FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PN PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. L'ANQUAP CHIEDE CHIARIMENTI E PRESENTA OSSERVAZIONI

Ministero dell’Istruzione e del Merio

Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza

Programma Nazionale “scuola e competenze” 2021-2027”

pnrr@istruzione.it

pnrr@postacert.istruzione.it

 

e p.c. Al Ministro dell’Istruzione e del Merito

Al Capo di Gabinetto del MIM

Al Capo Dipartimento per le risorse,

l’organizzazione e l’innovazione digitale

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e formazione del MIM

 

Oggetto: Richiesta chiarimenti e osservazioni su nota prot. 206159 del 26.11.2025. Procedure di acquisizione di beni e di servizi. Fondi strutturali Europei – Realizzazione laboratori innovativi e avanzati. Autorizzazione prot. 168443 del 2 Ottobre 2025.

 

Facendo seguito alla nota prot. 206159 del 26.11.2025, si richiedono chiarimenti in merito alle procedure da adottare per la realizzazione dei progetti in oggetto, al fine di evitare il rischio di infrangere il divieto di frazionamento artificioso.

Soprattutto quanto affermato nell’ultimo capoverso: “Invero, anche nell'ipotesi di suddivisione in lotti separati, riconducibili a categorie merceologiche differenti e dotati singolarmente di autonomia e funzionalità, considerato che gli acquisti confluiscono nella realizzazione di un unico progetto, detti lotti dovranno comunque essere considerati unitariamente al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36/2023”, dal quale sembrerebbe che tutti gli acquisti finalizzati alla realizzazione del progetto “Realizzazione laboratori innovativi…” debbano essere considerati unitariamente per la determinazione della soglia comunitaria e della conseguente procedura di acquisto.

Analizzando:

  • il comma 6 dell’articolo 14 del D.Lgs. 36/2023, si evince che “La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.”
  • il comma 1 dell’articolo 58 del D.Lgs. 36/2023 si evidenzia che “gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”.

Il parere ANAC richiamato nella suindicata circolare (n. 40/2023), sulla base della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1101/2008, sottolinea proprio l’elemento della funzionalità, ovvero che “l’articolazione dell’appalto in più parti deve garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata”. A ciò si aggiunge il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1681/2011, nella quale il “supremo consesso” riconosce alle stazioni appaltanti la libertà di frazionare l’appalto unitario in più lotti, invitando però a predisporre il bando considerando i lotti come parti di una prestazione unitaria ai fini della determinazione della soglia comunitaria.

Poiché l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e la giurisprudenza considerano l’appalto come unitario (e quindi suscettibile di frazionamento illecito) quando:

  • esiste un’unica finalità economica/funzionale: le prestazioni, pur separabili, soddisfano un fabbisogno unitario o fanno parte di un progetto complessivo non scindibile;
  • vi è omogeneità temporale e merceologica: le prestazioni sono oggettivamente omogenee e vengono acquisite nello stesso arco temporale,

si chiedono chiarimenti in merito alle procedure da adottare per la realizzazione dei Fondi Strutturali Europei – Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studi – con riferimento alle seguenti casistiche:

a)    Realizzazione di un solo laboratorio che comprende acquisto di attrezzature, arredi e servizi di piccoli adattamenti

Trattandosi di forniture tra loro eterogenee ma destinate al medesimo laboratorio, possono essere effettuate tre procedure autonome oppure, in virtù del principio di funzionalità, deve essere espletata un’unica procedura suddivisa in lotti funzionali?

b)    Realizzazione, nell’ambito del medesimo progetto, di più laboratori completamente diversificati ed eterogenei (ad es. laboratorio di pasticceria – laboratorio di ottica)

Considerato che tali laboratori non risultano funzionali gli uni agli altri, deve essere effettuata un’unica procedura per tutti i laboratori oppure è possibile procedere con appalti autonomi per ciascun laboratorio, in base alla loro specificità e funzionalità?

c)     Applicazione letterale dell’ultimo capoverso della circolare prot. 206159

In tale interpretazione, si dovrebbe addirittura ricondurre ad un’unica procedura l’intero progetto autorizzato?

Questi sono alcuni dei dubbi sorti a seguito della circolare in oggetto che, soprattutto in riferimento all’ultimo capoverso, in virtù del quale le attività risulterebbero particolarmente gravose per le Istituzioni scolastiche, obbligate a ricorrere alle CUC, con relativi oneri aggiuntivi per lo svolgimento delle procedure, in tempi non particolarmente dilatati.

Inoltre, a parere di chi scrive, l’ipotesi di una procedura unica nei casi indicati ai punti b) e c) non appare praticabile poiché, oltre ad appesantire notevolmente i processi amministrativi e ad allungare i tempi di realizzazione, sembrerebbe porsi in palese contraddizione con quanto affermato dal Consiglio di Stato, ovvero che la soglia della singola procedura deve tener conto della funzionalità e dell’utilizzazione compiuta, elementi che non possono essere riferiti all’intero progetto quando esso preveda la realizzazione di laboratori tra loro eterogenei e non legati da un vincolo funzionale.

In aggiunta a tutto quanto precede si formulano le seguenti osservazioni:

  • il Ministero non può imporre procedure che incidono profondamente sull’operatività delle scuole, compromettendone l’autonomia;
  • se il finanziamento ammonta ad € 201.000,00 le scuole possono procedere direttamente (art. 62, comma 6, lett. c) del Codice dei contratti), senza l’obbligo di ricorrere alle CUC, poiché si rimarrebbe al di sotto della soglia attualmente stabilita (221.000,00 euro) per le amministrazioni sub-centrali, quali sono le istituzioni scolastiche;
  • si rileva, inoltre, una evidente contraddizione nell’emanazione di indicazioni ministeriali. Infatti, per i viaggi di istruzione è possibile articolare procedure differenziate e “spacchettare” liberamente, mentre per questi investimenti si pretenderebbe di aggregare servizi, forniture e lavori anche di natura diversa, con il rischio concreto di compromettere la corretta attività negoziale delle scuole.

Si ringrazia per l’attenzione, si resta in attesa di cortese e urgente riscontro e si dichiara la disponibilità per ogni utile confronto e approfondimento.

 

Distinti saluti.

 

Lì, 02.12.2025

 

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ

IL PRESIDENTE

Alfonsina Montefusco

Giorgio Germani

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il documento ANQUAP
   Documento allegato ... QUI la nota MIM prot. n. 206159 del 26/11/2025


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 02/12/2025
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 02/12/2025
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