Finalmente l’11 giugno scorso, dopo quasi due anni dall’accordo sottoscritto il 16 novembre 2023 tra l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca, sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso la nota prot. n. 133215, nella quale si illustrano le nuove modalità di adesione al Fondo pensione complementare Espero alla luce dell’accordo.
Il tema dell’adesione alla previdenza complementare nel comparto Scuola torna al centro del dibattito in quanto l’accordo disciplina una modalità semplificata di accesso alla previdenza integrativa, prevedendo che, in assenza di espressa rinuncia da parte del lavoratore entro un determinato termine (nove mesi), l’adesione al fondo ESPERO si intenda tacitamente prestata. Tale previsione si applica ai nuovi assunti a tempo indeterminato nel comparto scuola e ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione alla previdenza complementare, spesso trascurata soprattutto dai più giovani contrastando, altresì, la cronica bassa adesione da parte del personale scolastico, spesso dovuta a scarsa informazione o a un rinvio indefinito della scelta.
Secondo l’intesa, il meccanismo di adesione automatica tramite silenzio-assenso si attiverebbe dopo la decorrenza di un termine di nove mesi dalla data di ricezione dell’informativa sulle modalità di adesione al Fondo, termine previsto per l’esplicita espressione di volontà, da parte dell’interessato, di iscrizione, ovvero di diniego all’iscrizione, decorso il quale, in assenza di alcuna manifestazione di volontà, interviene l’iscrizione per silenzio-assenso al fondo ESPERO e l’avvio della contribuzione, con trattenuta automatica in busta paga.
A seguito delle previsioni contenute nell’accordo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è intervenuto con la nota prot. n. 133215 dell’11 giugno 2025, fornendo chiarimenti operativi alle istituzioni scolastiche in merito alle modalità di attuazione del nuovo sistema di adesione e le stesse dovranno farsi carico di diversi adempimenti amministrativi, tra cui:
- Scaricare dal SIDI e consegnare l’informativa sulle modalità di adesione al Fondo e l’informativa sul trattamento dei dati personali ai dipendenti neo assunti in ruolo, alla stipula del contratto, e all’inizio dell’anno scolastico a quelli con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019;
- Inserire tempestivamente a SIDI, la data di consegna e di presa visione dell’informativa, per il personale già assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1°gennaio 2019;
- Registrare la data di presa visione e consegna dell’informativa sulle modalità di adesione al fondo Espero per il personale neo immesso in ruolo attraverso una nuova funzione SIDI di integrazione dati del contratto.
I dipendenti potranno comunicare il proprio diniego, autonomamente, mediante l’istanza dedicata disponibile su POLIS.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito invece si farà carico della gestione dei flussi di comunicazione dei dati, nome, cognome e codice fiscale dei lavoratori che, entro nove mesi, non esprimeranno il diniego, inviando al Fondo file criptati, nonché l’indirizzo PEC dell’istituzione scolastica dove il dipendente presta servizio.
Il Fondo invierà all’indirizzo PEC, comunicato dal Ministero, la seguente documentazione che l’istituzione scolastica provvederà a notificare al dipendente:
- adesione e relativa data da cui decorre l’iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
- il comparto al quale eÌ€ automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l’adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
- la documentazione di cui all’art. 6, comma 5, del “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020” e le indicazioni di cui all’art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;
- la possibilità del recesso ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo (entro 30 giorni) con specifica informativa su modalità e termini per l’esercizio di tale diritto, nonché il link al sito del Fondo cui accedere per l’esercizio del diritto di recesso;
- un apposito link al sito del Fondo per l’inserimento, fatto salvo il caso in cui il lavoratore abbia esercitato il diritto di recesso, dei dati di contatto dell’interessato all’interno dei sistemi del Fondo.
Nella nota “de qua” il Ministero comunica, altresì, che le funzioni di gestione contratti ed immissione in ruolo, per poter recepire le novità introdotte dall’accordo, sono state aggiornate mentre, con successivo avviso la Direzione generale per l’innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, provvederà a comunicare l’apertura delle funzioni SIDI dedicate.
Il sistema del silenzio-assenso assistito da informativa, già sperimentato in altri settori, rappresenta una significativa discontinuità rispetto al modello tradizionale basato sulla richiesta esplicita dell’iscritto.
In questo caso, però, la delicatezza del tema previdenziale, con riflessi economici sul medio-lungo periodo, impone un’attenta valutazione. Non si tratta soltanto di una modifica procedurale, ma di una nuova impostazione nella relazione tra Stato-datore di lavoro e dipendente pubblico, che potrebbe determinare effetti anche su un piano di responsabilità contrattuale e fiduciaria.
Sebbene l’intento dell’accordo sia quello di promuovere e rafforzare la cultura previdenziale e nello specifico la previdenza complementare tra i dipendenti del comparto scuola, permangono alcune perplessità. Molti lavoratori, specie neoassunti, potrebbero non avere piena contezza delle implicazioni dell’adesione automatica, rischiando di trovarsi iscritti a un fondo senza aver compreso costi, benefici e opzioni alternative.
Inoltre l’introduzione del silenzio-assenso impone una nuova responsabilità amministrativa e comunicativa alle istituzioni scolastiche. Queste ultime diventano un nodo cruciale per garantire che l’adesione al Fondo Espero avvenga in modo trasparente, consapevole e documentato.
In conclusione l’accordo del 16 novembre 2023 e la nota MIM dell’11 giugno 2025 aprono una nuova stagione per la previdenza complementare per il personale della scuola, nel solco della valorizzazione del secondo pilastro. Tuttavia, il successo della riforma dipenderà dalla capacità di coniugare semplificazione e consapevolezza, garantendo che ogni scelta, anche quella tacita, sia davvero libera e informata.
Lì, 17.06.2025
L’ESPERTO DI SETTORE
Stefania Pierangeli