VIAGGI D’ISTRUZIONE – INDICAZIONI OPERATIVE MIM
Un po' di luce
La materia delle visite e dei viaggi di istruzione è stata, negli ultimi tempi, oggetto di particolare attenzione da parte dell’ANAC e di conseguente preoccupazione da parte delle Istituzioni Scolastiche.
Proviamo a fare il punto:
· Il D.L. 127 del 9 settembre 2025, convertito con Legge n. 164 del 30 ottobre 2025, pubblicata sulla G.U del 5 Novembre 2025, ha modificato l’articolo 108 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).
· L’ANAC, con parere del 07/10/2025 in risposta a un quesito FIAVET, ha chiarito due aspetti fondamentali:
1. Le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti sub-centrali, possono effettuare acquisizioni di beni e servizi fino alla soglia comunitaria di € 221.000,00 senza obbligo di qualificazione.
2. È possibile indire procedure autonome e distinte per quei servizi che, per loro natura, non siano assimilabili tra loro, in quanto caratterizzati da specifiche peculiarità (es. corsi di lingua, viaggi culturali, viaggi con prevalente componente ludica).
In particolare, per i corsi di lingua — quando il valore del corso è prevalente — le scuole possono svolgere procedure autonome senza necessità di qualificazione fino alla soglia europea di € 750.000,00.
Il 07/11/2025, con nota prot. 8524, il MIM ha fornito indicazioni operative a seguito del tavolo tecnico del 07/11/2025, precisando che le scuole possono procedere come segue:
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Valore presunto
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Procedura
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Importo inferiore ad € 140.000
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Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza
(art.50 comma 1 lettere b) D.Leg. 36/2023)
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Importo da 140.000 e fino alla soglia di € 221.000:
® viaggi culturali
® viaggi con prevalente componente ludica
® stage linguistici il cui valore del corso di lingue non è prevalente rispetto agli altri servizi (trasporto – vitto-alloggio)
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1) Obbligo utilizzo strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (es. Consip) come ad esempio accordo quadro o MEPA
2) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con invito ad almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (lettera e) comma 1 articolo 50 Decreto Legislativo 36/2024
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Importo da 140.000 ad € 750.000
Stage linguistici il cui valore del corso di lingue risulta prevalente rispetto agli altri servizi
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1) Obbligo utilizzo strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (es. Consip) come ad esempio accordo quadro o MEPA
2) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con invito ad almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (lettera e) comma 1 articolo 50 Decreto Legislativo 36/2024
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Importo superiore ad € 221.000
® viaggi culturali
® viaggi con prevalente componente ludica
® stage linguistici il cui valore del corso di lingue non è prevalente rispetto agli altri servizi (trasporto – vitto-alloggio)
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Gara aperta e ricorso ad una centrale di committenza qualificata
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Importo superiore ad € 750.000
stage linguistici il cui valore del corso di lingue risulta prevalente rispetto agli altri servizi
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Gara aperta e ricorso ad una centrale di committenza qualificata
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Per completezza si evidenzia che l’ultimo periodo della pagina 2 della circolare prot. 8524 del 07/11/2025 risulta superato dall’art. 62, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, il quale consente alle stazioni appaltanti non qualificate di procedere autonomamente per affidamenti inferiori alla soglia europea, purché vengano utilizzati strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
Progettualità e Frazionamento
Alla base delle scelte operative deve esserci una programmazione approvata dagli organi collegiali, in cui siano chiaramente indicate natura e finalità di ciascun viaggio di istruzione.
L’ANAC riconosce una prima distinzione tra viaggi con finalità intrinsecamente diverse. Il MIM amplia tale classificazione, includendo anche:
· viaggi finalizzati all’attività didattica ed educativa,
· viaggi con finalità di orientamento,
· percorsi di formazione scuola-lavoro.
Valutando i due interventi, le scuole potrebbero prevedere la seguente articolazione che consente di effettuare procedure autonome:
1. viaggi con finalità culturale
2. viaggi con prevalente componente ludica
3. stage linguistici
4. viaggi con finalità di orientamento
5. percorsi scuola-lavoro
6. progetti europei
Procedure negoziate senza bando
Per gli importi presunti che richiedono procedura negoziata (da € 140.000,00 ad € 221.000,00 o € 750.000,00) occorre evidenziare due elementi di novità:
· L’indagine di mercato deve essere pubblicata in “Amministrazione Trasparente” e sulla Banca Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall’ANAC (comma 2 dell’articolo 2 dell’allegato II.1 D.Leg.vo 36/2023). Ma poiché l’invio alla Banca Dati ANAC non è ancora materialmente possibile, la pubblicazione sul sito istituzionale è al momento ritenuta sufficiente.
· Il criterio di aggiudicazione obbligatorio è l’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, con peso minimo del 70% agli elementi qualitativi ed un tetto massimo per il punteggio economico del 30%. Questo perché l’articolo 108, modificato dal D.L. 127/2025 convertito con modifiche/integrazioni con la Legge n. 164 del 30 ottobre 2025, ha previsto che “le disposizioni di cui al sesto periodo (alta densità di manodopera) si applicano anche ai contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilità di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilità e il trasporto di persone con disabilità, nonché le competenze tecniche dei conducenti”.
I criteri qualitativi da considerare riguarderanno:
· sicurezza dei mezzi, anche sotto il profilo ambientale
· competenza e formazione dei conducenti
· accessibilità e ausili per studenti con disabilità.
Conclusione
Con i chiarimenti ANAC e MIM le scuole possono oggi svolgere la maggior parte delle procedure in autonomia, riducendo tempi e complicazioni, e garantendo il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione, senza gravare sulle famiglie e senza subire gli aumenti dei costi dovuti ai ritardi nelle procedure.
Lì, 10.11.2025
D’INTESA CON IL PRESIDENTE
LA VICE PRESIDENTE
Alfonsina Montefusco