ISTRUZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI L'ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, CONSOLIDANDO LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE N. 159/2025
CONTRIBUTO PROFESSIONALE
L’INAIL con la Circolare n. 1 del 09/01/2026 ha fornito indicazioni sulla tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per le attività di insegnamento e apprendimento a decorrere dall'anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026.
Nel predisporre una premessa sul quadro normativo attuale, l’Istituto evidenzia l’evoluzione della legislazione sulla tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento a partire dall’a.s. 2023/2024, fino a renderla strutturarla dall’a.s. 2025/2026 (v. Allegato 1 della Circolare).
Ricordiamo che, conseguentemente, viene superata la precedente limitazione che fino all’anno scolastico 2022/2023 circoscriveva l’obbligo assicurativo allo svolgimento delle esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
Si fa, inoltre, espresso riferimento alla recente novità normativa introdotta dall'articolo 7 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.
Tale disposizione ha stabilito, con una norma di interpretazione autentica, che la tutela prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 si applica anche agli infortuni occorsi:
· nel tragitto dall'abitazione (o altro domicilio) dello studente al luogo di svolgimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro;
· nel tragitto da quest'ultimo all'abitazione (o al domicilio) dello studente.
La Circolare è stata redatta, anche con il fine di rispondere ai quesiti più ricorrenti circa la portata e l'operatività della copertura assicurativa, anche alla luce delle recenti novità.
Abbiamo provato a simularne alcuni, fornendo la relativa risposta.
· Domanda: In che modo le scuole e gli istituti di istruzione statali assolvono l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il proprio personale?
Risposta: Le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 127 e 190 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Tale normativa stabilisce che, per i dipendenti dello Stato, l’assicurazione INAIL può essere attuata mediante forme particolari di gestione. In attuazione di queste disposizioni, il Decreto Ministeriale 10 ottobre 1985 ha previsto che la copertura assicurativa del personale scolastico sia garantita attraverso la speciale modalità della “Gestione per conto dello Stato”, che esenta l'amministrazione dal versamento dei premi ordinari, pur garantendo le prestazioni previste dalla legge.
· Domanda: Chi sono i soggetti beneficiari dell'estensione della tutela e quali attività risultano coperte?
Risposta: Ai sensi della normativa vigente, la tutela assicurativa è per il personale docente e tecnico-amministrativo, ed è estesa a tutte le attività di insegnamento senza limitazioni alle sole attività di laboratorio o tecnico-pratiche.
· Domanda: Dove, quando e per quali attività è valida la protezione assicurativa?
Risposta: L’assicurazione opera per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi sia all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali (comprese le relative pertinenze), sia durante tutte le attività organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche, anche se svolte all'esterno (quali viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, Formazione Scuola- Lavoro). La tutela è garantita senza limiti di orario e si estende a tutte le attività complementari, preliminari e accessorie all’insegnamento.
· Domanda: Chi sono gli studenti coperti dall'assicurazione INAIL?
Risposta: L'assicurazione copre tutti gli studenti, dalla scuola dell'infanzia alla formazione superiore (Università e AFAM). La protezione riguarda sia le scuole statali che quelle paritarie e non paritarie, nonché i percorsi di formazione terziaria professionalizzante. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, la copertura include esplicitamente i percorsi già noti come PCTO, ora ridenominati “formazione scuola-lavoro” ai sensi della normativa vigente.
· Domanda: Quali sono le attività specifiche che rientrano nel perimetro della tutela INAIL per le istituzioni scolastiche?
Risposta: La tutela INAIL copre tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento delle attività assicurate e alle loro pertinenze.
Nello specifico, la copertura comprende:
- Incidenti nei locali scolastici: eventi legati a strutture e arredi (es. urti contro suppellettili, cadute su pavimenti, scale, bagni o cortili).
- Attività interne ed esterne: tutte le iniziative organizzate e autorizzate dagli istituti, incluse le attività di mensa, ricreative, ludico-sportive (es. Giochi della Gioventù), uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione.
- Attività progettuali e curriculari: tirocini curriculari e ogni attività basata su progetti educativi che, ai sensi del D.P.R. n. 567/1996, sono classificate come attività proprie della scuola.
- Iniziative integrative: tutte le attività complementari per il raggiungimento degli obiettivi formativi.
· Domanda: Lo studente è assicurato dall'INAIL anche durante il tragitto da casa verso il luogo dove svolge la Formazione scuola-lavoro (ex PCTO)?
Risposta: Sì. La legge ha recentemente confermato che la tutela assicurativa è piena: lo studente è protetto sia mentre si sposta dalla scuola al luogo di lavoro, sia quando parte direttamente dalla propria abitazione (o altro domicilio) per recarsi presso la sede della formazione scuola-lavoro, includendo naturalmente anche il percorso di ritorno.
· Domanda: Quali prestazioni eroga l'Inail in caso di infortunio o malattia professionale e quali sono le limitazioni specifiche per gli studenti?
Risposta: L’Inail garantisce l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative previste dalla normativa vigente.
Tuttavia, per gli studenti (non lavoratori) non è prevista l’indennità per inabilità temporanea assoluta, poiché tale prestazione ha la funzione di sostituire la retribuzione lavorativa.
Al contrario, è pienamente garantita agli studenti l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie necessarie durante il periodo di inabilità e anche dopo la guarigione clinica, qualora finalizzate al recupero dell’integrità psico-fisica. Per gli studenti che possiedono anche la qualifica di "lavoratori", l'indennità temporanea resta invece applicabile.
Lì, 12.01.2026
LA VICE PRESIDENTE
Ferrari Alessandra