DSGA TRA INCARICHI, COPERTURE E SOSTITUZIONI: CAOS E MALA BUROCRAZIA

DOCUMENTO

Come volevasi dimostrare, causa una pessima normativa contrattuale introdotta dal CCNL del 18/1/2024 (triennio 2019/2021), il Ministero e le scuole si trovano a combattere all’inizio dell’a.s. 2024/2025 con la “posizione di lavoro di DSGA caratterizzata da un elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale”.

Per questa “posizione di lavoro” - già esistente dall’1/9/2000, per la quale era sufficiente il mantenimento con l’attribuzione de jure dell’elevata qualificazione e una adeguata rivalutazione del profilo giuridico e del trattamento economico - si procede ora in un coacervo inestricabile di incarichi, sostituzioni, coperture di posti vacanti e disponibili, copertura delle ulteriori autonomie scolastiche solo per l’a.s. 2024/2025.

 

Gli incarichi triennali di DSGA sono previsti per:

  • 5.138 unità, su 7.461 in organico, che già erano DSGA e lo resteranno fino a cessazione del rapporto di lavoro, con diritto di precedenza nella stessa sede (art. 55 CCNL);
  • 1.192 unità di Funzionari vincitori della procedura valutativa per il passaggio alla nuova area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione (art. 59 CCNL, DM 74 del 12/4/2024 e DDG 1897 del 17/7/2024).

 

L’incarico annuale a 1.131 unità provenienti dalla graduatoria di merito del passaggio di area (vedi sopra) o dal ruolo degli Assistenti amministrativi con laurea e cinque anni di servizi, con diploma e dieci anni di servizio. Queste unità che rappresentano la differenza tra 7.461 in organico e gli incarichi triennali copriranno i posti vacanti e disponibili. Per questa copertura, non prevista dal CCNL, è intervenuta l’intesa MIM/Sindacati del 27/6/2024.

 

Nel caso di assenza del titolare di incarico di DSGA si procede alla sostituzione come segue:

  • incarico annuale per coprire il posto disponibile per l’intero anno scolastico, a cura del Dirigente dell’Ufficio di Ambito territoriale;
  • incarico temporaneo per assenze superiori a tre mesi, sempre a cura dell’organo di cui sopra;
  • incarico temporaneo per assenze inferiori a tre mesi, a cura del Dirigente scolastico, conferito a un Assistente in servizio nella scuola che non può rifiutarsi.

Per la sostituzione del DSGA si applicano l’art. 57 del CCNL, l’intesa MIM/Sindacati del 27/6/24 e il DM 132 del 4/7/24.

 

Oltre le situazioni di incarichi, coperture e sostituzioni sopra riportate, nell’a.s. 2024/2025 avremo 187 istituzioni scolastiche in più rispetto all’organico di 7.461 unità per le quali vi è un vuoto normativo in ordine allo svolgimento dei compiti di DSGA. Certo è che l’istituto della reggenza non si applica ai Direttori ma solo ai Dirigenti. Certo è che l’incarico ad interim a chi è già titolare dell’incarico di DSGA non può essere affidato d’ufficio perché non è obbligatorio.

Quanto sinteticamente rappresentato ha generato la produzione di migliaia di provvedimenti (vedi format ministeriali allegati alla nota MIM prot. 129323 del 26/8/2024) di dubbia legittimità, nei quali sono inserite clausole non previste nel CCNL e nei Decreti Ministeriali conseguenti (vedi dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e inconcepibilità) e un trattamento economico non sempre preciso e puntuale con riferimento alle diverse situazioni. Inoltre, sui provvedimenti di competenza degli Uffici periferici del Ministero, si introduce una possibilità di delega, priva di fondamento giuridico, con la logica inaccettabile dello “scarica barile”.

 

In attesa che venga completamente rivisto l’ordinamento professionale del personale ATA presente nel CCNL del 18/1/2024, si invita il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad un approfondito confronto sulla materia per evitare provvedimenti sbagliati e inutile burocrazia. Ad un tempo si invitano MIM e Sindacati a definire il CCNI 2024/2025 sui Fondi del Miglioramento dell’Offerta Formativa, incrementando del 100% l’indennità di direzione parte variabile dei DSGA: lo consente il CCNL e si devono utilizzare le economie della riduzione di 475 unità di DSGA a partire dal corrente anno scolastico.

Nel contesto descritto (normativo e finanziario) non vi sono alibi di sorta per riconoscere l’incremento dell’indennità come sopra proposto.

 

Lì, 09.09.2024

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 09/09/2024
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 11/09/2024 08:39:51
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