La contrattazione collettiva nazionale nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ha origine con la Legge delega 23/10/1992 n. 421 concernente “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale” e con il successivo Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente “Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”.
Negli anni si sono succeduti in argomento più interventi legislativi ed ora il riferimento principale è contenuto nel D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. concernente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”
Di particolare rilievo la riforma Brunetta di cui alla Legge 4 marzo 2009, n. 15 concernente “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.” e al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 concernente “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”.
Questi nel tempo i CCNL sottoscritti tra l’ARAN e le OO.SS. rappresentative nel Comparto Scuola (oggi Comparto Istruzione e Ricerca), il più grande del pubblico impiego. In alcuni passaggi delle brevi notazioni:
1. CCNL 4/8/1995 quadriennio 1994/1997 e biennio economico 1994/1995. In questo primo CCNL sono ancora presenti nel Comparto i “Capi di Istituto” (Presidi e Direttori Didattici). Viene introdotta una specifica sezione per il personale ATA con nuovi profili professionali, che rivedono i precedenti contenuti nel DPR 588/1985:
· il Coordinatore Amministrativo passa a Responsabile Amministrativo;
· il Collaboratore Amministrativo ad Assistente Amministrativo;
· il Collaboratore Tecnico ad Assistente Tecnico;
· l’Ausiliario passa a Collaboratore Scolastico.
Questo CCNL arriva proprio alla “vigilia” dell’a.s. 95/96 e ne segna profondamente lo svolgimento in relazione allo stato giuridico e al trattamento economico di tutto il personale;
2. CCNL 1/8/1996 biennio economico 1996/1997;
3. CCNL 26/5/1999 quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. L’art. 34 prevede l’introduzione, contestualmente all’autonomia scolastica e al ruolo dirigenziale per i capi di istituto, del Direttore SGA. Anche questo CCNL vede permanere la presenza dei “Capi di Istituto”;
4. CCNL 15/3/2001 biennio economico 2000/2001. L’art. 8 prevede il primo inquadramento retributivo dei Direttori SGA con il sistema (penalizzante) della temporizzazione. Ancora presenti i “Capi di Istituto”;
5. CCNL 8/3/2002 che istituisce i profili professionali del Coordinatore Amministrativo e del Coordinatore Tecnico: profili professionali mai introdotti;
6. CCNL 24/7/2003 quadriennio 2002/2005 e biennio economico 2002/2003. L’art. 87 prevede un ulteriore intervento sull’inquadramento retributivo del Direttore SGA, sempre con la temporizzazione;
7. CCNL 7/12/2005 biennio economico 2004/2005;
8. CCNL 29/11/2007 quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2006/2007; un testo ancora ampiamente in vigore;
9. CCNL 8/4/2008 su ripartizione risorse del fondo di istituzione scolastica (FIS);
10. CCNL 25/7/2008 sequenza personale ATA. La nuova indennità di direzione per i Direttori SGA;
11. CCNL 23/1/2009 biennio economico 2008/2009;
12. CCNL 4/8/2011 rimodulazione posizioni stipendiali;
13. CCNL 13/3/2013 recupero anno 2011 per la collocazione nelle posizioni stipendiali;
14. CCNL 7/8/2014 recupero anno 2012 per la collocazione nelle posizioni stipendiali;
15. CCNL 7/8/2014 una tantum al personale ATA;
16. CCNL 10/11/2014 indennità mensile ai DSGA impegnati su più scuole;
17. CCNL 19/4/2018 triennio 2016/2018 (giuridico ed economico) nell’ambito del nuovo Comparto Istruzione e Ricerca istituito con il CCNQ del 13/7/2016;
18. CCNL 6/12/2022 triennio 2019/2021 solo sui principali aspetti economici del Comparto Istruzione e Ricerca confermato dal CCNQ del 3/8/2021;
19. CCNL 18/1/2024 triennio 2019/2021 del Comparto Istruzione e Ricerca sulla parte normativa e alcuni aspetti economici. Questo CCNL si compone anche del CCNL 6/12/2022, che ne costituisce parte integrante. Il CCNL 18/1/2024 interviene in termini sostanziali sull’ordinamento professionale del personale ATA, modificandone la classificazione e i profili professionali. Introduce gli incarichi di elevata qualificazione per i Direttori SGA, rendendo gli incarichi triennali e non automaticamente rinnovabili. La garanzia del rinnovo e del mantenimento della sede è tutelata per i dipendenti che erano già inquadrati nell’Area dei DSGA. L’Anquap non ha condiviso la nuova disciplina dell’ordinamento professionale, con particolare riferimento all’incarico di DSGA ridotto a un termine triennale e, quindi, precarizzato. Una regressione ingiustificata e priva di fondamento logico e razionale, poiché comunque esiste una posizione di lavoro in ciascuna istituzione scolastica, codificata da Decreti Interministeriali che fanno coincidere l’organico dei DSGA con quello dei Dirigenti scolastici;
20. CCNL 23/12/2025 triennio 2022/2024 del Comparto Istruzione e Ricerca confermato dal CCNQ del 22/2/2024. Il testo disciplina solo le disposizioni generali e le relazioni sindacali nella parte comune, mentre nelle singole sezioni (istituzioni scolastiche ed educative – Università etc.. etc… - Istituzioni ed Enti di Ricerca - AFAM) si limita alle relazioni sindacali e al trattamento economico (stipendi tabellari e indennità). Per la parte normativa restano confermati i precedenti CCNL espressamente citati nell’art. 2 al comma 10. In apposita dichiarazione congiunta l’ARAN e i Sindacati firmatari (tutti ad eccezione della CGIL) si impegnano per un rapido avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL 2025/2027, con l’obiettivo di concludere una prima sequenza relativa alla parte economica in tempi brevi e di procedere subito dopo a un proseguio delle trattative per la parte normativa.
Per effetto della Riforma Brunetta sopra citata, il valore temporale dei CCNL passa da un quadriennio giuridico e due bienni economici ad un triennio sia giuridico che economico.
La contrattazione collettiva relativamente ai trienni 2010/2012 e 2013/2015 subisce un blocco conseguente alla grave crisi finanziaria che ha colpito i mercati internazionali e, quindi, anche l’Europa e l’Italia verso la fine del primo decennio del terzo millennio.
Come si può notare nel Comparto Scuola vengono stipulati alcuni contratti collettivi (2011, 2013 e 2014, su taluni aspetti parziali e specifici riguardanti il Comparto) anche nel periodo di moratoria contrattuale.
In oltre trent’anni – dal D. Lgs. 29/93 ad oggi – ben 20 CCNL al ritmo, in media, di 1 CCNL ogni 19 mesi (1 anno e 7 mesi).
Abbiamo avuto la fortuna di seguire da “protagonisti” esterni (e non solo) tutte le vicende dei cambiamenti legislativi e contrattuali. Lo abbiamo fatto anche grazie alla nostra adesione (e qualificata presenza) alla FP CIDA e per suo tramite alla CIDA.
Relativamente al CCNL del triennio 2022/2024 (sottoscritto in via definitiva il 23/12/2025) abbiamo avuto la possibilità di seguire tutte le fasi delle trattative grazie ad un accordo di collaborazione sottoscritto con la UIL Scuola.
Lì, 30.12.2025
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
P.S.: il presente documento costituisce puntuale aggiornamento di un precedente testo del 28/2/2023.