Il 30 Maggio 2024 è stata pubblicata in G.U. la LEGGE 17 maggio 2024, n. 70 che contiene disposizioni (anche in ambito scolastico), e delega al Governo, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, volte a prevenire e contrastare i relativi fenomeni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori.

 

Quali gli adempimenti per le Istituzioni Scolastiche?

Nel modificare la legge 29 maggio 2017, n. 71 (già volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo) si prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento del 18/2/2021 (Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado), adotterà un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituirà un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.

Per quanto sopra nei rispettivi regolamenti di istituto verranno recepitele linee di orientamento di cui sopra, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti alla scuola che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento.

Informa, altresì, tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica.

Nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835. Per bullismo si intende:

l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria sarà adeguato ai seguenti principi:

a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

 b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità' virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

 

Per l'attuazione delle finalità della stessa legge, le Regioni potranno adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

Anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, ma nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La Legge oltre alle disposizioni che riguardano direttamente le Istituzioni Scolastiche, prevede:

  • modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni;
  • delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Il 20 Gennaio di ogni anno è stata prevista l’istituzione della «Giornata del rispetto».

 

Lì, 31.05.2024

La Vice Presidente

Alessandra Ferrari


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 31/05/2024
Sottocategoria: Didattica Ultima modifica: 31/05/2024 09:10:13
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