FVOE, nuove regole e chiarimenti ANAC: consenso al trattamento dati e malfunzionamenti

Con il Comunicato del 16 aprile 2025, il Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni normative che disciplinano il funzionamento del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), aggiornate dal decreto legislativo 209/2024, cd. “correttivo codice”. Le indicazioni intendono uniformare le prassi applicative, ridurre i rischi di contenzioso e garantire una maggiore efficienza nelle procedure di gara.

1. Consenso al trattamento dei dati tramite FVOE. Non è più necessario richiedere il consenso preventivo all’OE.

Con l’introduzione del comma 5-bis all’art. 35 del Codice dei contratti, il legislatore ha eliminato l’obbligo, precedentemente previsto, di richiedere preventivamente il consenso all’accesso al FVOE da parte degli operatori economici.

Ora, il consenso viene prestato direttamente in sede di presentazione dell’offerta, e ciò autorizza stazioni appaltanti ed enti concedenti ad accedere al FVOE per la verifica dei requisiti richiesti, in conformità con la normativa sulla privacy.

Implicazioni operative

  • La trasmissione, tramite scheda S2, dell’elenco dei partecipanti alla gara da parte del RUP o suo delegato, equivale a certificare che i soggetti elencati hanno fornito il proprio consenso.
  • Le eventuali responsabilità civili e penali per accessi non autorizzati gravano su chi ha trasmesso tale elenco.
  • ANAC non richiederà più comunicazioni aggiuntive sul consenso: la scheda S2 è sufficiente.

La prossima versione del bando tipo n. 1/2023 includerà clausole specifiche per il consenso al trattamento dati.

 

2. Malfunzionamenti del FVOE: come gestire l’aggiudicazione

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 99 disciplina i casi in cui, per malfunzionamento del FVOE o delle banche dati collegate, i dati necessari non siano disponibili entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione.

Cosa prevede la norma

  • Dopo 30 giorni senza risposta, è possibile procedere all’aggiudicazione, purché l’operatore economico produca un’autodichiarazione (ex D.P.R. 445/2000) attestante il possesso dei requisiti.
  • L’aggiudicazione è immediatamente efficace, ma le verifiche devono essere comunque completate in tempi congrui.
  • In caso di accertata mancanza dei requisiti, si applicano le sanzioni previste: revoca dell’aggiudicazione, risoluzione del contratto, responsabilità per dichiarazioni false.

Indicazioni ANAC

  • Se il malfunzionamento riguarda dati acquisibili in modalità asincrona, l’ente può interrogare nuovamente il sistema prima di attendere i 30 giorni.
  • ANAC segnalerà pubblicamente i malfunzionamenti rilevanti dei propri sistemi.
  • Nei casi in cui le certificazioni non siano acquisibili tramite FVOE (es. perché l’ente certificatore non ha attivato le banche dati), si continuerà a richiederle con modalità tradizionali.
  • Anche in tali casi, è ammesso procedere all’aggiudicazione dopo 30 giorni, previa acquisizione di autodichiarazione, applicando per analogia l’art. 99, comma 3-bis.

 

Il comunicato chiarisce due punti critici della digitalizzazione delle verifiche nei contratti pubblici:

  • da un lato, semplifica l’accesso ai dati tramite consenso acquisito all’origine,
  • dall’altro, offre flessibilità operativa nei casi di malfunzionamento o indisponibilità dei dati.

ANAC aggiornerà periodicamente l’elenco delle certificazioni accessibili tramite FVOE, distinguendo tra quelle in modalità sincrona, asincrona e non disponibili, per garantire trasparenza e certezza alle stazioni appaltanti.

Con un ulteriore comunicato, datato 30 maggio 2025 e intitolato “Facilitazioni sull’utilizzo del fascicolo digitale: indicazioni per la corretta applicazione”, l’ANAC ha messo a disposizione una tabella riassuntiva contenente l’elenco delle certificazioni acquisibili tramite FVOE, nonché di quelle attualmente non disponibili o che non lo saranno in futuro. Per ciascuna certificazione, sono stati indicati: lo stato di disponibilità, la tipologia del documento o provvedimento, l’Ente certificante, la modalità di acquisizione (sincrona o asincrona) e i relativi tempi di rilascio.

Lì, 10/06/2025

Marco Santini - Vice Presidente Area Nord


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   Documento allegato ... Qui la tabella verifiche FVOE
   Documento allegato ... Qui il contributo in PDF


 
Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 10/06/2025
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 10/06/2025
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