Genitorialità: Congedi parentali e malattia figli fino a 14 anni.
Salute: 10 ore annue per esami e cure.
Gravi Patologie: Congedo non retribuito fino a 24 mesi.
La Legge di Bilancio 2026 (LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199), anche quest’anno ha introdotto significative novità riguardanti i congedi parentali e i permessi per i lavoratori della scuola, estendendo i limiti di età e potenziando le tutele per la genitorialità.
Ecco una descrizione schematica delle principali variazioni a decorrere dal 1° gennaio 2026:
ESTENSIONE DELL'ETÀ DEL FIGLIO
L'arco temporale per fruire del congedo parentale e dei permessi per malattia del figlio è stato sensibilmente ampliato: Congedo Parentale: fruibile fino ai 14 anni di età del figlio (precedentemente il limite era 12 anni).
ü Adozioni e Affidamenti: il limite dei 14 anni si applica anche a partire dall'ingresso del minore in famiglia.
ü Malattia del Figlio: estensione della possibilità di assentarsi fino ai 14 anni di età (precedentemente il limite era 8 anni).
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO PARENTALE
La retribuzione dei primi 9 mesi di congedo varia in base alla data di conclusione del congedo di maternità o paternità obbligatorio, le segreterie scolastiche sono tenute a verificare con estrema attenzione la data finale del congedo obbligatorio per determinare correttamente se il dipendente ha diritto a uno o due mesi all'80%
Quadro sinottico riepilogativo.
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Periodo fine
maternità/paternità
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Primi 30 giorni
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Mesi successivi
(Indennità 80%)
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Restanti mesi
(Indennità 30%)
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Entro il 31/12/2023
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100% fino a 14 anni
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Non previsto
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8 mesi al 30%
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Tra 01/01/2024 e 31/12/2024
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100% fino a 14 anni
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1 mese all'80% (entro i 6 anni del figlio)
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7 mesi al 30%
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Dopo il 31/12/2024
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100% fino a 14 anni
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2 mesi all'80% (entro i 6 anni del figlio)
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6 mesi al 30%
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Oltre il 9° mese: Per il 10° e 11° mese, l'indennità al 30% spetta solo se il reddito del genitore è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS.
CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO (NUOVA DISCIPLINA)
Dal 2026 cambiano i giorni spettanti per i figli di età compresa tra i 4 e i 14 anni:
Giorni spettanti: 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore (non retribuiti), da fruire alternativamente. Il calcolo: si riferisce esclusivamente ai giorni lavorativi; i festivi ricompresi nel periodo non vengono conteggiati. questi 10 giorni sono considerati servizio effettivo sia per il personale a tempo determinato (punteggio graduatorie) che indeterminato.
Per i Figli fino a 3 anni: resta invariata la disciplina che prevede i primi 30 giorni per ogni anno retribuiti al 100%.
ALTRE TUTELE (LEGGE 106/2025)
Sono state introdotte ulteriori misure, permessi per esami e cure, per lavoratori con gravi patologie o figli con invalidità, 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito (dal 1° gennaio 2026) per lavoratori (o figli minorenni) con invalidità pari o superiore al 74%, destinatari sono i lavoratori con malattie oncologiche (anche in follow-up), malattie invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74%. Il beneficio si estende ai genitori con figli minorenni aventi gli stessi requisiti di salute.
Le ore possono essere usate per visite mediche, esami strumentali, analisi cliniche e cure mediche frequenti è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista (struttura pubblica o privata accreditata). Per i figli minorenni, basta anche il verbale che attesti l'indennità di frequenza.
CONGEDO FINO A 24 MESI PER PATOLOGIE ONCOLOGICHE O INVALIDANTI
Già attivo dal 9 agosto 2025, questo istituto offre una protezione a lungo termine può essere fruito in modo continuativo o frazionato, non è prevista retribuzione, ma è garantita la conservazione del posto di lavoro. il periodo non conta per l'anzianità di servizio, ma il lavoratore ha la facoltà di riscattarlo ai fini pensionistici. È considerato un diritto "residuale", ovvero si attiva dopo aver esaurito altri periodi di assenza giustificata.
Lì, 14.01.2026
IL VICE-PRESIDENTE VICARIO
Sabato Simonetti