ABSTRACT DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2026 (L 30/12/2025, N. 199). LE PRINCIPALI NORME CHE INTERESSANO LA SCUOLA E IL SISTEMA PENSIONISTICO

1.     Norme relative alla Scuola e all'Istruzione

Il documento introduce diverse misure riguardanti il personale scolastico, il sostegno alle famiglie per il diritto allo studio e il finanziamento delle istituzioni educative:

·       Personale Scolastico (Docenti e ATA):

ü Monitoraggio assenze: -Art. 1, comma 516 - Viene istituito un monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente e ATA. – Art. 1 comma 517 - Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dal controllo delle supplenze brevi saranno destinati, nel limite del 10%, all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

ü Organico: - Art. 1, comma 524 - La consistenza delle dotazioni organiche del personale ATA sarà determinata annualmente a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. È prevista inoltre una revisione annuale dell'organico dell'autonomia – art 1 comma 520-.

ü Concorsi e Idonei: -Art. 1, comma 528- Le graduatorie del concorso docenti del 2023 vengono integrate con gli idonei, che potranno essere assunti nel limite dei posti vacanti e disponibili.

ü Mantenimento del trattamento economico: -Art. 1, comma 525- Il personale docente che viene assegnato a gradi di istruzione inferiori rispetto a quelli di titolarità mantiene comunque il trattamento economico del grado di appartenenza

ü Tassazione del Trattamento Accessorio: - Art. 1, comma 237 - Per il 2026, i compensi per il trattamento accessorio (comprese le indennità fisse e continuative) del personale non dirigenziale delle PA sono soggetti a un'imposta sostitutiva del 15%, entro il limite di 800 euro. Il beneficio riguarda i titolari di reddito fino a 50.000 euro

ü Permessi/congedi (inclusa 104): dati mensili all’INPS e “dante causa”: Art.1 commi 723, 724 e 725, L'INPS ha il compito di accertare, su richiesta del datore di lavoro pubblico, che sussistano ancora i requisiti sanitari necessari per usufruire dei permessi della Legge 104/1992.

Soggetti interessati: Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Collaborazioni: Per queste verifiche, l'INPS può avvalersi di medici della sanità militare o di risorse di enti sanitari locali, tramite apposite convenzioni pagate dalle amministrazioni richiedenti.

Attuazione: Le modalità operative saranno definite da un decreto del Ministro del Lavoro.

Viene rafforzato il sistema di controllo sulla fruizione di diverse tipologie di assenze per lavoratori sia pubblici che privati:

Cosa viene controllato: Permessi Legge 104, congedi straordinari per assistenza disabili, congedi parentali e congedi per lavoratori autonomi/iscritti alla gestione separata.

Obbligo di comunicazione: Le Pubbliche Amministrazioni devono inserire nelle denunce mensili (flussi contributivi) i dati relativi all'evento fruito e alla persona assistita (dante causa).

ü Verifiche fiscali sui pagamenti ai professionisti – art. 1 Comma 725 Viene modificata la disciplina dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni verso i professionisti (inclusi quelli per il patrocinio a spese dello Stato). A partire dal 15 giugno 2026, il controllo sulla presenza di cartelle esattoriali non pagate si estenderà anche ai pagamenti di importo inferiore o uguale a 5.000 euro. Prima di procedere al pagamento, la PA deve verificare se il professionista è inadempiente verso il fisco. In caso di debiti pendenti, la PA è tenuta a segnalarlo o a sospendere il pagamento secondo le norme vigenti.

 

2.     Sostegno agli Studenti e alle Famiglie:

ü LEP (Livello Essenziale delle Prestazioni 1. Definizione del LEP (Commi 706-707) Viene stabilito il livello essenziale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli studenti con disabilità. Il LEP garantisce un supporto personalizzato e permanente, basato su:

·       Il numero di ore di assistenza indicate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

·       L'impiego di personale qualificato.

·       Il rispetto di specifici standard qualitativi. L'obiettivo è assicurare l'inclusività e la non discriminazione, procedendo in via progressiva nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il Registro Nazionale (Comma 708) Entro il 31 dicembre 2027, sarà istituito un registro nazionale per monitorare il fabbisogno territoriale di ore di assistenza. Questo strumento:

·       Sarà gestito dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

·       Sarà alimentato dai dati del Ministero dell’Istruzione (SIDI) e dai PEI trasmessi dalle scuole.

·       Servirà a quantificare esattamente la domanda di assistenza a livello locale.

3. Fase Transitoria 2026-2027 (Comma 709) In attesa che il registro sia pienamente operativo, per gli anni 2026 e 2027 vengono fissati degli obiettivi di servizio. Gli enti territoriali (comuni/regioni) dove il servizio è carente devono attivarlo o potenziarlo, garantendo un numero di ore settimanali proporzionale ai fondi statali ricevuti e a quanto richiesto dai PEI.

4. Finanziamento e Ripartizione (Comma 710) Le risorse per raggiungere questi obiettivi provengono dal "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità". La ripartizione dei fondi tra gli enti avverrà tramite decreti ministeriali, basati sulle analisi tecniche dei fabbisogni standard, per arrivare progressivamente alla piena attuazione del LEP su tutto il territorio nazionale.

ü Bonus Libri: -Art. 1, comma 518 - È istituito un fondo di 20 milioni di euro annui per contributi diretti all'acquisto di libri scolastici (anche digitali) per famiglie con ISEE non superiore a 30.000 euro.

ü Contributo Scuole Paritarie: - Art. 1, comma 519 - Per il 2026, alle famiglie con ISEE entro i 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 1.500 euro per ogni studente iscritto a una scuola paritaria (secondaria di primo grado o primo biennio della secondaria di secondo grado).

ü Bonus Valore Cultura: Art. 1, commi 538, 539 e 540 - A decorrere dal 2027, viene assegnato un bonus elettronico ai soggetti che conseguono il diploma di istruzione secondaria superiore non oltre i 19 anni d'età, utilizzabile per l'acquisto di prodotti e attività culturali. è assegnato, attraverso la Carta giovani nazionale, di cui all’articolo 1, comma 413, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e consiste in un credito utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. e spettacoli dal vivo, libri.

 

3.     Altre iniziative educative:

ü Contrasto alla violenza sulle donne: -Art. 1, comma 233- Finanziamento di attività educative nelle scuole secondarie volte allo sviluppo della consapevolezza affettiva e al rispetto reciproco.

ü Primo Soccorso: - Art. 1, comma 368- Istituzione di un fondo per corsi sperimentali di primo soccorso rivolti a studenti maggiorenni e insegnanti di scienze motorie.

 

4.     Norme relative al Sistema Pensionistico e alla Previdenza

La legge interviene sui requisiti di accesso alla pensione, sulla previdenza complementare e su specifici sgravi contributivi:

·       Accesso alla Pensione e Requisiti:

ü Incremento requisiti di età: -Art. 1, comma 185- È confermato l'adeguamento alla speranza di vita per l'accesso alla pensione, con un incremento di un mese previsto per il 2027. – Art. 1 comma 180- Per il personale delle Forze armate e di polizia, l'incremento è di un mese per il 2028, uno per il 2029 e uno dal 2030

ü Esenzioni per lavori gravosi: - Art. 1, commi 186 e 187- L'incremento dei requisiti del 2027 non si applica ai lavoratori addetti a mansioni gravose o usuranti con almeno 30 anni di contributi.

ü APE Sociale: -Art. 1, comma 162- Le disposizioni relative all'anticipo pensionistico (APE Sociale) sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, con requisito anagrafico fissato a 63 anni e 5 mesi.

ü Opzione Donna: - Donna: -Art. 1, comma 194- Prorogata la facoltà di accesso alla pensione anticipata per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2026.

ü TFS/TFR: Per chi matura i requisiti dal 2027, i termini per la corresponsione dell'indennità di fine servizio sono ridotti da 12 a 9 mesi.

·       Previdenza Complementare:

ü Adesione Automatica: - Art. 1, comma 204- Dal 1° luglio 2026, viene introdotto il meccanismo di silenzio-assenso per i lavoratori del settore privato di prima assunzione, che aderiranno automaticamente alla previdenza complementare (salvo rinuncia espressa entro 60 giorni).

ü Deducibilità e Flessibilità: -Art. 1, comma 201, lett. a)- Il limite di deducibilità dei contributi ai fondi pensione sale a 5.300 euro dal 2026. - Art. 1, comma 201, lett. b) Viene inoltre elevata al 60% la quota di montante accumulato che può essere erogata in forma di capitale.

·       Sgravi Contributivi:

ü Sostegno alle Madri: -Art. 1, commi 210, 211, 212 e 213- È previsto l'esonero contributivo totale (fino a 8.000 euro annui) per i datori di lavoro che assumono madri con almeno tre figli minori prive di impiego. -Art.1 comma 207- Viene inoltre riconosciuta un'indennità di 60 euro mensili per le lavoratrici madri nel corso del 2026.

ü Incentivi Occupazione: - Art. 1, commi 153 e 154- Prorogati gli esoneri contributivi per l'assunzione di giovani, donne svantaggiate e personale nella ZES unica del Mezzogiorno per il 2026.

ü Rottamazione Debiti INPS: - Art. 1, commi 82-83- Possibilità di estinguere debiti contributivi affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 senza corrispondere sanzioni e interessi.

 

Lì, 02.01.2026

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Sabato Simonetti


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