Premesse
La Delibera ANAC 26/11/2025, n. 464 detta delle indicazioni aggiornate per ciò che concerne, in particolare, l’esercizio dell’attività di vigilanza in capo all’Autorità stessa e agli organi interni alle amministrazioni, agli enti pubblici e agli enti in controllo pubblico.
La precedente Delibera 833/2016 si intende, pertanto, definitivamente superata, offrendo un quadro sistematico e operativo delle attività di vigilanza, con particolare attenzione al rapporto tra ANAC e RPCT, alle modalità di controllo sulle dichiarazioni ex art. 20 D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39 e agli effetti delle recenti modifiche normative.
Obiettivo del documento
La delibera tiene conto degli indirizzi in materia formulati nel PNA 2025 (Piano Nazionale Anticorruzione 2025), superando indicazioni non più adeguate e recependo l’orientamento giurisprudenziale maturato negli ultimi anni.
Con il documento in commento nasce un modello di vigilanza articolato su due livelli, interno ed esterno, specificando in modo chiaro ruoli, responsabilità e flussi procedimentali.
Le modifiche principali degne di nota riguardano:
a) l’art. 4, con la revisione del periodo di raffreddamento e l’introduzione di una causa espressa di esclusione dell’inconferibilità in caso di incarichi occasionali, non esecutivi o di controllo;
b) l’art. 7, prima ridefinito dalla Corte costituzionale e poi completamente abrogato;
c) l’art. 12, con una nuova ipotesi di non applicabilità dell’incompatibilità ai dirigenti di ruolo della stessa amministrazione conferente.
I ruoli del RPCT e dell’ANAC
Dall’analisi dell’ANAC, emerge come il ruolo del RPCT, in qualità di garante in itinere della vigilanza interna si è progressivamente consolidato, assumendo una dimensione anche strategica nell'architettura del sistema di prevenzione; mentre la vigilanza esterna dell'ANAC assume sempre di più il ruolo di garante, assicurando uniformità di applicazione e controllo anche sull'operato dei RPCT citati.
In merito a quest’ultima, la Delibera chiarisce in modo definitivo l’ambito del potere di sospensione dei procedimenti di conferimento (art. 16 del D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39, comma 2) e del potere di accertamento delle singole fattispecie (art. 16 del D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39, comma 1).
Il potere di accertamento assume natura provvedimentale, producendo effetti giuridici vincolanti, ovvero la nullità degli atti di conferimento “inconferibili” e la necessaria attivazione delle procedure conseguenti da parte del RPCT.
La sentenza n. 126/2018 del Consiglio di Stato, richiamata nella delibera in esame, ha escluso che Anac possa esercitare un potere d’ordine, ma ha anche stabilito che gli atti, con cui viene accertata una situazione di inconferibilità o incompatibilità, producono effetti giuridici e richiedono l’adeguamento da parte dei soggetti coinvolti.
L’accertamento può essere avviato su iniziativa dell’Autorità, a seguito di segnalazione, oppure anche su impulso del RPCT. In ogni caso, il provvedimento di Anac viene trasmesso al Responsabile competente, chiamato ad attivare gli adempimenti conseguenti.
Dal documento emerge con forza l’obbligatorietà per l’ente di adeguarsi al contenuto dispositivo della delibera ANAC, la necessità di una “motivazione rafforzata” qualora, a fronte di una sospensione, l’amministrazione intenda comunque procedere al conferimento e, infine, la pubblicazione delle delibere e i riflessi sul contenzioso.
Da tale disamina, emerge che il ruolo del RPCT assurge a primo presidio di controllo interno, precisando le attività che devono essere programmate nel PIAO, le modalità di supporto all’organo conferente, le procedure di accertamento dell’inconferibilità, con dichiarazione della nullità dell’atto e la gestione delle incompatibilità, con termini perentori e necessità di atti dichiarativi.
L’iter richiesto, molto sinteticamente, è il seguente:
- avviare il procedimento interno quando emergano elementi di inconferibilità o incompatibilità;
- garantire il contraddittorio;
- dichiarare la nullità del conferimento in caso di inconferibilità;
- contestare l’incompatibilità, assegnando il termine di quindici giorni per l’opzione;
- attivare il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’organo conferente;
- trasmettere la segnalazione ad ANAC.
L’attività di acquisizione e verifica sulle dichiarazioni
Si segnala in particolare il punto 4 della delibera rubricato “L’attività di acquisizione e verifica sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 39/2013”.
Infatti, uno degli elementi su cui Anac insiste riguarda le dichiarazioni che devono essere rese da chi riceve un incarico. Tale adempimento risulta di fondamentale importanza per due ordini di ragioni:
- da un lato, la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell’incarico ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 39/2013;
- dall’altro, la stessa rappresenta un momento di responsabilizzazione del suo autore, il quale, senz’altro, è in condizione di conoscere le circostanze fattuali che lo riguardano e che, se correttamente dichiarate, possono essere oggetto di esame nella loro eventuale rilevanza giuridica da parte dei soggetti preposti, evitando così l’incardinarsi di situazioni di illegittimità.
È necessario che tali attestazioni, relative all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, siano raccolte e verificate in modo puntuale.
L’amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta dall’art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità.
Cosa deve fare l’ente conferente?
- sottoporre il modulo di dichiarazione al soggetto candidato, preferibilmente previa chiara e apposita informativa allo stesso sui presupposti rilevanti nel caso di specie ai fini del configurarsi delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità;
- deve acquisire, prima del formale conferimento dell’incarico, la dichiarazione sottoscritta dal candidato procedendo alla verifica della stessa mediante l’analisi delle circostanze indicate nel modulo di dichiarazione, ovvero nel CV ove allegato, rispetto a quelle ritenute ostative dal legislatore;
- dopo procede alla formalizzazione dell’incarico e alla contestuale acquisizione da parte dell’organo conferente, della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, incluso l’impegno a comunicare le stesse laddove sopraggiungessero e in ogni caso acquisizione annuale delle stesse;
- pubblicare le dichiarazioni di assenza di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell’ente conferente, nella sottosezione in cui vanno pubblicati i dati relativi agli incarichi a cui le stesse fanno riferimento ed unitamente all’ulteriore documentazione da pubblicarsi, per ogni titolare di incarico, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
- effettuare verifiche a campione (raccomandate dall’autorità), secondo criteri stabiliti dall’ente stesso, sulla veridicità e completezza del contenuto delle dichiarazioni di assenza di inconferibilità e di incompatibilità (artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000);
- possibilità di rivolgersi all’ANAC per avere supporto in materia.
Come riportato nella delibera, “Nell’istruttoria, a titolo esemplificativo, assumono valore strategico:
- la consultazione del registro telematico delle imprese e/o dell’Anagrafe degli amministratori locali e regionali curata dal Ministero dell’Interno;
- l’acquisizione del certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotto dal soggetto sottoposto a verifica o, in mancanza, acquisito dall’ufficio locale del Casellario giudiziale con la finalità di controllo sulla dichiarazione sostitutiva ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000;
- il monitoraggio delle fonti aperte da cui è possibile individuare la presenza di circostanze meritevoli di approfondimento”.
Si ricorda che questa ulteriore fase, può attuarsi in un momento successivo alla designazione, in particolare nel caso in cui il volume dei conferimenti e/o la dimensione della pianta organica dell’ente giustifichino la necessità di disporre di più tempo.
L’ANAC suggerisce, per rendere maggiormente efficace ed effettivo il sistema dei controlli, nonché per responsabilizzare i soggetti interessati in ordine a quanto viene dichiarato, che (per la serie prevenire è meglio che curare):
- sia ricordato ai sottoscriventi (per ipotesi, attraverso l’inserimento di una specifica frase standardizzata nel modulo di dichiarazione) che l’amministrazione, secondo quanto prescritto dal d.lgs. n. 39/2013 e più in generale dal d.P.R. n. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli e accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato, anche attraverso la consultazione delle iscrizioni eventualmente presenti nel Casellario giudiziale;
- sia raccomandato alla parte interessata, per scongiurare una violazione incolpevole delle disposizioni in esame e di incorrere nelle sanzioni “personali” discendenti dalla stessa, di informare l’amministrazione conferente di ogni circostanza fattuale eventualmente e astrattamente rilevante nell’ottica del d.lgs. n. 39/2013, consentendo così, agli organi competenti di poter compiere una valutazione più approfondita (anche richiedendo un parere all’Autorità ove la questione si presenti di dubbio inquadramento).
In tale contesto, uno strumento utile, sebbene non obbligatorio e, comunque, da solo non esaustivo, è la produzione da parte dell’interessato nei confronti dell’amministrazione di un curriculum vitae aggiornato.
L’ANAC chiude ricordando le conseguenze di dichiarazioni mendaci, dalla responsabilità penale (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000), all’impossibilità di ricoprire per un periodo pari a cinque anni alcuno degli incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013 (nei casi di cui all’art. 20); nonché che la sottoscrizione della dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico e che “la sottoscrizione tardiva non vale a sanare ex tunc l’inefficacia della nomina, dovendosi, invece, ritenere che il conferimento dell’incarico sia efficace a far data dalla sottoscrizione dell’autodichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/20134. In alternativa, per salvaguardare la situazione e i provvedimenti eventualmente assunti nelle more, si prospetta agli enti la possibilità di emettere specifici atti di convalida e di sanatoria del vizio antecedente”.
Lì, 18.12.2025
D’intesa con il Presidente
Il dirigente nazionale
Antimo Petrossi