NON PIU' TRATTENIMENTI IN SERVIZIO: NOTA TECNICA

UFFICIO STUDI E CONSULENZA SULLA PREVIDENZA

 

Con l’entrata in vigore del decreto legge 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” non è più possibile, tra l’altro,  disporre trattenimenti in servizio a beneficio del personale della scuola, dirigenti scolastici compresi, che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo (AA 66 MM 03).

Il MIUR interviene con nota prot. n. 2507 del 28/7/2014, indirizzata ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, in cui  riassume le disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 90/2014, in corso di conversione al Parlamento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24/6/2014, con il quale si è provveduto, come sopra indicato, ad abolire l'istituto del  trattenimento in servizio oltre i limiti di età per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.

In particolare, l'articolo 1 “ , Disposizioni  per  il   ricambio   generazionale   nelle   pubbliche amministrazioni” comma 2, dispone che "i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati". Inoltre, sempre ai sensi del comma 2, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla scadenza se prevista in data anteriore.

Queste disposizioni, lo ricorda il MIUR con la nota suindicata, si applicano a tutti i rapporti di lavoro del personale della scuola, inclusi i dirigenti scolastici.

Di conseguenza:

  • i trattenimenti in servizio disposti a partire dall'anno scolastico 2014/2015, non essendo ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, sono revocati ex lege.
  • i trattenimenti in servizio eventualmente già disposti nell’anno scolastico precedente, esplicando i loro effetti con riferimento alla durata di ciascun anno scolastico, cessano la loro efficacia alla data del 31 agosto 2014.

E’ incombenza delle II.SS. provvedere in tal senso con appositi decreti.

Il personale interessato dalle nuove norme sarà pertanto collocato a riposo e i relativi posti saranno utilizzati per le immissioni in ruolo o per le supplenze.

 

Lì, 04.08.2014     

IL RESPONSABILE

Stefano Giorgini


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 04/08/2014
Sottocategoria: Previdenza Ultima modifica: 04/08/2014
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