Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90:
disposizioni urgenti in materia di istruzione
Di seguito focalizziamo l’attenzione sul Capo II sezione I Disposizioni urgenti in materia di istruzione.
Novellato l’articolo 2 (Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026) con norme relative aglieducatori dei ser vizi educativi per l’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026 e sulle attività dell’Opera nazionale Montessori.
Si confermano, bensì, le misure sugli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale:
Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche ad interim e in scadenza al 15 settembre 2025, possano essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell’istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Viene, altresì, stabilito che, per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la suddetta proroga sia disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito (comma 1).
Si inserisce l’articolo 2-bis (Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione) che modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 - Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 2 c. 5 lett. d) bis:
tra i tre componenti del CSPI, nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, uno rappresenterà le associazioni attive nell’ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità.
Lo stesso decreto era già stato recentemente modificato con il DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni) portando da 36 a 39 i componenti del CSPI(3 nominati dal Ministro su designazione del Fonags).
Si introduce, infine, l’articolo 2-ter(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026) con il quale si rende permanente l’estensione dell’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento, nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
Nota:
Riportiamo la normativa che ha determinato un ampliamento della precedente copertura assicurativa che si limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- L’articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 aveva introdotto, con esclusivo riguardo all’anno scolastico e all’anno accademico 2023-2024, l’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (comma 1).
L’obbligo si applicava agli appartenenti alle seguenti categorie:
a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni impiegati nelle attività di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti (comma 2).
- Successivamente, l’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 113 del 2024 aveva introdotto il comma 4-bis al suddetto 18 del decreto-legge n. 48 del 2023, estendendo l’applicazione delle disposizioni anche all’anno scolastico e accademico 2024-2025.
La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’INAIL le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecno-patiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione.
Lì, 04/08/2025
La Vice Presidente
Alessandra Ferrari