ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
LIMITI, COMPATIBILITÀ E REGIME AUTORIZZATORIO.
ISTITUTI GIURIDICI DI ASSENZE/ASPETTATIVE PER SVOLGERE ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA
CONTRIBUTO PROFESSIONALE
Il principio di esclusività del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione rappresenta uno dei cardini del pubblico impiego, volto a garantire l’imparzialità, il buon andamento e l’integrità dell’azione amministrativa. Tuttavia, tale principio, sebbene fondato su precisi riferimenti costituzionali e normativi, non è assoluto e ammette deroghe, purché rigidamente regolate e sempre subordinate al rispetto di criteri oggettivi e preventivi di autorizzazione.
Il principio di esclusività, pur essendo un pilastro del pubblico impiego, è modulato da un complesso sistema autorizzatorio e di deroghe finalizzate a contemperare l’interesse pubblico con i diritti individuali del lavoratore. Tuttavia, ogni deroga è ammissibile solo laddove siano garantite la trasparenza, l’assenza di conflitti d’interesse e la piena compatibilità con le finalità istituzionali dell’amministrazione.
1. FONDAMENTO NORMATIVO
Il principio di esclusività trova le sue radici nella Costituzione e nella normativa sul pubblico impiego:
- Art. 98, comma 1, Cost. – Stabilisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione e devono adempiere ai propri compiti con disciplina e onore.
- Art. 97 Cost. – Impone il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
- Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 – Disciplina in modo puntuale il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere attività estranee ai propri compiti istituzionali, salvo esplicita autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
- Art. 508 del D.Lgs. 297/1994 – Incompatibilità cumolo di impieghi ed incarichi.
Giurisprudenza Rilevante
Cass. Civ., ord. n. 9552/2023: conferma l’estensione soggettiva del divieto anche a contratti a tempo determinato, incarichi onorari e collaboratori di diritto privato integrati nella PA. Riafferma l’obbligo di valutazione ex ante del potenziale conflitto di interessi.
2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
L’obbligo di esclusività riguarda:
- I dipendenti pubblici contrattualizzati (art. 2, co. 2, D. Lgs. 165/2001);
- Il personale in regime di diritto pubblico (art. 3), quali magistrati, prefetti, forze armate;
- I titolari di incarichi a tempo determinato o a tempo parziale, se integrati funzionalmente nella PA;
- I collaboratori a contratto di natura privatistica, laddove inseriti stabilmente nella struttura organizzativa dell’Ente.
3. IL REGIME AUTORIZZATORIO: PRINCIPI GENERALI
Ai sensi dell’art. 53, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti ai propri dipendenti se non nei casi previsti dalla legge o con previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Definizione di incarico retribuito (art. 53, co. 6): qualsiasi attività non compresa nei doveri d’ufficio per la quale sia previsto un compenso, anche indiretto.
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione (art. 53, co. 5):
- Oggettività e predeterminazione;
- Rilevanza della professionalità del dipendente;
- Assenza di conflitti d’interesse, anche potenziali;
- Salvaguardia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione.
4. SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA
Il mancato rispetto del regime autorizzatorio comporta:
- Nullità dell’incarico non autorizzato (art. 53, co. 7);
- Responsabilità disciplinare del dipendente e del dirigente che ha conferito l’incarico;
- Obbligo di restituzione del compenso percepito;
- Responsabilità erariale ex art. 53, co. 7-bis.
5. PROCEDURA DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
La richiesta di autorizzazione può essere presentata:
- Dal soggetto (pubblico o privato) che intende conferire l’incarico;
- Dal dipendente interessato, mediante istanza scritta contenente:
- Natura dell’attività;
- Durata e orario;
- Eventuale compenso.
Termine per il rilascio: 30 giorni (o 45 se coinvolte più PA); decorso tale termine senza risposta, si applica il meccanismo del silenzio-assenso.
6. LE DEROGHE ALL’AUTORIZZAZIONE (ART. 53, CO. 6)
Sono escluse dal regime autorizzatorio le attività:
a) Per determinate categorie di soggetti:
- Dipendenti part-time con orario ≤ 50%;
- Docenti universitari a tempo definito;
- Personale cui normative speciali consentono l’attività libero-professionale.
b) Per tipologie oggettive di incarichi:
- Collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie;
- Utilizzazione economica di opere dell’ingegno e brevetti;
- Partecipazione a convegni e seminari;
- Incarichi per cui è previsto solo rimborso spese documentato;
- Attività sindacali da parte di dipendenti distaccati;
- Incarichi svolti durante periodi di aspettativa, comando, fuori ruolo;
- Attività di formazione e ricerca rivolte alla Pubblica Amministrazione.
7. ATTIVITÀ COMPATIBILI E INCOMPATIBILI
Attività non compatibili (salvo autorizzazione):
- Esercizio di attività di impresa o commercio;
- Gestione di esercizi commerciali;
- Partecipazione attiva in società a scopo di lucro;
- Consulenze professionali continuative o potenzialmente in conflitto d’interesse.
Attività compatibili con autorizzazione:
Per i dipendenti a tempo pieno (o part-time > 50%):
- Docenze presso enti formativi;
- Collaborazioni editoriali o giornalistiche;
- Traduzioni, consulenze tecniche occasionali;
- Attività artistiche o musicali;
- Partecipazioni a convegni o seminari retribuiti.
Attività escluse dal regime di incompatibilità (liberamente esercitabili):
- Partecipazione ad associazioni sportive, culturali o religiose;
- Volontariato presso organizzazioni senza scopo di lucro;
- Collaborazioni a titolo gratuito o con solo rimborso spese;
- Attività espressive di diritti costituzionali (es. libertà di manifestazione del pensiero);
- Partecipazione a società di capitali in qualità di socio (senza ruolo gestionale).
8. ISTITUTI GIURIDICI DI ASSENZE/ASPETTATIVE PER SVOLGERE ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA
Vedi contributo professionale allegato pubblicato in data 04/09/2024
Lì, 30.07.2025
IL VICE-PRESIDENTE VICARIO
Sabato Simonetti