Con la LEGGE 30 ottobre 2025, n. 164, di conversione del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, si riforma la “Maturità” e si prevedono misure per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
Vediamo come.
Esami di Stato
Si modificano alcuni articoli del Capo III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione - del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione viene rinominato “Esame di maturità”
· Commissioni e sede di esame
Le commissioni d'esame saranno così costituite:
una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
Il decreto del MIM relativo sarà adottato entro sessanta giorni.
Sarà prevista una formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità, che a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituirà titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità la partecipazione alla stessa.
In questo senso vengono stanziati 11 milioni di euro annui dal 2027 (!), riteniamo che queste risorse potevano essere utilizzate in investimenti più produttivi.
· Prove di esame
L'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove (due prove a carattere nazionale e un colloquio). Disposizione che risponde alle polemiche rispetto ad alcuni alunni che si sono rifiutati di sostenere il colloquio come forma di protesta.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, saranno individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonché le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.
· Colloquio
La commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline già individuate nel mese di gennaio con Decreto Ministeriale. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe.
· Esiti
La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno 90 punti, tra credito scolastico e prove d'esame»
· Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum.
Esami integrativi del secondo ciclo di istruzione
Si cambiano le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (articolo 2 della legge 28 marzo 2003 n. 53) di cui al DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226.
Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni, con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito verranno stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi.
Di seguito le ulteriori misure per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
· Si interviene modificando l’art. 108 del Codice dei contratti pubblici con disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione (offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di procedure negoziate, con un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%, valorizzando gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti).
· Si rinominano i PCTO: a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono ridenominati “formazione scuola-lavoro”.
· Alle studentesse e agli studenti saranno comunicati i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI (ulteriore compito attribuito allo stesso Istituto).
· Con l’articolo 2-bis si introducono modifiche relative alla fondazione “Imprese e competenze per il made in Italy”.
· Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca verrà incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 per il Triennio 2016-2018.
· Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione si integrano i destinatari: docente di ruolo, docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo.
Inoltre a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l’acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/ 2026 possono utilizzarla per l’acquisto di hardware e software nell’anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale.
Si inserisce la possibilità di utilizzo anche per l’acquisto di servizi di trasporto di persone.
· Si introduce l'articolo 7-bis. (Misure urgenti per l’anno scolastico 2025/2026 a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno Agenda Sud”). Al fine di proseguire le azioni di contrasto alla dispersione scolastica per le scuole incluse nel piano “Agenda Sud”, è autorizzata una spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2026. Queste risorse sono destinate a garantire alle scuole la disponibilità di sussidi didattici, dispositivi digitali di supporto alle attività didattiche e attrezzature sportive.
Lì, 07.11.2025
LA VICE PRESIDENTE
Ferrari Alessandra