Il 23 dicembre 2025 - dopo una lunga trattativa iniziata nel precedente mese di febbraio - l’Aran, le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca hanno sottoscritto in via definitiva il CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024.
Per la parte sindacale hanno firmato tutte le sigle legittimate ad eccezione di FLC CGIL e CGIL, con la conseguenza che la FLC CGIL non potrà partecipare alle relazioni sindacali integrative e ai diversi livelli (nazionale, regionale e di istituzione scolastica).
Il precedente CCNL del triennio 2019/2021, comprendente anche una rilevante parte normativa, è stato sottoscritto il 18/1/2024; parte normativa che resterà ancora in vigore unitamente a precedenti normazioni contrattuali. Il CCNL del triennio 2019/2021 non venne firmato dalla UIL Scuola.
Il testo, i cui effetti decorrono dal 24 dicembre 2025, si compone di 33 articoli, 25 tabelle e 4 dichiarazioni congiunte, distinte in una parte comune e 4 sezioni (istituzioni scolastiche ed educative, Università, istituzioni ed enti di ricerca e Afam).
Il personale scolastico, di gran lunga il più numeroso di tutto il comparto, è direttamente interessato ai primi 16 articoli (parte comune e specifica sezione), alle prime 7 tabelle e a 3 dichiarazioni congiunte. Questa impostazione del CCNL del Comparto in trattazione è l’unica ad essere strutturata in una pluralità di sezioni, a dimostrazione di una complessità del Comparto che non ha paragoni con gli altri tre Comparti delle amministrazioni pubbliche (Funzioni Centrali, Funzioni Locali e Sanità).
Le parti (ARAN e Sindacati) hanno convenuto di limitare questa tornata negoziale alle sole materie del trattamento economico e delle relazioni sindacali, rimandando la revisione e l’aggiornamento degli altri istituti normativi in occasione della successiva negoziazione relativa al triennio 2025-2027; negoziazione che dovrebbe avviarsi in tempi brevi (vedi anche una delle dichiarazioni congiunte) in ragione degli stanziamenti già presenti nel bilancio dello Stato e dell’atto di indirizzo quadro già emanato per il citato triennio dal Ministro della Pubblica Amministrazione.
L’accordo siglato prevede per i dipendenti della scuola aumenti retributivi medi mensili pari a 144,00 euro per il personale docente e a 105,00 euro per il personale ATA, oltre alla corresponsione, a titolo di arretrati e una tantum, di 1.640,00 euro per i docenti e di 1.400,00 euro per il personale ATA.
L’effettiva corresponsione degli aumenti, degli arretrati e dell’una tantum in busta paga dovrebbe avvenire nel corrente mese di gennaio, o al massimo, nel prossimo mese di febbraio 2026.
Si esprime sul contenuto del CCNL siglato una valutazione non negativa, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili e della scelta di destinare la maggior parte delle stesse all’incremento della retribuzione tabellare che sarà computata ai fini previdenziali. Una valutazione, quindi, equilibrata e consapevole: positiva in relazione al metodo e alla direzione intrapresa ma critica rispetto all’entità complessiva delle risorse e alle persistenti disparità retributive.
Per effetto di un calcolo matematico che parte dal precedente trattamento economico del triennio 2019/2021, i Direttori SGA avranno l’incremento maggiore sia sulla retribuzione tabellare che sull’indennità di direzione parte fissa.
A partire dal 1° gennaio 2024 la retribuzione tabellare del DSGA per 12 mensilità parte da un minimo di € 25.488,37 ad un massimo di € 39.600,38, mentre l’indennità di direzione parte fissa dal 1° gennaio 2024 raggiunge l’importo annuo di € 2.874,70 (mensile € 239,56) e dal 1° gennaio 2025 passa ad € 3.031,90 (mensile € 252,66). Attualmente l’importo annuo dell’indennità di direzione parte fissa è pari ad € 2.764,20, corrispondente ad € 230,35 mensili.
L’incremento della retribuzione tabellare dei Direttori SGA e degli Assistenti Amministrativi ha effetti sul calcolo dell’indennità di funzioni superiori (quando ne ricorrono le condizioni, come da nota ministeriale del 13/5/2025) e sulla corresponsione della parte fissa dell’indennità di direzione per la sostituzione del titolare di incarico di DSGA. Nel caso di sostituzione con un Assistente amministrativo, o con un Funzionario privo di incarico di DSGA, l’indennità di direzione sostituisce il compenso individuale accessorio (art. 57 CCNL del 18/1/2024).
Da sottolineare come rilevante l’inserimento nella contrattazione di istituto dei criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile, nonché i casi in cui è possibile estenderne il numero delle giornate (art. 11 lett. c) comma 11 CCNL 23/12/2025).
Pur consapevoli dei limiti oggettivi di questa tornata contrattuale, si auspica che la prossima negoziazione 2025-2027 affronti finalmente il nodo del riconoscimento giuridico, economico e professionale delle figure amministrative della scuola (a partire dal Direttore SGA), puntando a una piena equiparazione tra le medesime figure presenti nelle diverse sezioni del comparto Istruzione e Ricerca e, soprattutto, con quelle operanti negli altri comparti della Pubblica Amministrazione.
Lì, 08.01.2026
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani