La conclusione dell’a.s. 2024/2025 segna il compimento di 25 anni di direzione amministrativa e dirigenza scolastica nelle istituzioni scolastiche ed educative, dotate di personalità giuridica e autonomia funzionale a partire dal 1° settembre 2000.
Per legge e conseguenti regolamenti le scuole hanno compiuto dall’a.s. 2000/2001 un salto di qualità istituzionale che non ha precedenti e che ha imposto una rinnovata definizione degli organi preposti a garantirne la governabilità e la gestione.
Tra soggettività istituzionale e compiti degli organi vi è una inevitabile correlazione che ne determina le condizioni di funzionamento (o di esercizio).
È sulla base di questo essenziale e breve ragionamento che la politica e l’alta amministrazione hanno stabilito una disciplina legislativa e regolamentare delle scuole autonome concernente i fini istituzionali e le funzioni attribuite. Di conseguenza hanno definito una rinnovata configurazione degli organi individuali preposti a garantire l’esercizio delle funzioni attribuite, come pienezza di “poteri” e conseguenti responsabilità.
Quindi, in coerenza con la disciplina normativa delle funzioni attribuite alle scuole sono stati scelti gli organi individuali indispensabili alla gestione, in una inevitabile continuità con il periodo precedente, caratterizzato da semplice autonomia amministrativa e un ferreo controllo gerarchico del Ministero attraverso i Provveditorati agli Studi.
Questa esigenza di continuità ha portato i Presidi (o Direttori Didattici) alla dirigenza e i Responsabili Amministrativi (già Segretari e poi Coordinatori Amministrativi) alla direzione dei servizi generali e amministrativi. Nuove le scuole e rinnovati gli organi individuali che le dirigono e gestiscono, lasciando alla contrattazione collettiva la disciplina di aspetti fondamentali del rapporto di lavoro: stato giuridico, trattamento economico, diritti e doveri.
Le principali fonti normative di rango legislativo e regolamentare (in parte contrattuale) su autonomia, dirigenza scolastica e direzione amministrativa sono presenti nell’art. 21 della L. 59/97, nel D. Lgs. 59/98 (poi contenuto nell’art. 25 del D. Lgs. 165/01), nel DPR 275/99 (autonomia), nell’art. 34 del CCNL 26/5/1999 (i DSGA) e nel D.I. 44/2001 poi sostituito dal D.I. 129/2018 (contabilità).
Le fonti normative afferenti il rapporto di lavoro, per tutti gli aspetti non disciplinati dagli atti legislativi e regolamentari, sono contenute nei CCNL che si sono succeduti nel tempo, a partire dal primo CCNL del 4/8/1995.
Per logica e razionalità i due organi monocratici si sarebbero dovuti collocare nello stesso CCNL, magari in sezioni distinte, mentre la scelta politica (e sindacale) ha portato i dirigenti nell’ambito di un’area specifica e mantenuto i Direttori SGA in un mega comparto che ne impedisce la rappresentatività sindacale e, quindi, una tutela reale.
I CCNL per l’area dirigenziale hanno determinato per i DS una corretta definizione di status giuridico, un progressivo e costante miglioramento del trattamento economico, al momento quasi identico a quello dei Dirigenti della stessa area e di altre aree. Questi risultati indubbiamente positivi sono diretta conseguenza di precise scelte politiche e della condizione di diretta rappresentatività di cui beneficia la categoria dei Dirigenti.
I CCNL per il comparto istruzione e ricerca (prima solo scuola) hanno determinato per i DSGA un avvio penalizzante sul versante del trattamento economico (inquadramento con temporizzazione in luogo della ricostruzione), un andamento altalenante sul piano dello stato giuridico con avanzamenti e regressioni (clamorosa la regressione stabilita dal CCNL del 18/1/2024 che porta la condizione dei DSGSA ad una posizione di lavoro oggetto di un incarico a termine) e un incremento dell’indennità di direzione quota base inferiore agli incrementi del compenso individuale accessorio per Assistenti e Collaboratori Scolastici posti alle dirette dipendenze del DSGA (vedi CCNL 19/4/2018).
Questi pessimi risultati che hanno contrassegnato la vita lavorativa dei Direttori SGA sono diretta conseguenza di scelte politiche non fatte (o fatte male) e di pattuizioni sindacali che hanno privilegiato le quantità rispetto alla qualità, senza tener conto del gravame lavorativo, progressivamente aumentato nel tempo, e delle responsabilità della categoria.
Sul versante sindacale, quindi, una sola soluzione: passare i DSGA dal Comparto all’Area e rimuovere la regressione del CCNL 18/1/2024. In subordine la politica potrebbe muoversi con atti di indirizzo stringenti e vincolanti verso l’ARAN e stazionamento di specifici finanziamenti.
Anche in tema di normazione legislativa e regolamentare sarebbero necessari interventi integrativi e correttivi poiché l’andamento dei trascorsi 25 anni non è stato proprio ottimale, anche con riferimento al rapporto tra DSGA e DS.
In primis deve essere verificato se le scuole sono in grado di sostenere l’enorme decentramento amministrativo avvenuto in questi ultimi anni in ordine alla gestione del personale e ad una normativa sempre più complessa – strutturata per amministrazioni pubbliche di grandi e medie dimensioni – in tema di privacy, trasparenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gestione documentale, codice dei contratti pubblici, PNRR, PON ed altro ancora.
È nostra opinione che nelle attuali condizioni le scuole non ce la possono fare (ne è testimonianza la condizione di stress da lavoro correlato di Dirigenti e Direttori documentata da Anquap e ANP con recenti specifiche indagini) e, quindi, o si procede con la modifica delle funzioni attribuite (magari riducendole) o si stabilisce una normazione specifica in deroga, o si dotano le scuole delle necessarie professionalità al momento solo parzialmente (molto parzialmente) esistenti.
Alla rinnovata definizione degli organi individuali sopra descritta non ha fatto seguito, come necessario, una riforma sostanziale degli organi collegiali che sono ancora quelli disciplinati con i decreti delegati del 1974. Abbiamo ancora un Consiglio di Istituto pletorico e con competenze gestionali confliggenti con quelli del Dirigente e Direttore. È ancora in vita una Giunta Esecutiva che non ha più ragione di esistere poiché i suoi compiti sono svolti da Dirigenti e Direttori.
È indispensabili rivedere il reclutamento dei Dirigenti scolastici superando il limite che prescrive come requisito di accesso esclusivamente la provenienza dal ruolo della docenza. Una condizione che impedisce la mobilità di Dirigenti da altre amministrazioni pubbliche (mobilità possibile per i Dirigenti scolastici) e la possibilità di partecipare al concorso ai Direttori SGA che delle scuole hanno una conoscenza profonda e sistemica, con requisito culturale di accesso identico a quello richiesto ai docenti per diventare Dirigenti. La stessa possibilità potrebbe essere consentita ai Funzionari direttivi in posizione apicale, in particolare a quelli del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
È fondamentale definire in termini più puntuali e precisi il rapporto tra Dirigenti e Direttori, distinguendo quelli esclusivi da quelli complementari e sinergici e stabilendo che tra i due organi sussiste una relazione funzionale e non gerarchica, con conseguente eliminazione del potere disciplinare dei Dirigenti verso i Direttori (prerogativa che nessun Direttore Generale ha nei confronti dei Dirigenti e nessun Dirigente verso i Funzionari).
La relazione funzionale si fonda sulle direttive di massima (che non sono ordini di servizio ridondanti e minuziosi, come purtroppo accade) e su poteri sostitutivi che si debbono esercitare solo in casi eccezionali debitamente motivati e documentati.
Le riflessioni, analisi e proposte contenute nel presente documento hanno l’obiettivo di avviare un dibattito politico sindacale e professionale libero e dialettico (magari anche vivace), con piena disponibilità a confronti e approfondimenti.
Lì, 23.07.2025
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani