Segnaliamo l'art. 6 c. 4 con il quale si proroga lo "scippo" degli ATA
4. All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, relativo alla possibilita' per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale in comando, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»; b) al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1° settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° settembre 2026».
OVVERO:
...al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Per il resto le disposizioni in materia di competenza del MIM riguardano:
- Collaborazione con il CIMEA per le specializzazioni sul sostegno conseguite all’estero per gli anni 2023/2025
- Reclutamento e incarichi dei dirigenti tecnici
- Assunzione Insegnanti di religione cattolica
- Cofinanziamento regionale dei piani triennali degli ITS