INCLUSIONE SCOLASTICA: TRA ASSISTENZA DI BASE E NUOVI STANDARD SPECIALISTICI LEP

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

La LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha definito i contenuti dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, individuando quale componente fondamentale sia la misura quantitativa delle ore di assistenza stabilita nel PEI, sia la definizione del profilo professionale del personale impiegato, secondo criteri uniformemente applicati su tutto il territorio nazionale.

Cosa sono i LEP?

I LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) rappresentano gli standard minimi di servizio che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale per rendere effettivi i diritti civili e sociali dei cittadini

Nell’art. 117 della Costituzione è lo Stato che ha legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

In questo senso la Legge di Bilancio 2026 è intervenuta a definire in ambito scolastico il livello essenziale delle prestazioni (LEP) per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione:

Il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

Come viene garantito?

Con un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione.

Quali i contenuti?

Il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

L’impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3.

Quale la programmazione e l’organizzazione?

Istituzione (entro il 31 Dicembre 2027) del registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Lo stesso sarà alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell’istruzione (SIDI).

Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità politica de legata per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l’accesso, la condivisione e l’utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a livello territoriale.

Il registro nazionale è alimentato dai dati dei PEI già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dei flussi informativi esistenti.

In via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l’avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente.

Ad oggi, quindi, viene avviato l'iter per un registro che monitori le necessità reali, ma la sua piena operatività sarà prevista entro due anni.

A tal fine, tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, assicurano l’erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Restano salvi l’integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell’effettiva erogazione del servizio.

Quali le risorse finanziarie?

  • Risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all’articolo 1, comma 213, lettera a), della stessa Legge.
  • Risorse del Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 di cembre 2023, n. 213.
  • Risorse curate dalle amministrazioni regionali e locali nell’ambito dei rispettivi bilanci.

 

L’Italia rappresenta un modello d’eccellenza internazionale per aver superato le "classi speciali" in favore di una piena integrazione degli alunni con disabilità nelle classi comuni.

In questo contesto, l'efficacia dell'inclusione dipende anche da una precisa ripartizione delle competenze tra le figure professionali coinvolte.

Superando la dimensione puramente didattica garantita dal sostegno, ci riferiamo qui alle competenze assistenziali, ripartite tra la figura del collaboratore scolastico/operatore scolastico (assistenza di base) e il personale specializzato ASACOM (assistenza specialistica)

L'assistenza specialistica per gli alunni con disabilità è un servizio di supporto educativo e relazionale finalizzato a garantire il diritto allo studio attraverso il superamento delle barriere che ostacolano l'autonomia e la comunicazione.

L'assistenza di base agli alunni con disabilità è l'insieme delle attività di supporto materiale, igienico e di cura necessarie per garantire la partecipazione dello studente alla vita scolastica, affidata ai Collaboratori Scolastici.

Vorremo porre l’attenzione sul profilo professionale del collaboratore scolastico e dell’operatore scolastico, (nuova figura professionale introdotta dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, la cui piena operatività ed estensione negli organici è prevista proprio a partire dall'anno scolastico 2026/2027), come uniche figure responsabili che si occupano di assistenza di base e igienico-personale all'interno della scuola.

 

Profilo collaboratori scolastici e operatori scolastici (CCNL 2019/2021):

presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

..attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità.

Inoltre:

Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 66 del 2017.

Il D.Lgs 66/2017 indica, come partecipanti al GLO altre persone definite «figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità; può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell’assistenza di base.

 

Anche nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) si fa espresso riferimento alla figura del collaboratore scolastico (Linee guida dui al Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023):

  • Si specifica: come la scuola si organizza per soddisfare le esigenze igieniche (accompagnamento ai servizi e pulizia, se necessario) e gli altri bisogni compresi nella cosiddetta assistenza di base: ausilio materiale negli spostamenti all'interno della scuola e al momento dell'entrata e dell'uscita, eventuale supporto in mensa ecc. Occorre descrivere il servizio svolto dalle collaboratrici scolastiche e dai collaboratori scolastici, coordinato a quello di altre figure professionali se presenti, tenendo conto nell'assegnazione del genere delle alunne e degli alunni.
  • Si esplicitano: gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3.
  • Si definisce: come far fronte a eventuali criticità prevedibili per l'anno successivo (ad esempio formazione specifica di collaboratori e collaboratrici, eventuale difficoltà a rispettare l'assegnazione per genere…) fornendo eventuali indicazioni più puntuali soprattutto nel caso sia previsto il passaggio ad altra scuola.

In conclusione, appare evidente un paradosso normativo e operativo:

mentre il nuovo CCNL e le linee guida del PEI caricano il profilo del collaboratore e del nuovo operatore scolastico di responsabilità cruciali per l’assistenza di base e igienico-personale, le scelte ministeriali per l’anno scolastico 2026/2027 procedono verso una riduzione di 2.174 posti: 1.294 unità nei licei e 880 unità negli istituti tecnici, professionali e nei licei artistici.

Non si può pretendere un'inclusione di qualità, basata anche su un ‘assistenza di base costante e qualificata, se contemporaneamente si sottraggono le risorse umane necessarie a garantirla.

Chiediamo dunque che la dotazione organica sia adeguata alle reali esigenze assistenziali sancite dal contratto, per non trasformare il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità in un mero adempimento formale privo di supporto concreto.

 

Lì, 14.01.2026

D’INTESA CON IL PRESIDENTE

LA VICE PRESIDENTE

Alessandra Ferrari


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 14/01/2026
Sottocategoria: Didattica Ultima modifica: 14/01/2026
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