ANAC CONFERMA POSIZIONE ANQUAP - UNO SPIRAGLIO DI SEMPLIFICAZIONE

Viaggi di istruzione - soglie comunitarie - stazione appaltanti sub - centrali

Nel Gennaio 2025 l’Anquap era intervenuta in materia di “soglie comunitarie” da applicare alle Istituzioni Scolastiche, in qualità di stazioni appaltanti sub centrali.

La medesima posizione era stata riportata durante il tavolo tecnico presso il MIM del 27.06.2025 e all’interno del Regolamento di istituto per l’acquisizione di lavori e forniture, rielaborato il 25 Settembre 2025, alla lettera b) comma 1 articolo 2.

Riprendendo l’intervento del Gennaio 2025, l’articolo 1 dell’allegato I.1, collegato all’articolo 13, comma 1 del Codice stesso, venivano definiti i soggetti, i contratti, le procedure e gli strumenti degli appalti.

Alla lettera c) indicati analiticamente le amministrazioni centrali:

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell'interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco), Ministero della giustizia e uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), Ministero della salute, Ministero dell'istruzione e merito, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle sue articolazioni periferiche), Ministero del turismo, CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali), Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e i soggetti giuridici che sono loro succeduti;

alla lettera d) indicate, come amministrazioni sub-centrali, tutte le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali di cui alla lettera c).

Con la conseguenza che le scuole, in qualità di stazioni appaltanti non rientrando nell’elenco delle “amministrazioni centrali”, potessero essere qualificate come “amministrazioni sub-centrali”, e la conseguente applicazione delle soglie indicate dall’art. 14, comma 1, lett. c) del Codice degli appalti, pari ad € 221.000,00 Iva esclusa.

In data 07 Ottobre 2025, l’ANAC in riscontro ad una richiesta di parere inoltrata da FIAVET chiarisce in maniera inequivocabile l’inquadramento delle Istituzioni Scolastiche eliminando ogni dubbio: “essendo inquadrati come amministrazioni sub centrali, gli istituti scolastici possono affidare appalti di servizi e forniture con le modalità previsti dall’art.62, comma 6, lettera c) fino alle soglie previste dall’art. 14, comma 1 lettera c)

Ma, praticamente, come questo parere va ad impattare nelle attività negoziali delle Istituzioni Scolastiche?

Proviamo ad analizzare, senza alcuna presunzione di esaustività, il parere che può essere suddiviso in tre sezioni di interesse:

 

SEZIONE I

Istituzioni Scolastiche e applicazione soglia comunitaria

 

  1. Le acquisizioni di beni e di servizi di valore inferiore ad € 140.000,00 (Centoquarantamila) possono essere effettuate mediante ricorso all’affidamento diretto di cui al comma 1 lettera b) dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 36/2023 (compresi visite e viaggi di istruzione)
  2. Le acquisizioni di beni e di servizi il cui valore è superiore ad € 140.000,00 e inferiore ad € 221.000,00 devono essere effettuate attraverso procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, come stabilito alla lettera e) comma 1 art.50 Decreto Legislativo 36/2023.

Questa è la prima importante semplificazione per le scuole che, come richiamato al comma 6 dell’articolo 62, non siano stazioni appaltanti qualificate.

 

SEZIONE II

Procedure autonome o suddivisione in lotti di un appalto

 

Il parere chiarisce che è obbligatorio prevedere un’unica procedura, suddivisa in lotti, qualora l’appalto abbia ad oggetto forniture di beni e servizi che possano essere ricondotte ad una categoria omogenea.

Per maggiore chiarezza l’ANAC evidenzia alcune categorie di appalti che possono essere considerate come categorie “non omogenee”:

  • Viaggi con finalità culturali o connessi al percorso formativo (stage – formazione scuola-lavoro)
  • Viaggi con prevalente componente ludica, difficilmente individuabili all’interno delle Istituzioni Scolastiche, nelle quali ogni attività deve presentare attività culturali.

Ma, nello specifico, cosa si intende per categoria omogenea? il termine “categoria omogenea” si riferisce a un insieme di prestazioni o lavorazioni che sono tra loro affini o analoghe per natura, funzione o caratteristiche tecniche, e che possono quindi essere considerate unitariamente ai fini dell’affidamento o della valutazione dell’offerta.

Il parere si sofferma nel sottolineare che la suddivisione in procedure autonome è possibile quando i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse.

Pertanto, la suddivisione prevista all’interno del format di regolamento per l’acquisizione di beni e di servizi tra:

  • Viaggi Italia
  • Viaggi Estero
  • Stage
  • Formazione scuola-lavoro

Sicuramente può consentire alle Scuole di effettuare procedure diversificate o, in alternativa, se l’importo presunto dell’appalto non supera € 221.000,00, può prevedere una unica procedura suddivisa in lotti. Queste sono scelte del Consiglio di Istituto, nell’ambito della delibera di approvazione del citato Regolamento.

 

 

 

AREA III

Corsi di lingue

L’argomento dei corsi di lingue può riguardare molto le Istituzioni Scolastiche.

Il parere evidenzia che i corsi di lingua sono da considerarsi come servizi sociali di cui all’allegato XIV e, pertanto, la soglia europea da prendere in considerazione è di € 750.000,00 (settecentocinquantamila). Pertanto, quando il valore presunto dell’appalto è inferiore a tale soglia, le Scuole possono procedere anche in assenza di qualificazione.

 

Fatta questa breve disamina, il parere ANAC appare sicuramente semplificativo e, in molti casi, risolutivo delle problematiche le scuole stanno affrontando in questo periodo in relazione agli aspetti procedurali per le visite ed i viaggi di istruzioni.

Ora non resta che procedere:

  1. eventuale Delibera del Consiglio di Istituto in merito all’innalzamento del limite di autonomia del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziale;
  2. eventuale delibera del Consiglio di Istituto di approvazione dell’apposito regolamento con suddivisione delle visite e dei viaggi come indicato nell’area II
  3. affidamento diretto per gli appalti con valore presunto inferiore ad € 140.000,00
  4. attraverso procedura negoziata per gli appalti di valore presunto superiore ad € 140.000,00 ed inferiore ad € 221.000,00.

 

Spetta ora al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Autorità di Missione procedere con l’adeguamento delle piattaforme di gestione dei progetti europei, eliminando eventuali vincoli che limitano le procedure delle Istituzioni Scolastiche fino alla soglia di € 143.000,00.

 

Lì, 14.10.2025

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ

Alfonsina Montefusco


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI la nota ANAC
   Documento allegato ... QUI il documento ANQUAP


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 13/10/2025
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 06/11/2025 08:43:02
Permalink: ANAC CONFERMA POSIZIONE ANQUAP - UNO SPIRAGLIO DI SEMPLIFICAZIONE Tag: ANAC CONFERMA POSIZIONE ANQUAP - UNO SPIRAGLIO DI SEMPLIFICAZIONE
Autore: Pagina letta 2937 volte



  Feed RSS Stampa la pagina ...