TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE: INDICAZIONI OPERATIVE SULL'INTERDIZIONE DAL LAVORO ANTE E POST PARTUM AI SENSI DEL D.LGS. N. 151/2001

L’Ispettorato del Lavoro Nazionale, Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, con nota INL-DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.U.0005944. 08-07-2025 ha dato indicazioni utili ad uniformare l’attività degli Uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto,

L’interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri, sia nel periodo antecedente che successivo al parto, costituisce una misura di fondamentale importanza per la tutela della salute della donna e del nascituro. L’articolo fornisce una sistematizzazione delle indicazioni operative da adottare nella gestione delle istanze di interdizione, alla luce del D.Lgs. n. 151/2001 e della normativa correlata, individuando criteri valutativi, adempimenti procedurali e casi applicativi.

 

1.     Quadro normativo e ratio legis

La disciplina in materia di tutela della maternità trova il suo fondamento nel D.Lgs. n. 151/2001, in particolare agli artt. 6, 7 e 17, con l’intento di prevenire situazioni di rischio per la salute della gestante e del nascituro mediante il ricorso all’astensione obbligatoria o anticipata dal lavoro.

 A tali disposizioni si affiancano le norme regolamentari contenute nel D.P.R. n. 1026/1976, ancora vigenti per effetto dell’art. 87 del D.Lgs. n. 151/2001.

La ratio è chiaramente ispirata al principio espresso dalla Commissione UE il 5 ottobre 2000, secondo cui la gravidanza non è una malattia, ma una condizione fisiologica che, tuttavia, può rendere inaccettabili situazioni normalmente tollerabili in ambito lavorativo.

 

2.     Presentazione dell’istanza

L’istanza può essere presentata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro, corredata dalla documentazione essenziale (documento di identità, certificazione medica con data presunta del parto o certificato di nascita, descrizione delle mansioni svolte). Se inoltrata dal datore di lavoro, è richiesta anche una motivata dichiarazione circa l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili.

Fondamentale risulta l’indicazione dell’esposizione a mansioni vietate ex art. 7 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 151/2001, con allegazione dello stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che contempli anche i rischi specifici per le lavoratrici in gravidanza.

 

3.     Istruttoria e valutazione dei presupposti

L’Ufficio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 17, co. 2, lett. b) e c), ovvero:

·       presenza di rischi per la salute della lavoratrice e del nascituro;

·       impossibilità di assegnare la lavoratrice a mansioni compatibili.

La valutazione del DVR e delle condizioni lavorative effettive deve includere un’analisi oggettiva dei fattori di rischio, tra cui rumore, posture incongrue, sollevamento pesi, agenti chimici e biologici, vibrazioni, stress fisico e ambientale.

 

4.     4. Valutazione e applicazione del provvedimento interdittivo

Il provvedimento di interdizione può essere adottato in presenza di mansioni rientranti negli Allegati A, B e C del D.Lgs. n. 151/2001. Tra queste si evidenziano:

·       movimentazione manuale di carichi >3 kg non occasionali;

·       stazione eretta per oltre metà dell’orario di lavoro;

·       lavoro a bordo di mezzi di trasporto;

·       esposizione a sostanze nocive o a rischio biologico.

Per i casi di semplice accertamento della mansione vietata (es. sollevamento pesi), non è richiesta ulteriore istruttoria. Diversamente, ove la valutazione richieda approfondimenti, l’Ufficio potrà attivare verifiche in loco o accertamenti ispettivi.

 

5.     Procedimento e tempistica

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976, il provvedimento di interdizione deve essere adottato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Tale termine è sospeso nei casi di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della L. n. 241/1990.

L’astensione decorre dalla data di adozione del provvedimento, non dalla presentazione dell’istanza. Il diniego deve essere espresso in un atto motivato e successivo alla comunicazione dei motivi ostativi, non impugnabile autonomamente.

 

6.     Casistiche specifiche

a)    Postura eretta prolungata

La posizione in piedi per oltre metà dell’orario, anche se deambulante (es. commessa), rientra tra i lavori vietati. Il provvedimento di interdizione è immediato e senza ulteriori valutazioni.

b)    Comparto scolastico

·       Educatrici nido/insegnanti infanzia: rischio movimentazione bambini, rischio biologico, posture scomode. Provvedimento da adottarsi per l’intero periodo gestazione-puerperio (7 mesi post parto).

·       Insegnanti scuola primaria: rischio biologico. Idem come sopra.

·       Insegnanti scuola secondaria: rischio da contatto con studenti con patologie psichiatriche. Richiede accertamento.

·     Personale di sostegno: rischio fisico, contatto stretto, movimentazione. Valutazione caso per caso.

In tutti i casi, la sospensione dell’attività didattica (es. pausa estiva) annulla la sussistenza del rischio, escludendo l’interdizione.

 

7.     Spostamento ad altra mansione

Lo spostamento ad altra mansione deve essere concretamente praticabile. Non è richiesto che il datore dimostri l’assoluta impossibilità, ma che la mansione alternativa non sia inutilmente onerosa o organizzativamente inefficace.

L'INL ha chiarito che la valutazione compete esclusivamente al datore, non essendo l’Ispettorato titolare di un potere discrezionale, ma solo vincolato ad accertare il dato fattuale (nota MLPS n. 7553/2013).

 

8.     Conclusioni e indicazioni operative

Il sistema di tutela della maternità, così come disegnato dal D.Lgs. n. 151/2001, mira ad un bilanciamento tra la protezione della salute e la continuità lavorativa, privilegiando il mantenimento della lavoratrice in azienda ove possibile, attraverso la modifica di mansioni o condizioni lavorative.

In sintesi:

·       L’istruttoria va attivata tempestivamente con protocollo immediato;

·       Il provvedimento deve essere adottato entro 7 giorni dalla documentazione completa;

·       L’astensione decorre dalla data del provvedimento, non prima;

·       Il diniego richiede motivazione espressa e fase interlocutoria ex art. 10-bis L. n. 241/1990;

·       I rischi principali: movimentazione manuale, postura, agenti biologici, ambienti insalubri;

·       Nei comparti scolastici è spesso sufficiente l’appartenenza alla mansione per la tutela automatica.

L’adozione uniforme e tempestiva delle misure previste dal decreto costituisce un fondamentale presidio di legalità e di tutela della maternità.

ALLEGATI UTILI in calce alla nota dell’ILN Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

·       Allegato A: Lavori pericolosi/faticosi/insalubri.

·       Allegato B: Altri lavori a rischio.

·       Allegato C: Condizioni da valutare nel DVR.

·       Allegato 2: Esempi di provvedimenti.

 

Lì, 22.07.2025

IL VICE-PRESIDENTE VICARIO

Sabato Simonetti


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QU il contributo professionale
   Documento allegato ... QUI la nota INL prot. n. 5944 dell'8/7/2025


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 23/07/2025
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 23/07/2025
Permalink: TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE: INDICAZIONI OPERATIVE SULL'INTERDIZIONE DAL LAVORO ANTE E POST PARTUM AI SENSI DEL D.LGS. N. 151/2001 Tag: TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE: INDICAZIONI OPERATIVE SULL'INTERDIZIONE DAL LAVORO ANTE E POST PARTUM AI SENSI DEL D.LGS. N. 151/2001
Autore: Pagina letta 1078 volte



  Feed RSS Stampa la pagina ...