TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SE NE RIPARLA... ... SENZA SOLUZIONI IMMEDIATE E CONCRETE

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Il MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello stato riprende l’argomento dei tempi di pagamento delle P.A. con la Circolare n. 36 del 08.11.2024 avente ad oggetto: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall’art.4, comma 4, del Decreto Legislativo n.231 del 2002.

Prioritariamente pone in evidenza la nozione di “transazione commerciale” definita come contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, ivi inclusi i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture ovvero l’esecuzione di opera o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori (D. Lgs. 231/2002 e Legge n.161/2014).

Sotto il profilo oggettivo, sono da considerarsi commerciali le transazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, nonché le obbligazioni per prestazioni professionali, i contratti di appalto di lavori pubblici e i canoni di locazione;

sotto il profilo soggettivo, sono da considerarsi commerciali le transazioni intercorrenti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione.

Pertanto, le P.A. nel valutare se una operazione messa in atto rientri o meno nella fattispecie di “transazione commerciale” deve prendere in considerazione sia gli elementi oggettivi che soggettivi e non solo l’esistenza di una fattura elettronica.

Elementi fondamentali della valutazione devono essere:

1)    La presenza di un contratto che dia luogo ad un rapporto di tipo commerciale tra la P.A. ed il fornitore di beni o di servizi;

2)    La necessità che la controparte della P.A. sia un’impresa che ricomprende i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Di contro, non costituiscono transazioni commerciali:

a)     I debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore

b)    I pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati, a tale titolo, da un assicuratore.

c)     I pagamenti a fronte di una fornitura di beni o di servizi, a favore di un cittadino o di un contribuente o a favore di un soggetto non qualificabile come imprenditore o professionista.

 Dopo aver evidenziato in maniera molto specifica questi due elementi fondamentali:

-        concetto di transazione

-        concetto di impresa e imprenditore

La circolare si immerge nella trattazione dei tempi di pagamento che la P.A. è tenuta a rispettare in presenza di un contratto stipulato con un “imprenditore”, richiamando l’articolo 4, comma 4 del Decreto Legislativo n.231/2002 “Attuazione Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali:

“Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 (30 giorni), quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 (30 giorni) non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.

Stabilendo, quindi, che in caso di transazioni commerciali, il termine di pagamento da rispettare è sempre di 30 giorni di calendario e che l’eventuale termine dilatatorio del pagamento stesso (max 60 giorni di calendario) può essere previsto solo purché giustificato dalla natura del contratto o da talune sue caratteristiche, ma sempre espressamente concordato nel contratto, con apposita clausola.

L’argomento, già trattato nella circolare n. 15 del 05.04.2024, torna ad essere “attualissimo”, con l’avvicinarsi della scadenza relativa al raggiungimento del target nell’ambito del PNRR M1C1 – Riforma 1.11.

Tale Misura, infatti, prevede che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata sia con riferimento all’indicatore del tempo medio di pagamento (non superiore a 30 giorni o 60 giorni), che all’indicatore del tempo medio di ritardo (che non deve esser mai maggior di zero).

Poiché l’analisi delle fatture dell’anno 2023 ha evidenziato, attraverso la piattaforma PCC, che i termini di pagamento non sono stati rispettati da parte delle P.A., la Ragioneria Generale, con la circolare 36/2024 pone l’accento sulla necessità di accelerare le liquidazioni delle fatture ricevute nel 2024 entro i termini di 30 giorni (di calendario) dalla ricezione, poiché le stesse saranno oggetto di rilevazione dei target nel primo trimestre 2025 del PNRR M1C1 – Riforma 1.11. Anche laddove l’impresa fornitrice di beni o di servizi emetta autonomamente una fattura elettronica con espressa indicazione di una scadenza superiore a 30 giorni, l’amministrazione, in mancanza di apposita clausola contrattuale, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni di calendario.

I termini di 30 giorni (o 60, se contrattualizzati) non possono in alcun modo essere dilatati ponendo le fatture in stato “sospeso”, senza le valide motivazioni previste dalla norma (Sospeso per contenzioso, sospeso per contestazione etc.).

Da ultimo, onde consentire il raggiungimento dei target della misura PNRR più volte citata, devono essere intensificati i controlli a presidio del pieno rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa dell’Unione Europea e, nello specifico i controlli devono riguardare:

a)     Scadenze superiori a 60 giorni, in alcun caso ammissibili;

b)    Scadenze di 30 o 60 giorni calcolate in base ai giorni di calendario effettivi;

c)     Scadenze superiori a 30 giorni, ma entro i 60 giorni, chiaramente documentate e riscontrabile

d)    Scadenze superiori a 30 giorni applicate dalle imprese, non preventivamente concordate e la P.A. che non ha ricondotto al termine di scadenza generale di 30 giorni

Sull’argomento dei tempi di pagamento delle P.A. interviene anche il D.L. 155/2024: “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” che all’articolo 6 affronta le problematiche finanziarie relative alla realizzazione dei PNRR.

Infatti, l’articolo stabilisce che al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quindi anche le II.SS. adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa dovrà essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Anche tale adempimento dovrà essere sarà oggetto di controllo da parte dei Revisori dei Conti.

Inoltre, al fine di garantire alle amministrazioni centrali, titolari di misure del PNRR, la disponibilità delle risorse necessarie per i successivi trasferimenti a favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'economia e delle finanze effettuerà delle anticipazioni “a fondo perduto” di liquidità, in base alle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

 

Per quanto sopra esaminato, appaiono lampanti almeno due importanti riflessioni (sicuramente non esaustive):

 

1)    Si cerca di addossare alle II.SS. la responsabilità dei pagamenti. Un obbligo, sicuramente giustificato, ma non quando si tratta della realizzazione di Misure PNRR. Infatti, da mesi sono state segnalate le ENORMI DIFFICOLTÀ in cui versano le Scuole pressate da un lato dalle richieste dei fornitori, dall’altro dagli adempimenti richiamati nella circolar n. 36/2024 e dall’altro ancora dalla mancanza di liquidità di cassa. Nel frattempo si continua con la “danza” delle rendicontazioni;

2)    Si cerca di risolvere la problematica con le disposizioni previste dall’articolo 6 del D.L. n. 155/2024, ponendo, però, a carico delle II.SS. nuovi adempimenti di predisposizione del piano annuale dei flussi di cassa, onde poter, in caso di mancanza di liquidità, accedere alle anticipazioni messe a disposizione dal MEF.

Insomma, da qualsiasi latitudine si guardi la situazione, il personale delle Scuole, in particolare Dirigenti Scolastici e Direttori SGA continuano ad essere VESSATI da un sistema che cerca di risolvere problemi riversandoli su Istituzioni costrette, il più delle volte, ad aderire alla realizzazione delle misure PNRR ed abbandonate alla propria sorte, nel momento in cui vengono, giustamente, chiamate ad “onorare” gli impegni presi.

 

Ecco, questo sono solo alcune delle domande che ogni giorno attanagliano Direttori SGA e Dirigenti Scolastici; domande alle quali nessuna risposta è stata data ad oggi, dall’Autorità di Missione , lasciando le Scuole in enormi difficoltà, che non possono essere superate in maniera autonoma, ma che necessitano di CHIAREZZA, da parte di chi avrebbe avuto l’obbligo di “supportare ed accompagnare” le II.SS. nella realizzazione delle misure PNRR DALL’INIZIO AL TERMINE, come richiamato in ogni circolare di “istruzioni operative”.

 


Lì, 25.11.2024

D’INTESA CON IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ

Alfonsina Montefusco


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QU il contributo professionale
   Documento allegato ... QUI la circolare RGS n. 36/2024


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 25/11/2024
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 25/11/2024 12:15:43
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