ASTENERSI E' UN OBBLIGO, NON SI PUO' DECIDERE IN FAVORE DI SE' STESSI

 Ci vengono segnalati casi nei quali un organo individuale titolare di poteri gestionali assume provvedimenti in suo favore concernenti l’erogazione di compensi.

Questi provvedimenti violano palesemente l’obbligo di astensione espressamente prescritto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 7 DPR 16/04/2013, n. 62) “il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri ecc. ecc.”

I provvedimenti adottati in proprio favore sono nulli “ab origine” e non devono essere applicati.
 
Chi dovesse farlo se ne assume le conseguenze, anche in termini di responsabilità erariale.

Li 05/08/2025
Il Presidente
Giorgio Germani

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   Documento allegato ... QUI il comunicato ANQUAP


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 05/08/2025
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 12/08/2025 08:38:45
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