DIRETTORI SGA: COPERTURE E SOSTITUZIONI

DOCUMENTO

Sulla base dell’organico stabilito con DI 127/2023, concluse le operazioni di mobilità, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ed effettuate le immissioni in ruolo di 824 unità sono rimaste, per l’a.s. 2025/2026, 569 posizioni di lavoro di Direttori SGA da coprire (posti vacanti e disponibili) con incarico annuale.

 

Gli Uffici Scolastici Regionali attraverso gli Ambiti Territoriali conferiscono gli incarichi di DSGA seguendo la nuova disciplina contenuta nell’art. 14 del CCNI 10/7/2025 e le indicazioni della nota ministeriale 159306 dell’11/7/2025.

 

Questa disciplina determina una differenza formale e sostanziale tra posti vacanti e disponibili (quelli dell’organico) e posti disponibili ma non vacanti (quelli, sempre in organico, nei quali è presente un titolare).

 

Nei casi di assenza del titolare di incarico di DSGA si procede con la sostituzione e si applica l’art. 57 del CCNL 18/1/2024 (sostituzioni brevi fino a tre mesi - con AA interni alla scuola - e sostituzioni più lunghe oltre i tre mesi con incarichi ad interim volontari e ricorso agli AA di ruolo della stessa o di altre scuole). L’art. 57 trova il completamento dei suoi “vuoti” nel D.M. 132 del 4/7/2024 (incarichi ad interim non obbligatori) e nell’art. 14 comma 1 lett. b) e c) del già citato CCNI del 10/7/2025.

 

L’incarico annuale di DSGA per la copertura dei posti vacanti e disponibili viene conferito prioritariamente ai Funzionari privi di incarico (inesistenti), in subordine al personale inserito nelle graduatorie della procedura valutativa (ex facenti funzione) e a seguire agli AA di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza nell’area e quelli, sempre di ruolo, con il diploma di maturità e almeno 10 anni di esperienza nell’area.

Successivamente si ricorre ad altro personale di ruolo inquadrato nell’area degli AA con priorità per la II posizione economica e poi la I posizione economica.

 

Se la procedura sopra descritta, in sintesi, non riesce a coprire tutti i posti, la contrattazione integrativa regionale potrà individuare ulteriori criteri.

 

Questa nuova disciplina, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, non consente che si ricorra all’attribuzione di incarichi ad interim a chi è già DSGA (scelta comprensibile) e non contempla (scelta non condivisibile) la possibilità di conferire incarichi ai candidati del concorso ordinario inclusi nella graduatoria di merito. Fare i concorsi (molto impegnativi), arrivare a stabilire i vincitori e gli idonei, avere posti disponibili e non assumerli - al momento con incarico annuale - è una palese contraddizione in termini che penalizza vincitori e idonei e non fa il bene delle scuole.

 

Coprire i posti di DSGA e sostituire i titolari di incarico in caso di assenza restano operazioni complesse con una disciplina non sempre coerente e razionale, anche sul versante fondamentale del trattamento economico. Chi riceve l’incarico annuale di DSGA e appartiene al ruolo degli AA svolge mansioni superiori (art. 52 D. Lgs. 165/2001) e ha diritto all’indennità di funzioni superiori, ove ne ricorrano le condizioni (vedasi anche nota MIM prot. n. 18529 del 12/05/2025, che si allega).

 

Lì, 01.09.2025

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 01/09/2025
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 01/09/2025 09:55:45
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