Il presente documento è redatto per fornire alle Istituzioni Scolastiche (II.SS.) un’interpretazione chiara e gli strumenti operativi necessari per la corretta liquidazione dei compensi ai Revisori dei conti, in coerenza con la recente Nota di Erogazione per l'Esercizio Finanziario (E.F.) 2025 e le disposizioni normative vigenti.
1. Analisi della Nota di Erogazione Fondi (E.F. 2025)
La nota di erogazione ricevuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in data 17 novembre 2025, relativa all'Esercizio Finanziario (E.F.) 2025, comunica un finanziamento per i compensi spettanti ai Revisori dei conti dell’istituzione scolastica capofila e degli istituti di competenza, a saldo di quanto dovuto per l’Esercizio Finanziario 2025.
Tale nota è fondamentale per due aspetti:
1.1. Rideterminazione del Compenso Base
L'importo annuo lordo spettante a ciascun Revisore dei conti, nominato per ogni ambito territoriale scolastico, è stato rideterminato a decorrere dall’esercizio finanziario 2025 in euro 3.000,00 lordo dipendente. Questa rideterminazione è stata stabilita con il Decreto Interministeriale del MIM di concerto con il MEF dell’11 settembre 2025, n. 178.
1.2. Il Finanziamento degli Oneri a Carico dello Stato (Quota 32,70%)
La nota ministeriale relativa all'E.F. 2025 fa riferimento a una somma complessiva erogata - € 4.628,67 - specificando che "Tale somma, comprensiva dell’imposta IRAP e di eventuali oneri a carico delle istituzioni scolastiche...", è finalizzata a garantire la retribuzione degli incarichi svolti dai Revisori.
Rispetto alle erogazioni passate, la presente assegnazione risulta inusuale poiché, tradizionalmente, i finanziamenti ministeriali sono stati limitati al solo importo lordo dipendente, lasciando all'istituzione scolastica capofila l'onere di coprire l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), pari all’8,5%, con fondi a carico dei bilanci delle Istituzioni Scolastiche dell’ambito.
L'analisi empirica della somma erogata in eccedenza rispetto al compenso lordo annuo (€ 3.000,00) dimostra che l'erogazione ministeriale include un'ulteriore quota pari al 32,70% del compenso lordo dipendente. Tale percentuale corrisponde alla seguente ripartizione degli oneri a carico dell’Amministrazione:
- 24,20% Contributo previdenziale a carico dello Stato (contribuzione INPDAP ora assorbita dall’INPS Gestione ex INPDAP);
- 8,50% IRAP a carico dello Stato (fino ad oggi a carico delle Istituzioni scolastiche di ambito).
2. Principio di Legalità del Calcolo: L'Errore da Evitare
È imperativo comprendere che il finanziamento ministeriale della quota del 32,70% non implica automaticamente la doverosità o l'applicabilità di tutti gli oneri finanziati. Il ruolo dell'Istituzione Scolastica, in qualità di sostituto d'imposta, è quello di applicare le ritenute (fiscali e previdenziali) e versare gli oneri accessori (IRAP e contributi) esclusivamente nella misura in cui sono legalmente dovuti in base alla tipologia di reddito e alla qualifica del Revisore.
L'errore da evitare è quello di procedere al versamento dei Contributi previdenziali (quota 24,20% a carico Amministrazione/Stato) o all'applicazione delle relative ritenute sul Revisore, qualora la sua posizione contrattuale/legale preveda l'esclusione di tali oneri sul compenso aggiuntivo.
La corretta liquidazione deve pertanto partire dalla qualificazione del Revisore.
3. Corrette Modalità di Calcolo per Casistica
La liquidazione del compenso di € 3.000,00 lordo dipendente (come rideterminato per l'E.F. 2025 dal D.I. n. 178 dell'11 settembre 2025) deve essere accompagnata dal calcolo degli oneri accessori, distinguendo tra le diverse posizioni del Revisore:
A) Revisore Dipendente della propria Amministrazione (MIM/MEF) – CASO ABITUALE (PREVALENTE)
Questa è la casistica che si verifica in quasi tutte le Istituzioni scolastiche. Riguarda dipendenti pubblici (MIM o MEF) nominati in rappresentanza della propria Amministrazione.
· Compenso Lordo Annuo (L.D.): € 3.000,00 (a decorrere dall'E.F. 2025).
· Natura del Reddito: Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917/1986 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
· Trattamento Contributivo (Previdenza/INPS):
o Tale reddito va escluso dal trattamento previdenziale (contributi sociali/pensionistici)
o La Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014 chiarisce che i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (Art. 50, ex Art. 47, del TUIR) sono esclusi dall’assoggettabilità ai soli fini contributivi. Questa esclusione si applica in quanto si tratta, in linea generale, di redditi in cui manca una correlazione con la prestazione lavorativa ovvero con il rapporto di servizio. Tale principio è valido in questa casistica poiché il Revisore è già assoggettato ad altra forma previdenziale pubblica derivante dal rapporto di impiego principale (Gestione Dipendenti Pubblici)
o Implicazione sulla Quota 32,70%: La quota finanziata del 24,20% per il Contributo previdenziale non deve essere versata o calcolata per questa categoria di Revisore, in quanto l'onere previdenziale su tale compenso non è dovuto.
· IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): L’IRAP, pari all’8,5%, rimane a carico della Scuola.
o IRAP dovuta: € 3.000,00 x 8,5% = € 255,00.
· Ritenute Fiscali: Si applicano le ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali.
Sintesi del Calcolo Corretto (Caso A): L'Istituzione Scolastica liquida € 3.000,00 Lordo Dipendente (operando le sole ritenute fiscali) e versa l’IRAP di € 255,00. La quota del finanziamento destinata ai contributi previdenziali (24,20%) non è utilizzata per lo scopo previdenziale specifico (poiché non dovuto).
CASI DIVERSI (Più Remoti)
B) Revisore Libero Professionista (es. Commercialista o Ragioniere) – Caso Remoto
Riguarda professionisti iscritti ad albi specifici (es. commercialisti/ragionieri).
· Natura del Reddito: Attratto al reddito prevalente di lavoro autonomo.
· IRAP: La Scuola non dovrà versare l’IRAP, in quanto a totale carico del percipiente.
· Liquidazione: Il Revisore emette fattura con applicazione del contributo previdenziale della Cassa di appartenenza (4%) e IVA al 22% (calcolata sul compenso più contributo previdenziale). Subisce la ritenuta d’acconto del 20% sul solo compenso.
Sintesi del Calcolo Corretto (Caso B): L'Istituzione Scolastica non è gravata dal versamento dell'IRAP (8,5%), tale onere è interamente a carico del libero professionista (in quanto reddito da lavoro autonomo), la Scuola non sostiene oneri accessori aggiuntivi oltre al compenso base lordo per la liquidazione, operando la sola ritenuta d'acconto (20%)
C) Revisore designato da Amministrazione diversa / Altro Libero Professionista – Caso Remoto
Riguarda Revisori designati da un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza (incarico autorizzato) / Altri Liberi Professionisti (non Commercialisti).
· Natura del Reddito: Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del TUIR.
· IRAP (8,5%): A carico della Scuola.
· Trattamento Contributivo (INPS): Risulta soggetto al contributo previdenziale INPS del 10% (o 10-14% a seconda della situazione previdenziale).
o Il contributo previdenziale è posto per due terzi a carico della Scuola e per un terzo a carico dell’iscritto.
· Ritenute Fiscali: Si applicano le ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali.
Sintesi del Calcolo Corretto (Caso C): L'Istituzione Scolastica liquida € 3.000,00 Lordo Dipendente (operando ritenute fiscali e la quota INPS a carico dipendente) e versa l’IRAP (8,5%) più la quota INPS a carico Amministrazione (2/3 del 10% o 10-14%). In questo caso, parte del finanziamento per oneri del 32,70% è effettivamente utilizzato per coprire IRAP e Contributi INPS a carico ente.
Tabella Riassuntiva degli Oneri a Carico dell'Istituzione Scolastica
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Revisore
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Onere IRAP (8,5%)
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Onere Contributivo/Previdenziale
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A) Dipendente MIM/MEF (Caso più comune)
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SÌ (A carico Scuola)
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NO (Escluso dal trattamento previdenziale)
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B) Libero Professionista (Commercialista)
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NO (A carico Revisore)
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NO (Versato alla Cassa di appartenenza)
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C) Dipendente Altra Amministrazione/Altri Professionisti
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SÌ (A carico Scuola)
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2/3 del contributo a carico della Scuola, 1/3 a carico dell'iscritto
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L'erogazione ministeriale, che include la generosa previsione del 32,70% per gli oneri (previdenziali e IRAP), deve essere gestita con la massima cautela. Per la casistica prevalente (Caso A), la parte relativa al 24,20% per i Contributi previdenziali non genera un'obbligazione di versamento in capo alla scuola, poiché il compenso del dipendente della propria Amministrazione è escluso da tale trattamento previdenziale.
Il mancato rispetto di tali distinzioni, e l'applicazione di ritenute previdenziali non dovute sulla base del solo finanziamento ricevuto, potrebbe configurare un errore amministrativo e contabile. L'attività di controllo svolta dai Revisori stessi è volta a verificare, tra le altre cose, proprio la compatibilità dei costi con le risorse assegnate e con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.
Lì, 24.11.2025
Il Vice Presidente provinciale ANQUAP Reggio Calabria
Danilo Postorino