CONTI GIUDIZIALI - IN QUALI CASI IL DSGA DEVE RENDERE IL CONTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO

È ormai pacifico che il conto debba essere depositato esclusivamente nei casi in cui l’agente contabile rivesta un effettivo “debito di custodia”. In tal senso, la sentenza n. 313/2020 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria definisce testualmente il concetto di debito di custodia identificandolo: “nella gestione dei soli magazzini “centrali” o “principali” dell’Ente, destinati, cioeÌ€, al rifornimento dei singoli servizi, ma non anche ai beni “destinati all’uso”, ancorché in attesa di utilizzazione, come tali detenuti presso i singoli uffici ed affidati a un agente responsabile, ammettendosi, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni “pronti uso”, cioé in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza”.

Tale sentenza è espressamente richiamata nel Quaderno n. 3/2023 della Corte dei conti (pag. 171) proprio per sottolineare la distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza.

In sintesi:

  • Chi detiene beni in magazzino assume un debito di custodia e, pertanto, deve rendere il conto all’amministrazione (nel caso delle scuole, il DSGA lo presenterà al Dirigente Scolastico).
  • Chi invece ha un debito di vigilanza, in quanto ha destinato i beni all’usosituazione tipica della stragrande maggioranza delle istituzioni scolastiche (che acquistano beni per distribuirli in aule, laboratori, officine e uffici, e non per conservarli in magazzino) – non è tenuto a rendere alcun conto giudiziale.

A conferma di ciò:

1)    Sentenza 52/2025 CdC Marche (citata anche nella risposta che la Corte dei Conti Lombardia ha dato all’ANQUAP) dove viene ribadito che:

o   il conto deve essere reso solo da coloro che hanno un Debito di custodia (che riguarda il consegnatario che gestisce un deposito o magazzino di beni mobili. Si tratta di beni in stock, destinati al rifornimento continuo delle varie unità operative. Il consegnatario tiene un conto giudiziale: deve rendere il conto alla Corte dei conti indicando carichi, scarichi, consistenze iniziali e finali, con relativo valore economico. Si configura quindi un vero e proprio “debito di materie” o “debito di oggetti”, con obbligo restitutorio verso l’amministrazione. È soggetto alla resa del conto giudiziale e al giudizio di conto davanti alla Corte dei conti.);

o   il conto NON deve essere reso solo da coloro che hanno un Debito di vigilanza (Riguarda il consegnatario di beni in uso ordinario presso gli uffici (ad esempio arredi, computer, stampanti, attrezzature). Egli non gestisce un magazzino, ma vigila sull’uso corretto dei beni assegnati all’ufficio. Ha solo un compito di sorveglianza e controllo delle scorte operative strettamente necessarie al funzionamento dell’ufficio. Non ha obbligo di rendere conto giudiziale: i beni rimangono sotto il profilo amministrativo, non contabile. È comunque tenuto alla rendicontazione amministrativa interna, ai fini del controllo di gestione.

 

Quindi:

Se i beni sono accumulati per successive distribuzioni o rifornimenti, si tratta di debito di custodiaconto giudiziale obbligatorio.

Se i beni sono in uso immediato per l’attività dell’ufficio, si tratta di debito di vigilanzanessun conto giudiziale.

Esito del caso concreto: nel caso del Comune di San Benedetto del Tronto di cui alla Sentenza 52/2025 CdC Marche, il consegnatario (Di Battista) gestiva beni in uso presso il proprio ufficio, non un magazzino; pertanto:

·       aveva solo debito di vigilanza,

·       non era tenuto alla resa del conto giudiziale,

·       il giudizio è stato dichiarato improcedibile.

Anche se riferito a un funzionario di un ente locale, il caso è assimilabile al ruolo di consegnatario rivestito dal DSGA delle istituzioni scolastiche che assume, nella quasi totalità dei casi, un debito di vigilanza e NON di custodia e pertanto non è tenuto alla presentazione del conto.

2)    risposta al quesito ANQUAP della Corte dei Conti Lombardia:

 

3)    Commento alla sentenza 52/2025 CdC Marche dell’Avv. Roberto Mastrofini - Tratto da: https://www.logospa.it/distinzione-tra-debito-di-custodia-e-debito-di-vigilanza-le-indicazioni-della-sentenza-n-52-2025-della-corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-regionale-per-le-marche/

 

DISTINZIONE TRA “DEBITO DI CUSTODIA” E “DEBITO DI VIGILANZA”: LE INDICAZIONI DELLA SENTENZA N.52/2025 DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE

La Corte dei Conti si è pronunciata sul conto giudiziale di un ente. Il conto, pur formalmente corretto, è stato ritenuto non qualificabile come conto giudiziale in quanto riguardava beni mobili in uso all’ufficio, per i quali il funzionario aveva un mero “debito di vigilanza” e non un “debito di custodia”.

Il consegnatario per debito di custodia è infatti un agente contabile al quale è affidata la conservazione, la gestione, la distribuzione ed il rifornimento dei beni mobili destinati ad altri uffici e per questo è assoggettato al giudizio della Corte dei conti cui rende annualmente il conto giudiziale della propria gestione. Invece, il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso.

Principi Giuridici Chiave

  1. Distinzione tra “debito di custodia” e “debito di vigilanza”: La sentenza ribadisce la distinzione fondamentale tra queste due figure. Solo i consegnatari con “debito di custodia”, ovvero coloro che gestiscono un magazzino o deposito di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione, sono tenuti a rendere il conto giudiziale. Chi ha un “debito di vigilanza”, invece, è responsabile della mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e della gestione delle scorte operative strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio; si parla, in quest’ultimo caso, di “agente amministrativo” tenuto alla definizione del conto amministrativo (sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 302 del 25 novembre 2021; sez. giurisd. Calabria, sent. n. 213 del 12 dicembre 2022), con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni attraverso le scritture dell’Ente (inventario, giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di carico e di scarico, scheda dei beni mobili, ecc.) (sez. giurisd. Trentino Alto Adige, sent. n. 53 del 14 dicembre 2016), anche ai fini del controllo di gestione (sez. giurisd. Toscana, sent. n. 3 del 5.1.2017)
  2. Obbligo di resa del conto giudiziale per i beni mobili degli Enti locali: L’art. 93 del T.U.E.L. sancisce l’obbligo di resa del conto giudiziale per “il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”.
  3. Esclusione dei beni in uso ordinario dagli obblighi di rendicontazione giudiziale: I beni giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l’ordinario funzionamento degli stessi sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione.
  4. Improcedibilità del giudizio di conto in assenza di “debito di custodia”: Nel caso specifico, poiché i beni indicati nel conto erano in uso all’Ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito, Di Battista aveva un mero obbligo di “vigilanza”, facendo venir meno i presupposti per la resa del conto giudiziale.

 

Il caso ci offre lo spunto per una riflessione ed un approfondimento sulla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza, come emerge dalla sentenza e dalla relativa giurisprudenza:

– omississ -

Caratteristiche Distintive

Debito di Custodia

Debito di Vigilanza

Gestione di magazzini/depositi con beni mobili destinati a ricostituire scorte operative.

Sorveglianza su beni in uso diretto negli uffici o servizi.

Beni sono stock per rifornimenti periodici (es. materiali di cancelleria, attrezzature).

Beni sono strumentali all’attività quotidiana (es. computer, arredi).

Obbligo di rendicontazione giudiziale (conto giudiziale) alla Corte dei Conti.

Obblighi limitati alla rendicontazione amministrativa interna (es. inventari).

Configura un debito di materie/oggetti con obbligo restitutorio.

Nessun obbligo restitutorio, ma vigilanza sull’uso corretto.

Omississ –

A cura di Avv. Roberto Mastrofini

 

Per quanto riguarda l’agente contabile “economo”, solo se il “fondo economale per le minute spese” è stato attivato occorrerà presentare il conto giudiziale al Dirigente Scolastico tramite il Mod. 23.

Alla luce delle considerazioni precedenti, si propone la seguente tabella riepilogativa relativa alla resa dei conti giudiziali nelle istituzioni scolastiche.

Fase

Chi

Cosa fa

Quando

Note

Predisposizione conti interni

DSGA (agente contabile interno)

- Compila Mod. 23 (gestione economale)
- Compila Mod. 24 (beni in custodia)

Annualmente o entro 60 gg dalla cessazione

ðŸ"¹ Mod. 23 solo se fondo economale attivo
ðŸ"¹ Mod. 24 solo se beni in custodia (non per mero debito di vigilanza)

Predisposizione conti esterni

Agenti esterni (Banca, Poste)

Redigono i conti relativi a tesoreria e conto ancillare

Annualmente

La scuola deve sollecitare la consegna dei conti

Relazione di controllo

Revisori dei conti

Redigono relazione sintetica ex art. 139, co. 2, D.Lgs. 174/2016

Contestualmente alla presentazione dei conti

La relazione è parte integrante del fascicolo

Parificazione

Dirigente scolastico (DS)

Attesta la regolarità dei conti

Prima del deposito

Può utilizzare il modello USR Lazio (liberamente adattabile)

Deposito

Dirigente scolastico (DS)

Deposita i conti parificati su piattaforma SiReCo

- Annualmente
- Entro 60 gg dalla cessazione

Il DS è responsabile del procedimento

Vedi manuale SiReCo

Verifiche successive

Corte dei conti

Esamina i conti depositati

Dopo il deposito

Può richiedere documentazione giustificativa

 

âš  Nota operativa

Nel caso in cui l’USR abbia trasmesso alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti i nominativi di tutti i DSGA per l’iscrizione massiva nell’anagrafe degli agenti contabili, occorrerà valutare l’opportunità di inviare una comunicazione alla Sezione regionale competente per chiedere la cancellazione, qualora non sussista l’obbligo di resa del conto giudiziale.

 

Il presente documento sarà inviato ai competenti uffici del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per un auspicabile intervento di indirizzo da rivolgere alle istituzioni scolastiche.

 

Lì, 15.10.2025                                                                                

D’intesa con il Presidente

Il Vice Presidente

Marco Santini

 

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il documento ANQUAP


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 16/10/2025
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 16/10/2025
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