Abbiamo pensato di proporre un contributo professionale sul Calendario scolastico e al suo adattamento da parte delle istituzioni scolastiche dove abbiamo selezionato le disposizioni normative relative.
Il principale (iniziale) riferimento normativo è il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, in particolare l’art. 74, che riportiamo integralmente e con il quale è stata fornita la “cornice normativa” sulla quale si muovono le Regioni e le scuole:
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.
5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 253 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 352.
7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.
7-bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1.
Di particolare importanza, inoltre, l’art. 10 c. 3 lett. c), dove si attribuisce al Consiglio di istituto la deliberazione sull’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.
Sulla base di quanto sopra ogni anno il Ministero emana una Ordinanza che contiene:
· Calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
· Calendario dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
· Calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello
· Le date delle festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado
Le Regioni determinano il calendario scolastico nell’esercizio delle funzioni amministrative alle stesse delegate ai sensi dell’art. 118, secondo comma, della Costituzione e a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), nei limiti del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie della normativa nazionale.
Cosa viene fissato dalle stesse?
· la data d’inizio e il termine delle lezioni;
· le vacanze nel periodo natalizio e nel periodo pasquale;
· eventuali altri giorni di sospensione (ponti, 2/11, etc..)
Le Regioni comunicano alle istituzioni scolastiche i punti fermi del calendario dell’anno scolastico relativo, chiedendo loro di trasmettere in tempo utile gli adattamenti che approveranno.
È consolidata ormai la prassi, con l’adozione di Delibere di Giunta Regionale “permanenti”, della predisposizione di “Linee guida” per la determinazione dei calendari per tutti gli anni scolastici per le scuole di ogni ordine e grado che hanno sede nella regione.
Nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni, le istituzioni scolastiche stabiliscono gli adattamenti del calendario attraverso una delibera del Consiglio di Istituto espressamente motivata ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e alla quale si applica quanto disposto dall’art. 14, comma 7, del DPR n. 275 del 1999 (provvedimento definitivo il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola).
Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti da ciascuna scuola in relazione alle esigenze derivanti dal Piano triennale dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni e uniformandosi al monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
Ricordiamo che (art. 4 D.P.R. 275/99):
nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
Tutti gli adattamenti che le istituzioni scolastiche apportano al calendario regionale, dovranno essere assunti in tempo utile per poter essere comunicati alle famiglie, agli Enti locali interessati e alla Regione stessa, possibilmente entro il termine delle attività didattiche o il termine delle lezioni, relative all'anno scolastico in corso.
Nel fare modifiche al calendario scolastico le scuole terranno conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti, ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale.
È, inoltre, opportuno e in alcuni casi necessario il previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, organizzazione dei trasporti e funzionamento degli edifici scolastici, e nel caso di eventuale anticipazione della data di inizio delle lezioni (non tutte le Regioni prevedono questi anticipi).
Nella Nota Ministeriale 1000 del 22 febbraio 2012 la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica ha fornito indicazioni nel caso di eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche:
è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.
Dal sito del Ministero dell’Interno:
Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per il turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario (qui l'elenco comuni al voto), per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno.
Domenica 8 e lunedì 9 giugno i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sui referendum abrogativi relativi a 5 quesiti in tema di lavoro e cittadinanza.
In questo anno scolastico alcune istituzioni scolastiche saranno interessate dalle elezioni amministrative e referendarie.
Per quanto sopra, quindi, si potrebbe proporre, per le scuole sede di seggio, la problematica di non raggiungere i 200 giorni di lezione, poiché magari oltre alle chiusure durante l’anno scolastico per ponti, Carnevale, etc.. già programmate, se ne aggiungerebbero altre ulteriori.
Riteniamo che la chiusura delle scuole per le operazioni referendarie debba rientrare nei casi di chiusura per causa di forza maggiore predisposte dai Prefetti imprevedibili e sopraggiunte, conseguentemente non interferiranno sulla validità dell’anno scolastico.
Al momento della decisione di adattamento del calendario scolastico, infatti, non era prevedibile l’indizione dei referendum abrogativi come invece, contrariamente, si potevano prevedere le elezioni amministrative di fine mandato.
Rimarrà alle scuole, o meglio al Consiglio di istituto, la valutazione a norma dell'art. 5 del DPR 275/99 e in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, della necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.
Lì, 09.04.2025
D’INTESA CON IL PRESIDENTE
LA VICE PRESIDENTE
Alessandra Ferrari