IL REGIME AUTORIZZATORIO E GLI ISTITUTI GIURIDICI CHE CONSENTONO ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

LIMITI, COMPATIBILITÀ E REGIME AUTORIZZATORIO.

ISTITUTI GIURIDICI DI ASSENZE/ASPETTATIVE PER SVOLGERE ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Il principio di esclusività del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione rappresenta uno dei cardini del pubblico impiego, volto a garantire l’imparzialità, il buon andamento e l’integrità dell’azione amministrativa. Tuttavia, tale principio, sebbene fondato su precisi riferimenti costituzionali e normativi, non è assoluto e ammette deroghe, purché rigidamente regolate e sempre subordinate al rispetto di criteri oggettivi e preventivi di autorizzazione.

Il principio di esclusività, pur essendo un pilastro del pubblico impiego, è modulato da un complesso sistema autorizzatorio e di deroghe finalizzate a contemperare l’interesse pubblico con i diritti individuali del lavoratore. Tuttavia, ogni deroga è ammissibile solo laddove siano garantite la trasparenza, l’assenza di conflitti d’interesse e la piena compatibilità con le finalità istituzionali dell’amministrazione.

 

1.     FONDAMENTO NORMATIVO

Il principio di esclusività trova le sue radici nella Costituzione e nella normativa sul pubblico impiego:

  • Art. 98, comma 1, Cost. – Stabilisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione e devono adempiere ai propri compiti con disciplina e onore.
  • Art. 97 Cost. – Impone il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
  • Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 – Disciplina in modo puntuale il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere attività estranee ai propri compiti istituzionali, salvo esplicita autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
  • Art. 508 del D.Lgs. 297/1994 – Incompatibilità cumolo di impieghi ed incarichi.

Giurisprudenza Rilevante

Cass. Civ., ord. n. 9552/2023: conferma l’estensione soggettiva del divieto anche a contratti a tempo determinato, incarichi onorari e collaboratori di diritto privato integrati nella PA. Riafferma l’obbligo di valutazione ex ante del potenziale conflitto di interessi.

 

2.     AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L’obbligo di esclusività riguarda:

  • I dipendenti pubblici contrattualizzati (art. 2, co. 2, D. Lgs. 165/2001);
  • Il personale in regime di diritto pubblico (art. 3), quali magistrati, prefetti, forze armate;
  • I titolari di incarichi a tempo determinato o a tempo parziale, se integrati funzionalmente nella PA;
  • I collaboratori a contratto di natura privatistica, laddove inseriti stabilmente nella struttura organizzativa dell’Ente.

3.     IL REGIME AUTORIZZATORIO: PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell’art. 53, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti ai propri dipendenti se non nei casi previsti dalla legge o con previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Definizione di incarico retribuito (art. 53, co. 6): qualsiasi attività non compresa nei doveri d’ufficio per la quale sia previsto un compenso, anche indiretto.

Criteri per il rilascio dell’autorizzazione (art. 53, co. 5):

  • Oggettività e predeterminazione;
  • Rilevanza della professionalità del dipendente;
  • Assenza di conflitti d’interesse, anche potenziali;
  • Salvaguardia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione.

 

4.     SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA

Il mancato rispetto del regime autorizzatorio comporta:

  • Nullità dell’incarico non autorizzato (art. 53, co. 7);
  • Responsabilità disciplinare del dipendente e del dirigente che ha conferito l’incarico;
  • Obbligo di restituzione del compenso percepito;
  • Responsabilità erariale ex art. 53, co. 7-bis.

 

5.     PROCEDURA DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione può essere presentata:

  • Dal soggetto (pubblico o privato) che intende conferire l’incarico;
  • Dal dipendente interessato, mediante istanza scritta contenente:
    • Natura dell’attività;
    • Durata e orario;
    • Eventuale compenso.

Termine per il rilascio: 30 giorni (o 45 se coinvolte più PA); decorso tale termine senza risposta, si applica il meccanismo del silenzio-assenso.

 

6.     LE DEROGHE ALL’AUTORIZZAZIONE (ART. 53, CO. 6)

Sono escluse dal regime autorizzatorio le attività:

a)    Per determinate categorie di soggetti:

  • Dipendenti part-time con orario ≤ 50%;
  • Docenti universitari a tempo definito;
  • Personale cui normative speciali consentono l’attività libero-professionale.

 

b)    Per tipologie oggettive di incarichi:

  • Collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie;
  • Utilizzazione economica di opere dell’ingegno e brevetti;
  • Partecipazione a convegni e seminari;
  • Incarichi per cui è previsto solo rimborso spese documentato;
  • Attività sindacali da parte di dipendenti distaccati;
  • Incarichi svolti durante periodi di aspettativa, comando, fuori ruolo;
  • Attività di formazione e ricerca rivolte alla Pubblica Amministrazione.

 

7.     ATTIVITÀ COMPATIBILI E INCOMPATIBILI

Attività non compatibili (salvo autorizzazione):

  • Esercizio di attività di impresa o commercio;
  • Gestione di esercizi commerciali;
  • Partecipazione attiva in società a scopo di lucro;
  • Consulenze professionali continuative o potenzialmente in conflitto d’interesse.

Attività compatibili con autorizzazione:

Per i dipendenti a tempo pieno (o part-time > 50%):

  • Docenze presso enti formativi;
  • Collaborazioni editoriali o giornalistiche;
  • Traduzioni, consulenze tecniche occasionali;
  • Attività artistiche o musicali;
  • Partecipazioni a convegni o seminari retribuiti.

Attività escluse dal regime di incompatibilità (liberamente esercitabili):

  • Partecipazione ad associazioni sportive, culturali o religiose;
  • Volontariato presso organizzazioni senza scopo di lucro;
  • Collaborazioni a titolo gratuito o con solo rimborso spese;
  • Attività espressive di diritti costituzionali (es. libertà di manifestazione del pensiero);
  • Partecipazione a società di capitali in qualità di socio (senza ruolo gestionale).

 

8.     ISTITUTI GIURIDICI DI ASSENZE/ASPETTATIVE PER SVOLGERE ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA

Vedi contributo professionale allegato pubblicato in data 04/09/2024

 

Lì, 30.07.2025

IL VICE-PRESIDENTE VICARIO

Sabato Simonetti

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QU il contributo professionale
   Documento allegato ... QUI il contributo del 4/9/2024


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 30/07/2025
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 30/07/2025
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