La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il proprio impiego, inclusi i supplenti della scuola con contratti a tempo determinato.
Anche per il 2025, i lavoratori della scuola a tempo determinato, inclusi i supplenti brevi, possono accedere alla NASpI, ma devono rispettare le nuove procedure digitali e gli obblighi previsti per tutti i beneficiari degli ammortizzatori sociali. La tempestività nella presentazione della domanda e l’adesione ai percorsi di reinserimento lavorativo sono condizioni essenziali per accedere e mantenere il diritto alla prestazione.
Vediamo in dettaglio i vari step così come declinati nella circolare INPS n° 98 del 5/6/2025.:
Chi può fare domanda
Oltre agli incaricati a tempo determinato della scuola, possono accedere alla NASpI anche:
· apprendisti;
· soci lavoratori di cooperative con rapporto subordinato;
· personale artistico con contratto subordinato;
· dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Anche i supplenti con incarichi brevi hanno diritto all’indennità, a condizione che abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione lavorativa negli ultimi 4 anni.
La disoccupazione è considerata involontaria quando il rapporto di lavoro si conclude per cause non dipendenti dal lavoratore, come:
· scadenza del contratto;
· mancato rinnovo.
Presentazione della Domanda: Tempi e Modalità
La domanda NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
· Contratti in scadenza il 30 giugno: la domanda va presentata entro fine agosto.
· Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione, l’indennità decorre dall’ottavo giorno.
· Se la domanda viene presentata dopo l’ottavo giorno, la decorrenza parte dal giorno successivo alla presentazione.
In caso di licenziamento per giusta causa (ad esempio, un supplente assente per malattia oltre il termine del contratto):
· la domanda va presentata entro 38 giorni;
· l’indennità decorre dal 38° giorno, se la domanda è nei termini, o dal giorno successivo alla presentazione, se oltre il termine.
Le Novità 2025: Gestione Informatizzata e Obblighi di Attivazione
Con il DM 174/2024, è entrato in vigore un nuovo modello informatizzato per la gestione dei percettori di NASpI e DIS-COLL.
Il personale scolastico non è escluso da questo processo e deve quindi adempiere agli obblighi previsti dalla normativa (D. Lgs. 150/2015).
In particolare, tutti i percettori di indennità sono tenuti a:
· attivarsi nella ricerca di un nuovo impiego;
· partecipare a misure di politica attiva del lavoro;
· rispettare gli obblighi di “condizionalità” per non perdere il diritto all’indennità.
Procedura da Seguire: Fasi Operative
1. Presentazione della Domanda (NASpI o DIS-COLL)
La richiesta va inviata in via telematica a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando uno dei seguenti canali:
· Portale INPS (accesso con SPID, CIE o CNS) – funzione “NASpI invio domanda online”;
· Patronati o intermediari abilitati;
· Contact Center INPS: 803164 da rete fissa (gratuito), oppure 06 164164 da cellulare.
La domanda equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID).
In alternativa, è possibile rilasciare la DID autonomamente sul portale regionale SIUL:
https://siul.servizirl.it (accesso con SPID o CIE).
2. Accesso al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)
Dalla data di inizio dell’indennità, l’INPS invierà un SMS invitando il beneficiario a:
· accedere al portale SIISL: https://siisl.lavoro.gov.it;
· aggiornare i propri dati anagrafici e professionali;
· caricare o aggiornare il proprio curriculum vitae;
· sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD).
3. Presa in Carico da Parte dei Servizi per l’Impiego
Il percorso si conclude con la stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), da effettuarsi presso:
· il Centro per l’Impiego territorialmente competente, oppure
· un Operatore Accreditato ai Servizi per il Lavoro, secondo la normativa regionale.
Calcolo e Durata dell’Indennità NASpI
L’importo della NASpI viene determinato sulla base della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi quattro anni, comprensiva di tutte le mensilità (tredicesima inclusa).
Per il 2025, la modalità di calcolo è la seguente:
· Se la retribuzione media è pari o inferiore a 1.470 euro (soglia stabilita annualmente dall’INPS), l’indennità è pari al 75% di tale importo.
· Se la retribuzione media è superiore a 1.470 euro, si applica:
o il 75% del tetto massimo (1.470 euro),
o più il 25% della parte eccedente la soglia.
Durata dell’indennità
La NASpI viene erogata per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.
Nel comparto scuola, tuttavia, è raro raggiungere la durata massima, poiché la presenza di periodi non lavorati, in particolare durante l’estate, riduce il numero complessivo delle settimane utili ai fini del calcolo.
Decurtazione progressiva dell’importo
Scatta il Décalage a partire:
· dal 5° mese di erogazione (per i beneficiari fino a 54 anni),
· dal 7° mese (per i beneficiari con almeno 55 anni),
l’importo mensile della NASpI subisce una riduzione progressiva del 3% al mese.
Questo meccanismo di riduzione, introdotto con lo scopo di incentivare il reinserimento lavorativo, è stato rivisitato a partire da gennaio 2022 per renderlo meno penalizzante, soprattutto nei casi di fruizione prolungata dell’indennità.
Lì,02.07.2025
Il Vice-presidente vicario ANQUAP
Sabato Simonetti