Richiesta di chiarimenti in merito all'obbligo di resa dei conti giudiziali (Mod. 23 e 24) per i DSGA delle II.SS.

Alla cortese attenzione della Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale regionale del Lazio

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e p.c. Al Capo di Gabinetto del MIM

 

Al Capo Dipartimento per le risorse umane,

finanziarie e strumentali del MIM

 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e formazione del MIM

 

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito all’obbligo di resa dei conti giudiziali (Mod. 23 e 24) per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche.

 

L’Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (ANQUAP), che rappresenta la gran parte dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) operanti nelle istituzioni scolastiche, intende sottoporre alla valutazione della Corte un quesito interpretativo concernente l’ambito applicativo dell’obbligo di resa dei conti giudiziali da parte degli agenti contabili interni.

Come noto, il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, agli artt. 11 e 12, distingue tra:

  • consegnatari con debito di custodia, obbligati alla resa del conto giudiziale (Mod. 24);
  • consegnatari con debito di vigilanza, i quali non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ma devono dimostrare la consistenza dei beni tramite le scritture inventariali.

La distinzione è ribadita dalla circ. MEF n. 2/2003, par. 4, lett. f) e trova conferma nella giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, Sez. Calabria, sent. n. 313/2020; Sez. Marche, sent. n. 102/2003).

A rafforzare tale impostazione intervengono anche le indicazioni contenute nel Quaderno n. 3/2023 della Corte dei conti:

  • “Occorre precisare che sono considerati agenti contabili e quindi tenuti alla resa del conto giudiziale solo i consegnatari per debito di custodia e non anche i consegnatari per debito di vigilanza. (…) Sono invece esclusi dall’obbligo di rendere il conto coloro che hanno in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza” (pag. 171-172);
  • “Solo i consegnatari per ‘debito di custodia’ sono tenuti a rendere il conto giudiziale (…) identificandosi in generale il ‘debito di custodia’ nella gestione dei soli magazzini ‘centrali’ o ‘principali’ dell’Ente (…) ma non anche ai beni ‘destinati all’uso’, ancorché in attesa di utilizzazione” (pag. 172);
  • “I conti relativi a [beni con debito di vigilanza] (…) non devono essere trasmessi alla Corte dei conti per il giudizio di conto; per questi la disciplina legislativa prevede garanzie diverse (…) quali la tenuta degli inventari” (pag. 120-121);
  • “Non è necessario redigere e depositare un conto ‘a zero’, ma è sufficiente segnalare (…) l’insussistenza di una gestione del consegnatario dei beni mobili nell’esercizio interessato” (pag. 120 - Note).

Nell’ambito scolastico, i DSGA:

  • assumono in custodia diretta beni e materiali non ancora assegnati, rientranti quindi nel debito di custodia e soggetti al Mod. 24;
  • assegnano e distribuiscono la gran parte dei beni inventariati (arredi, attrezzature, strumenti informatici, ecc.), che diventano oggetto di mero debito di vigilanza.

Quesito

Alla luce delle fonti sopra richiamate, si chiede se:

  1. I DSGA debbano rendere il conto giudiziale Mod. 24 esclusivamente per i beni detenuti in custodia diretta (magazzino, scorte), e non per quelli distribuiti e finalizzati all’uso scolastico (aule, laboratori, uffici), soggetti a mero debito di vigilanza.
  2. Nei casi in cui tutti i beni inventariati risultino effettivamente distribuiti, sia sufficiente depositare in SIRECO una dichiarazione negativa sottoscritta dal Dirigente scolastico (legale rappresentante) e dal DSGA (agente contabile), attestante l’assenza di beni in custodia e quindi l’assenza di obbligo di compilazione del Mod. 24, come suggerito anche dalla prassi evidenziata nel Quaderno n. 3/2023.
  3. Relativamente al servizio economale, se – nell’ipotesi di mancata attivazione del fondo economale – possa ritenersi sufficiente una dichiarazione negativa (Mod. 23 non compilato) attestante l’assenza di gestione di minute spese nell’esercizio di riferimento.
  4. In generale, quali siano le modalità più corrette per uniformare tali comportamenti nelle istituzioni scolastiche, evitando interpretazioni difformi che rischiano di gravare i Direttori SGA di adempimenti ulteriori e non strettamente richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza contabile.

L’ANQUAP intende garantire il pieno rispetto delle disposizioni di legge e delle responsabilità contabili degli agenti, ma al tempo stesso evitare un’estensione indebita degli obblighi che produrrebbe un aggravio burocratico ingiustificato per i DSGA, distogliendo risorse dalla gestione amministrativa delle scuole.

Restiamo in attesa di un autorevole riscontro che possa fornire un orientamento chiaro e uniforme a livello regionale e nazionale.

Distinti saluti

Lì, 02.09.2025

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani

 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 02/09/2025
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 02/09/2025 12:06:09
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