La Verifica inadempimenti è lo strumento che consente alle Pubbliche Amministrazioni di rispettare l’obbligo stabilito dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, occorre accertare se il beneficiario risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali.
In caso di inadempienza, l’Amministrazione non può procedere al pagamento e deve segnalare la circostanza all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che provvede ad attivare le procedure di riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo.
L’estensione della disciplina con la Legge di Bilancio 2025
Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, comma 84, sono state introdotte modifiche sostanziali all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, entrate in vigore dal 1° gennaio 2025, estendendo le verifiche (per pagamento di importi superiori a 2.500,00 euro) anche per somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.
In particolare, è stato previsto che:

Questa estensione ha ampliato notevolmente l’ambito dei controlli, coinvolgendo direttamente i pagamenti aventi natura retributiva. Le novità impattano quindi sulle attività delle segreterie scolastiche che dovranno procedere a tali verifiche anche per i pagamenti degli incarichi aggiuntivi – a nostro parere solo di quelli liquidati da bilancio – di importo superiore a 2.500,00 euro a favore di dipendenti, collaboratori plurimi e/o esperti esterni (persone fisiche).
Le verifiche sui pagamenti degli stipendi ai dipendenti, sia a tempo indeterminato sia determinato, saranno invece a carico del MEF. In proposito, la Circolare MEF n. 22 del 29 luglio 2008 ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, il riferimento alle retribuzioni deve essere effettuato assumendo come base di calcolo l’importo netto dello stipendio, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Tale precisazione risulta di particolare rilievo per distinguere correttamente l’ambito delle verifiche e per evitare interpretazioni difformi rispetto alla normativa vigente.
Inoltre, è parere di chi scrive che spetti sempre al MEF l’onere di effettuare le verifiche anche sui compensi accessori liquidati tramite “cedolino unico”, in quanto le amministrazioni inseriscono soltanto il lordo dipendente e non possono conoscere l’importo netto effettivamente spettante, determinato solo al momento della liquidazione in base all’aliquota IRPEF applicata.
Pertanto:
- Le scuole possono effettuare le verifiche unicamente sui compensi liquidati con i fondi del proprio bilancio.
- Le verifiche su stipendi e compensi accessori liquidati da “cedolino unico” spettano esclusivamente al MEF.
- Le verifiche devono sempre riferirsi all’importo netto da corrispondere, come precisato dalla Circolare MEF n. 22/2008.
Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione
Successivamente, la materia è stata ulteriormente razionalizzata e sistematizzata dal D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 – nuovo “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”, che all’art. 144 ha riordinato le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Il nuovo assetto conferma l’obbligo generalizzato di verifica per i pagamenti superiori a 5.000 euro e recepisce le estensioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, fornendo una cornice normativa unitaria e aggiornata che sostituisce e coordina le precedenti discipline.

Quindi, riassumendo:
Categoria
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Soglia importo
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Cosa si verifica
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Effetti in caso di inadempienza
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Decorrenza
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Note
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Operatori economici (fornitori, imprese, società a prevalente partecipazione pubblica, ecc.)
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> 5.000 €
al NETTO di IVA come precisato dalla Circ. MEF 21 del 21/03/2028
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Se il beneficiario è inadempiente al pagamento di cartelle esattoriali per importo ≥ 5.000 €
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Blocco del pagamento e segnalazione all’agente della riscossione competente
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Vigente
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Il MEF dovrà emanare specifico regolamento sulle modalità (art. 144, comma 4)
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Persone fisiche – lavoratori (stipendio, salario, indennità, somme dovute a causa di licenziamento)
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> 2.500 €
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Se il lavoratore/beneficiario è inadempiente al pagamento di cartelle esattoriali per importo ≥ 5.000 €
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Blocco del pagamento e segnalazione all’agente della riscossione competente
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Dal 1° gennaio 2026
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Scuole → verifiche solo sui compensi liquidati da bilancio.
MEF → verifiche su stipendi e compensi accessori da “cedolino unico”.
Importo di riferimento → sempre il netto, come da Circolare MEF n. 22/2008.
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Come si effettuano le verifiche
Il servizio di Verifica inadempimenti è disponibile per tutte le Pubbliche Amministrazioni registrate al portale Consip (www.acquistinretepa.it), con possibilità di utilizzo sia in modalità singola, sia massiva.
Funzioni principali
- Consultazione delle posizioni debitorie dei soggetti;
- Gestione massiva delle richieste di verifica;
- Segnalazione all’Agente della riscossione competente entro cinque giorni;
- Stampa della liberatoria in caso di assenza di morosità;
- Consultazione dell’ambito territoriale di competenza dell’Agente della riscossione.
Benefici per le amministrazioni
- Tutela delle finanze pubbliche tramite il blocco dei pagamenti a soggetti morosi;
- Acquisizione tempestiva delle informazioni sulle posizioni debitorie;
- Automazione e digitalizzazione delle procedure, con riduzione degli oneri amministrativi;
- Immediatezza delle azioni di recupero nei confronti dei soggetti inadempienti.
In caso di necessità, per i pagamenti già effettuati dal 01/01/2025 fino all'entrata in vigore del nuovo Testo Unico (27/03/2025), e che dovevano quindi essere assoggettati alle verifiche si può procedere al controllo “ora per allora” tramite l’utilizzo dell’“Allegato A” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Sarebbe anche opportuno informare i dipendenti e i collaboratori di queste novità inserendo una specifica nota informativa negli avvisi di selezione e negli incarichi/contratti.
Commento conclusivo
Le novità introdotte meritano una riflessione critica. Se da un lato è comprensibile l’intento di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale, dall’altro appare eccessivo e distorsivo bloccare il pagamento di stipendi e compensi accessori derivanti da rapporti di lavoro.
Si parla spesso di semplificazione e sburocratizzazione, ma nei fatti si continua a gravare le amministrazioni periferiche e le segreterie scolastiche di adempimenti e oneri impropri, trasformando – in questo caso – Dirigenti Scolastici, Direttori SGA e personale amministrativo in esattori.
Questa è una strada che non condividiamo: la lotta all’evasione fiscale va condotta con strumenti strutturali, equi e proporzionati.
Lì, 28.08.2025
D’INTESA CON IL PRESIDENTE
I VICE PRESIDENTI
Alessandra Ferrari e Marco Santini
Alla cortese attenzione del
Ministero dell’Istruzione e del Merito – DGRUF
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Oggetto: Verifiche ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973 – Richiesta chiarimenti su competenze e modalità operative delle Istituzioni scolastiche.
Le Istituzioni scolastiche non hanno finora riscontrato particolari difficoltà nell’applicazione della Verifica inadempimenti sugli operatori economici, lo strumento che consente alle Pubbliche Amministrazioni di rispettare l’obbligo stabilito dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, occorre accertare se il beneficiario risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali.
Diversa è invece la situazione venutasi a creare con le recenti novità normative, che hanno lasciato le scuole alquanto “spiazzate”. In particolare, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, comma 84, ha introdotto modifiche sostanziali all’art. 48-bis, entrate in vigore dal 1° gennaio 2025, estendendo le verifiche (per pagamenti superiori a 2.500,00 euro) anche per somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Tali previsioni sono state confermate e riordinate dal D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 – nuovo “Testo unico in materia di versamenti e riscossione”, che all’art. 144 ha sistematizzato le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Il nuovo assetto conferma l’obbligo generalizzato di verifica per i pagamenti superiori a 5.000 euro e recepisce le estensioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, fornendo una cornice normativa unitaria e aggiornata.
Disamina normativa
- L’art. 48-bis prevede l’obbligo di verifica della posizione debitoria del beneficiario per pagamenti superiori a determinate soglie.
- La Legge di Bilancio 2025 ha esteso tali verifiche anche a stipendi, salari e altre indennità di lavoro per i pagamenti superiori a 2.500,00 euro.
- La Circolare MEF n. 22/2008 ha chiarito che le verifiche devono essere effettuate con riferimento all’importo netto erogato, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È pacifico, a nostro parere, che le istituzioni scolastiche non dispongono di tale informazione per i pagamenti di stipendi – effettuati in cooperazione applicativa - e compensi accessori - effettuati tramite “cedolino unico” - in quanto gestiti centralmente dal MEF e non dalle scuole.
Criticità operative
- Compensi da bilancio: appare corretto che le verifiche siano svolte dalle scuole per i compensi superiori ai 2.500,00 euro liquidati direttamente con fondi del proprio bilancio.
- Stipendi e compensi accessori da cedolino unico: la competenza a effettuare la verifica deve spettare esclusivamente al MEF/RTS, unico soggetto titolare delle informazioni sul netto effettivamente liquidato.
Si segnala inoltre che il “Quaderno n. 3” del MIM, recentemente aggiornato, non contiene alcun riferimento alle verifiche ex art. 48-bis, lasciando un vuoto informativo che rischia di generare applicazioni difformi sul territorio. Non risultano, a oggi, chiarimenti ufficiali sulle modalità operative da seguire in relazione alle diverse tipologie di pagamento (fondi da bilancio vs. cedolino unico).
Quesito
Alla luce di quanto sopra, si chiede ai Ministeri competenti in indirizzo:
- Quali siano esattamente i compiti delle Istituzioni scolastiche nell’espletamento delle verifiche ex art. 48-bis, distinguendo tra compensi liquidati con fondi di bilancio e stipendi/compensi accessori liquidati tramite cedolino unico;
- Se si confermi che le scuole non siano tenute a effettuare verifiche sui pagamenti gestiti dal MEF, in quanto privi delle informazioni necessarie;
- Se si ritenga opportuno un aggiornamento delle linee guida ministeriali (anche attraverso l’integrazione del Quaderno n. 3) al fine di garantire uniformità di comportamento sul territorio nazionale.
In assenza di tali chiarimenti, il rischio è quello di attribuire impropriamente alle istituzioni scolastiche responsabilità non coerenti con le loro effettive competenze e possibilità operative.
Confidando in un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
Lì, 28.08.2025
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani