Il 6 Giugno 2025 è stato pubblicato in G.U. il testo coordinato del DECRETO-LEGGE 7 aprile 2025, n. 45, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”.
Riportiamo di seguito le disposizioni che vedono coinvolte direttamente le istituzioni scolastiche e il relativo personale (Fonte Dossier Camera dei Deputati)
ARTICOLO 1 Attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa agli istituti tecnici
Vengono definite le misure relative all’attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di istituti tecnici.
In particolare, si prevede che alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento dei nuovi percorsi di istruzione tecnica si provveda non più tramite l’adozione di un decreto ministeriale, ma sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente, del curricolo e nei limiti del monte orario di cui agli Allegati al decreto-legge in esame.
Parimenti, si dispone che la disciplina del rilascio da parte degli istituti tecnici, a domanda dell’interessato, della certificazione delle competenze acquisite non sia più definita tramite decreto ministeriale ma sulla base del modello di “certificato di competenze” di cui ad uno specifico Allegato del medesimo decreto-legge. Il riordino complessivo e definitivo della materia è quindi rinviato ad un successivo regolamento di delegificazione.
ARTICOLO 2 Attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR relativa al sistema di reclutamento dei docenti
Si prevedono cinque novelle alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente.
In particolare, al comma 1, si consente l’integrazione della graduatoria di merito dei concorsi PNRR con i candidati idonei, fino a coprire il 30% dei posti banditi. Le graduatorie in questione sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale ed in via prioritaria rispetto a quelle dei concorsi precedenti al PNRR. Al comma 2, si prevede la costituzione di un elenco regionale, a partire dall’anno scolastico 2026/27 e con aggiornamento annuale, in cui potranno inserirsi, per la futura assunzione in ordine di concorso, tutti coloro che hanno superato la prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020, e si dispone che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria accettano ovvero rifiutano la sede scolastica loro assegnata entro cinque giorni dalla data di assegnazione, e in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. Il comma 3 dispone che, per identificare le graduatorie di concorso da cui attingere nell’ambito della quota di posti da assegnare per scorrimento delle graduatorie pregresse, le frazioni di posto sono arrotondate, non più per difetto, bensì per eccesso se maggiori o uguali a 0,5. Il comma 4 statuisce che le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025. Il comma 4-bis, introdotto al Senato, chiarisce che le graduatorie dei concorsi PNRR integrate ai sensi del comma 1 sono utilizzate in via prioritaria anche rispetto a quelle del concorso bandito per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria bandito nel 2023. Il medesimo comma, inoltre, proroga sino al suo esaurimento la graduatoria relativa alla procedura straordinaria indetta con il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e ne prevede l’utilizzo a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
ARTICOLO 2-bis Disposizioni in materia di dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del Piano PNRR, relativa alla riforma dell’organizzazione del sistema scolastico
La norma, con riferimento all’anno scolastico 2025/2026, incrementa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato, di cui all’articolo 4 del CCNL relativo al personale dell’Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico istituito (con una dotazione di 122 milioni di euro per il 2025, di 189 milioni di euro per il 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere 28 dal 2027) nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dal comma 565 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (comma 1).
ARTICOLO 3-ter Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche
Si interviene sulla normativa di attuazione dell’intervento 3.1 della M4C1 del PNRR in materia di sviluppo delle competenze digitali nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare sostituendo, sia in relazione alle attività formative in favore dei docenti che in relazione agli insegnamenti impartiti nelle scuole, il riferimento alla necessità di apprendere e di utilizzare la programmazione informatica (coding) con un più generico riferimento allo sviluppo di competenze informatiche. È inoltre soppressa la norma che impone al Ministro dell'istruzione e del merito di integrare di conseguenza, con proprio decreto ed entro la fine dell’anno scolastico 2024/2025, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza dei vari cicli di istruzione.
ARTICOLO 3-quinquies Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
Si modifica il comma 2, articolo 2, decreto-legge n. 19 del 2024 per quanto concerne la flessibilità riconosciuta ai soggetti attuatori e alle amministrazioni titolari in presenza di disallineamenti o incoerenze rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario stabilito. Con la modifica in esame si specifica che non si applicano le misure sanzionatorie previste in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi e negli altri strumenti non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR, qualora il soggetto attuatore e l’Amministrazione titolare della misura attestino la possibilità di completare l’intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente stabiliti dal PNRR.
ARTICOLO 3-octies Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La norma integra l’articolo 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR) del decreto-legge n. 113 del 2024, inserendovi, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un nuovo comma (2-bis). Tale comma prevede che, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, l’Amministrazione centrale titolare (nel caso delle scuole il MIM) della misura sia autorizzata a trasferire al soggetto attuatore (istituzioni scolastiche) risorse finanziarie corrispondenti al 90 per cento del costo a carico del PNRR dell’intervento medesimo, a condizione che il soggetto attuatore, al momento dell’effettuazione della richiesta, attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento dell’intervento almeno pari al 50 per cento del costo dell’intervento nonché l’avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.
ARTICOLO 6, comma 1 Misure urgenti in materia di welfare studentesco
Le norme, inserendo il comma 5-ter all’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, incrementano l’autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui al comma 5 dell’articolo modificato, di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, provvedendo ai relativi oneri:
a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l’anno 2026 e a 3 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito;
b) quanto a 200.000 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
c) quanto a 97.000 euro per l’anno 2026, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 27 di cembre 2006, n. 296 (comma 1).
ARTICOLO 6-bis Misure urgenti in materia di Carta del docente
Si introduce misure in materia di Carta del docente. In particolare, al comma 1, introduce un’ulteriore possibilità di utilizzo della Carta, stabilendo che essa possa essere impiegata anche per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva. Il medesimo comma prevede, inoltre, che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché l'importo nominale della stessa siano stabiliti con decreto a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, mentre per quanto riguarda l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri già definiti. Dispone, inoltre, che i soggetti presso i quali è utilizzata la Carta del docente, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di validazione dei relativi buoni, mentre ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, a mente del comma 2, gli stessi soggetti trasmettono la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.
ARTICOLO 9 Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari del Ministero dell’istruzione e del merito
Si modifica la disciplina del concorso pubblico per i funzionari da destinare agli uffici scolastici regionali autorizzato in favore del Ministero dell’istruzione e del merito dall’articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le modifiche introdotte prevedono lo svolgimento del concorso su base territoriale e il supporto della commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) per l’espletamento della procedura. Al comma 2, si provvede alla copertura finanziaria dei maggiori oneri conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale.
Segnaliamo infine l’art. 5 Misure in materia di parità scolastica:
Oltre ad intervenire con dei limiti più stringenti sugli esami di idoneità e costituzione classi terminali (nell’intento di arginare il fenomeno dei diplomifici) si adotta, anche per le scuole paritarie, l’utilizzo obbligatorio delle pagelle elettroniche, dei registri on line, e del protocollo informatico a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
Lì, 09.06.2025
LA VICE PRESIDENTE
Alessandra Ferrari