Il D.lgs. 81/2008 riconosce la scuola come luogo di lavoro a tutti gli effetti. Docenti, personale ATA, dirigenti e studenti (equiparati ai lavoratori durante le attività scolastiche e di laboratorio) rientrano quindi nel campo di applicazione della normativa.
Già con il DM 382/1998, la scuola è tenuta ad adeguarsi agli obblighi europei in materia di sicurezza, con un’attenzione particolare alla funzione educativa e alla valorizzazione della cultura della prevenzione.
In questo senso, la scuola rappresenta un laboratorio privilegiato di educazione alla legalità e alla sicurezza, dove l’apprendimento delle norme si traduce in comportamenti consapevoli e responsabilità civica.
Il dirigente scolastico è l’organizzatore dell’ambiente di apprendimento, mentre l’Ente locale è responsabile della sicurezza strutturale e impiantistica.
Il 17 aprile 2025 è stato siglato l’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome che ridefinisce la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008.
Il nuovo testo, in vigore dal 24 maggio 2025, sostituisce integralmente gli Accordi del 2011, 2012 e 2016 e apre un periodo transitorio di 12 mesi (fino al 24 maggio 2026) durante il quale sarà ancora possibile erogare corsi secondo le vecchie regole.
L’obiettivo dichiarato è quello di armonizzare, aggiornare e rendere più efficace la formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e soggetti del sistema prevenzionale, in un’ottica di maggiore coerenza con i rischi effettivi presenti nei luoghi di lavoro.
Il nuovo Accordo pone al centro la verifica dell’efficacia della formazione: non basta più “fare i corsi”, ma occorre valutare se le competenze acquisite vengano effettivamente applicate.
Il datore di lavoro deve quindi assicurarsi che i lavoratori utilizzino concretamente le conoscenze e le procedure apprese, con una valutazione a posteriori condotta durante lo svolgimento delle attività lavorative.
“La valutazione dell’efficacia […] ha lo scopo di verificare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti […] con un effetto diretto sull’efficienza del sistema prevenzionale” (Accordo Stato-Regioni 2025, punto 7), inoltre, gli Organi di vigilanza sono ora chiamati a pianificare controlli specifici anche sull’attività formativa, sia nei confronti dei soggetti erogatori sia dei destinatari.
SOGGETTI FORMATORI E QUALIFICAZIONE
Il sistema dei soggetti formatori viene riorganizzato in tre categorie:
- Soggetti istituzionali, automaticamente qualificati (Ministeri, INAIL, Università, Ordini professionali, ecc.);
- Soggetti accreditati, privati autorizzati dalle Regioni o Province Autonome;
- Altri soggetti, come organismi paritetici e associazioni sindacali, che operano in ambiti specifici di competenza.
Sono introdotti requisiti più stringenti e criteri omogenei per garantire qualità, tracciabilità e trasparenza dei percorsi formativi.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
La struttura dei corsi resta invariata:
- 4 ore di formazione generale, per tutti;
- Formazione specifica: 4 ore (rischio basso), 8 ore (medio), 12 ore (alto);
- Aggiornamento quinquennale: almeno 6 ore.
Le novità principali sono:
- verifica obbligatoria dell’apprendimento anche per i corsi di aggiornamento;
- possibilità di eLearning confermata solo per la formazione generale, la parte specifica rischio basso e gli aggiornamenti. Per i rischi medio e alto, l’eLearning è ammesso solo se previsto da atti regionali.
FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Il nuovo Accordo riconosce ai preposti un ruolo rafforzato nel sistema prevenzionale.
- Durata del corso base: da 8 a 12 ore;
- Aggiornamento: biennale, minimo 6 ore;
- Modalità: esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona (vietato l’eLearning);
- Obbligo di regolarizzare gli aggiornamenti entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI DATORI DI LAVORO
Il datore di lavoro deve ora frequentare un corso di 16 ore entro il 24 maggio 2026, anche se non svolge funzioni di RSPP.
Sono inoltre previsti:
- Aggiornamento quinquennale di 6 ore;
- Verifica finale dell’apprendimento;
- Possibilità di eLearning per tutti i moduli.
L’obiettivo è assicurare che il dirigente e il datore di lavoro posseggano una piena consapevolezza degli obblighi di cui agli articoli 18 e 37 del D.lgs. 81/2008.
FORMAZIONE RSPP E ASPP
Restano i moduli A, B e C, ma con alcune novità operative:
- Numero massimo partecipanti in aula: ridotto da 35 a 30;
- Rapporto istruttore/allievi nelle attività pratiche: 1 a 6;
- Verifica dell’apprendimento obbligatoria anche per gli aggiornamenti;
- Aggiornamenti quinquennali: 40 ore (RSPP) e 20 ore (ASPP), pena la sospensione temporanea della funzione fino al completamento.
Il punteggio minimo per il superamento delle verifiche è fissato al 70% delle risposte corrette.
QUADRO SINOTTICO DEGLI ADEMPIMENTI PRINCIPALI – ACCORDO STATO-REGIONI 2025
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Destinatari / Figure
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Durata corso base
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Aggiornamento
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Modalità consentite
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Verifica apprendimento
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Note e scadenze
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Lavoratori
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4h (generale) + 4/8/12h (specifica)
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6h ogni 5 anni
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eLearning (solo generale, rischio basso, aggiornamento)
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Obbligatoria
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Periodo transitorio: fino 24/05/2026 corsi secondo vecchi Accordi
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Preposti
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12h
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6h ogni 2 anni
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Solo presenza/videoconferenza
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Obbligatoria
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Chi non aggiornato: 12 mesi per regolarizzare
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Dirigenti / Datori di lavoro
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16h
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6h ogni 5 anni
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eLearning ammesso
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Obbligatoria
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Corso da completare entro 24/05/2026
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RSPP
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Moduli A (40h), B (durata settoriale), C (24h)
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40h ogni 5 anni
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Presenza, videoconferenza, eLearning (se previsto)
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Obbligatoria (anche per aggiorn.)
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Max 30 partecipanti; 1:6 attività pratiche
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ASPP
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Moduli A e B
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20h ogni 5 anni
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Idem
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Obbligatoria
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Sospensione funzione se non aggiornato
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Organi di vigilanza
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Controlli anche sulle attività formative
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Scuole
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Obblighi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e DM 382/1998
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Studenti equiparati ai lavoratori durante le attività pratiche
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Il nuovo Accordo 2025 rappresenta un passo importante verso una formazione più sostanziale e misurabile, capace di incidere realmente sui comportamenti e sull’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per le scuole, in particolare, esso riafferma la duplice dimensione della sicurezza: obbligo giuridico e opportunità educativa.
Solo integrando prevenzione, conoscenza e cultura si può dare pieno senso al principio fondante del D.lgs. 81/2008: la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e valore collettivo.
L’accordo è possibile scaricarlo dal seguente link: https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2025/seduta-del-17-aprile-2025/atti-17-aprile-2025/repertorio-atto-n-59csr/#usefulLinks
Lì, 27.10.2025
IL VICE-PRESIDENTE VICARIO
Sabato Simonetti