Al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
e p.c.
Al Ministero della Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione Pubblica
c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali dell’USR Calabria
Alle OO.SS. del Comparto Scuola e Area V – Dirigenza Scolastica
Oggetto: Interpretazione nota n. 4401 del 13 aprile – Assenze per gravi patologie.
La scrivente Associazione segnala che, da diverso tempo, riceve numerose segnalazioni da parte di docenti e personale ATA in merito alla nota prot. n. 4401 del 13 aprile, a firma dell’allora Dirigente Vicario dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, avente ad oggetto: "Assenze del personale della scuola per gravi patologie - art. 17, comma 9, CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007."
Con la presente si intende esprimere viva preoccupazione, nonché formale dissenso, rispetto all’interpretazione particolarmente restrittiva contenuta nella suddetta nota, ritenuta non pienamente coerente con lo spirito e le finalità della norma contrattuale richiamata per le motivazioni di seguito riportate.
1. Interpretazione limitativa della norma contrattuale
Il contratto collettivo in oggetto riconosce una tutela specifica a favore dei lavoratori affetti da gravi patologie e sottoposti a terapie con effetti invalidanti, prevedendo la non computabilità dei relativi giorni di assenza ai fini del comporto e la corresponsione dell’intera retribuzione. Tuttavia, la circolare dell’USR sembra voler restringere arbitrariamente tale tutela solo a poche fattispecie cliniche (chemioterapia e dialisi), escludendo condizioni altrettanto gravi – come trattamenti fisioterapici intensivi, immunoterapie, cure per patologie neurologiche, autoimmuni, croniche invalidanti – che possono comportare un’analoga compromissione temporanea della capacità lavorativa.
2. Rischio di diseguaglianze e discriminazioni
Tale indirizzo rischia di produrre gravi disparità di trattamento tra lavoratori affetti da patologie ugualmente serie ma soggetti a terapie diverse, ignorando la varietà delle risposte cliniche e delle indicazioni terapeutiche. La sofferenza psico-fisica e il bisogno di tutela del lavoratore non sono meno rilevanti in presenza di terapie riabilitative o farmacologiche complesse che non siano esplicitamente classificate come “salvavita”.
3. Eccessiva rigidità nella documentazione richiesta
L’obbligo, reiterato e gravoso, di fornire certificazioni dettagliate su ogni singola giornata di terapia e postumi invalidanti – unito alla richiesta di diagnosi esplicite – si traduce in una procedura burocratica sproporzionata, che può risultare lesiva della dignità del lavoratore e, in alcuni casi, in contrasto con i principi di riservatezza previsti dalla normativa sulla privacy (GDPR).
4. Riflessione sull’interesse pubblico e sul benessere organizzativo
È legittimo che l’amministrazione tuteli l’interesse pubblico e il corretto utilizzo delle risorse, ma ciò non può avvenire a scapito del diritto alla salute e alla dignità delle persone. Un approccio equilibrato e rispettoso, che tenga conto della documentazione medica e delle indicazioni dei professionisti del SSN, basta la sola certificazione del medico convenzionato/di famiglia, è doveroso e rispondente allo spirito della norma contrattuale.
Per le motivazioni esposte, si chiede alla S.V.:
Il ritiro di della circolare a margine citata ovvero una revisione della stessa, ispirata a un principio di maggiore equità e flessibilità applicativa, in linea con quanto previsto dal CCNL e da numerosi orientamenti giurisprudenziali;
Si allega la nota de qua.
Rinnovando la disponibilità al dialogo costruttivo, si resta in attesa di un riscontro e si porgono cordiali saluti.
Lì, 31.07.2025
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani