Il 13 Maggio 2025 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo coordinato del DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25, una lettura complessa e faticosa abbiamo cercato di riassumere quelle che sono le disposizioni che impatteranno (direttamente o indirettamente) anche nelle istituzioni scolastiche, in quanto pubbliche amministrazioni.
Senza nessuna presunzione di esaustività, considerata la “mole” del provvedimento legislativo, ci siamo avvalsi dei documenti reperito sul sito del Senato e di seguito riportiamo l’estratto del Dossier n. 244 Legislatura 19ª "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni".
Art. 4
(Misure urgenti in materia di reclutamento)
c. 9-novies. Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, di sfruttare al meglio e nel modo corretto l'applicazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e di migliorare la qualità dei servizi destinati alle imprese e ai cittadini nonché la necessaria partecipazione dei cittadini stessi alla gestione delle politiche pubbliche, le pubbliche amministrazioni possono individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura professionale del social media e digital manager, con compiti di elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media, in conformità agli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le attuali competenze, e di gestione delle piattaforme di reti sociali telematiche.
c. 9-decies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 12 Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione:
(Disciplina dei periodi di assenza per malattia Covid-19 dei dipendenti pubblici)
Il comma 1 dispone che, a decorrere dal 15 marzo 2025, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il periodo di assenza per malattia dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto. Sopprime poi espressamente il primo periodo dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, ai sensi del quale il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
(Norme transitorie in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro da parte di PP.AA.)
Il comma 11, inserendo il comma 164-bis nell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024, dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 105 del 2023 (ovvero i trattenimenti in servizio disposti ai sensi dei commi 1 e 2 di tale articolo), limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono risolvere, con un preavviso di almeno 6 mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (quindi 65 anni, rispetto ai 67 previsti), compresi i pubblici dipendenti di cui all’articolo 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003(42) , a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10 dello stesso articolo 24 (ovvero a pensione anticipata, con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne) e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 15% dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del SSN.
(Composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)
Il comma 16-quinquiesdecies interviene in materia di composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione elevando da 36 a 39 i componenti dello stesso e stabilendo che i tre componenti aggiunti sono nominati dal Ministro dell’istruzione e del merito su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori. Chiarisce inoltre che le norme che consentono l’esonero dal servizio nelle scuole statali si applicano a tutti i componenti del Consiglio.
Il comma 16-sexiesdecies dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in 331.100 euro per l'anno 2025 ed in 993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 12-ter
(Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni)
L’articolo interviene sulla disciplina dei rapporti intercorrenti tra procedimento disciplinare e procedimento penale instaurati nei confronti dei pubblici dipendenti, apportando specifiche modifiche all’articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La norma, in particolare, novella:
ü il comma 1, che nel testo vigente fa salva in ogni caso, anche se il procedimento disciplinare è sospeso, la possibilità di adottare la sospensione dal lavoro o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente. La novella prevede che la sospensione dal lavoro e gli altri provvedimenti cautelari possano essere adottati fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge n. 19 del 1990(54) (comma 1, lettera a));
ü il comma 2, che nel testo vigente prevede la possibilità di riapertura del procedimento disciplinare, già concluso con l'irrogazione di una sanzione, in seguito alla definizione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di assoluzione la quale riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso. La novella estende la possibilità di riapertura del procedimento anche ai casi di definizione del procedimento penale con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione [comma 1, lettera b)].
Articolo 14
(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie)
Il comma 6 autorizza, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola, la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. I criteri e le modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, e, quanto a 15 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Il comma 6-septies interviene sull’articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60, eliminando il riferimento all'anno scolastico 2024/2025 ivi contenuto, con l’effetto, quindi, che il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti per incarichi temporanei in favore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) assunto, ai sensi dell’articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge n. 75 del 2023, per svolgere attività di supporto per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR e volti a contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali nelle regioni del Sud, si computa a regime ai fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA. Per effetto della disposizione in esame, quindi, ciò avviene senza più alcuna specificazione in ordine all’anno scolastico di riferimento.
Articolo 15
(Misure urgenti per il Giubileo)
Il comma 1, per esigenze connesse all’accoglienza dei partecipanti al Giubileo dei giovani, autorizza la Struttura commissariale denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025” ad acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione Lazio nonché ad assumere il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.
Il comma 2 prevede che i dirigenti scolastici siano esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all’utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale.
Articolo 16
(Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
Il comma 1 stabilisce che, nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984.
Lì, 19.05.2025
LA VICE PRESIDENTE
Alessandra Ferrari