega in capo al delegato”

Partendo da questa affermazione, nel caso di delega delle funzioni di RUP, quest’ultimo dovrà:

a)     individuare formalmente modelli organizzativi che prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ed un responsabile di procedimento per la fase di affidamento

b)    individuare analiticamente le attività da delegare (es. fase di una determinata procedura), evitando deleghe generiche e massive;

c)     prevedere un compenso al delegato, per l’espletamento delle funzioni

d)    stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Infatti, la delega per fasi introduce un principio di “responsabilità per fasi” che deve essere supportata da apposita polizza non a carico del dipendente, poiché questo ultimo opera, appunto, su delega e non in base a quanto previsto dal proprio status professionale.

 

Con il comunicato del 06 Marzo 2024, l’ANAC sottolinea la necessità di evitare un’eccessiva concentrazione, in capo al RUP, di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica, ma non tiene conto che tale possibilità, soprattutto nelle II.SS., contribuirà a creare esclusivamente caos e conflitti, in considerazione delle molteplici problematiche che le stesse devono affrontare, con un organico assolutamente inadeguato……. Di tale caos e conflitti, sicuramente non se ne sentiva il bisogno.

Inoltre, proprio a voler agevolare il RUP nelle operazioni di delega, il comunicato fornisce indicazioni per superare le problematiche tecniche legate alla registrazione dei soggetti delegati sulle piattaforme, invitando questi ultimi a registrarsi autonomamente al sistema con il profilo di RUP.

Tanto premesso, a parere di chi scrive, si sottolinea come tali indicazioni non possono essere applicate alle II.SS. per le seguenti motivazioni:

1.     la delega deve riguardare una singola fase di ogni attività negoziale, per la quale il soggetto delegato sia in possesso di adeguati requisiti professionali. In mancanza di requisiti professionali richiesti per la specifica attività, la stazione appaltante deve prevedere una figura di supporto al RUP, anche esterno, in possesso dei suddetti requisiti (comma 3 articolo 2 Allegato I.2 del Decreto 36/2023), con un notevole aggravio procedimentale ed economico;

2.     la delega deve necessariamente prevedere un compenso e, quindi, l’aggravio economico continua ed aumenta;

3.     il soggetto delegato non può registrarsi “autonomamente” ad un sistema, per un profilo che non è proprio, ma che eventualmente, svolgerà solo su delega. Ed appare veramente grave che tale “indicazione” venga divulgata dall’ente che ha il compito di controllare la correttezza degli appalti

Tutti gli elementi evidenziati non rappresentano un sintomo di una mancata disponibilità alla collaborazione, ma di una impossibilità, già conclamata, di rispettare la miriade di adempimenti cui sono chiamati il Direttore SGA ed il personale amministrativo. Se l’ANAC ha voluto evitare “l’eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica”, il rischio concreto è che la medesima eccessiva concentrazione finisca in capo al Direttore SGA o a qualche unità di personale amministrativo.

Inoltre, tutto ciò, dovrebbe avvenire in applicazione, ancora una volta, di disposizioni che non hanno valore legislativo, ma rappresentano una reminiscenza di una “soft low” che DEVE ESSERE ARCHIVIATA, per lasciare il posto ad interventi legislativi che, in primis non prevedano soluzioni TRANSITORIE e, soprattutto possano chiarire DEFINITIVAMENTE ciò che chiaro non è.

 

Il presente contributo viene inviato al Presidente dell’ANAC e ai competenti uffici del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

 

Lì, 14.03.2024

D’INTESA CON IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE / RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ

Alfonsina Montefusco


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 14/03/2024
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 20/03/2024 10:02:39
Permalink: L'ANAC E LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE: LA POSIZIONE DELL'ANQUAP ATTRAVERSO UN CONTRIBUTO PROFESSIONALE CRITICO Tag: L'ANAC E LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE: LA POSIZIONE DELL'ANQUAP ATTRAVERSO UN CONTRIBUTO PROFESSIONALE CRITICO
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