Il Parere n. 3838/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti offre un chiarimento di notevole interesse pratico su un tema che continua a generare incertezze applicative: il rapporto tra affidamenti diretti di importo contenuto e principio di rotazione nel quadro delineato dal D.Lgs. 36/2023.
Il quesito sottoposto all’attenzione del Ministero muove da una situazione estremamente frequente nella prassi delle stazioni appaltanti, in particolare di quelle di minori dimensioni. Ci si chiede se sia possibile procedere a un affidamento diretto, di importo inferiore a 140.000 euro, a favore di un operatore economico che abbia già ricevuto in precedenza incarichi per il medesimo servizio, ciascuno di importo inferiore a 5.000 euro. In altri termini, si pone il problema se la reiterazione di micro-affidamenti possa costituire un ostacolo all’individuazione dello stesso operatore per un successivo affidamento di valore superiore.
Nel rispondere, il MIT richiama innanzitutto la funzione del principio di rotazione, che nel nuovo Codice continua a rappresentare uno strumento di garanzia della concorrenza nei contesti in cui la selezione dell’operatore economico non avviene attraverso procedure pienamente competitive. La rotazione è quindi funzionale a evitare rendite di posizione e a distribuire in modo equilibrato le opportunità di accesso al mercato, soprattutto negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate con numero limitato di invitati.
Tuttavia, il Codice del 2023 introduce un elemento di discontinuità significativa rispetto al passato, prevedendo espressamente una deroga al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (art. 49, comma 6 del D. lg. 36/2023). Tale previsione risponde a una chiara logica di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure, coerente con l’impostazione complessiva del nuovo impianto normativo. Il MIT valorizza questa ratio, sottolineando come la possibilità di articolare gli affidamenti in fasce di importo (art. 49, comma 3 del codice) consenta di applicare il principio di rotazione in modo più mirato e non meccanico, evitando effetti paralizzanti sull’azione amministrativa.
Il passaggio centrale del parere è quello in cui si afferma che l’affidamento di importo inferiore a 5.000 euro non preclude, di per sé, la possibilità che lo stesso operatore economico venga selezionato per un successivo affidamento rientrante nella medesima categoria merceologica, ma di valore superiore. Si tratta di una presa di posizione rilevante, perché esclude una lettura rigida e formalistica del principio di rotazione e riconosce che i micro-affidamenti, proprio in ragione della deroga legislativa, non producono automaticamente un vincolo escludente per le fasi successive.
Questa interpretazione appare particolarmente coerente con le esigenze operative di molte amministrazioni ed in particolare le II.SS., chiamate a gestire servizi ricorrenti, spesso specialistici, per i quali la continuità del rapporto contrattuale può rappresentare un valore in termini di efficienza, qualità e tempestività delle prestazioni. Il MIT, tuttavia, evita con attenzione di trasformare la deroga in una sorta di “libera reiterazione” degli affidamenti e accompagna la propria conclusione con una serie di richiami ai principi generali del Codice.
In particolare, viene ribadito che anche per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro restano pienamente operanti i principi del Libro I, tra cui spicca il principio della fiducia. La fiducia, nel nuovo Codice, non è una clausola di stile, ma un criterio ordinante che attribuisce centralità e responsabilità alle scelte della stazione appaltante e, in particolare, del RUP. Ciò implica che le decisioni assunte, pur in un contesto semplificato, devono essere sorrette da una logica coerente, trasparente e non arbitraria.
Ancora più significativo è il richiamo al divieto di frazionamento artificioso degli appalti. Il MIT sottolinea che la reiterazione di affidamenti di importo modesto allo stesso operatore non può trovare giustificazione laddove sia il risultato di una carente o inesistente programmazione dei fabbisogni. Il frazionamento, anche se formalmente collocato sotto la soglia dei 5.000 euro, non è legittimo quando è utilizzato per eludere l’applicazione delle regole del Codice.
La programmazione, dunque, emerge come il vero banco di prova della correttezza dell’azione amministrativa.
Il messaggio che si ricava dal parere è chiaro: la deroga al principio di rotazione è uno strumento di flessibilità, non una scorciatoia. Essa può essere utilizzata legittimamente solo se inserita in una visione complessiva e razionale del fabbisogno dell’amministrazione, nella quale le scelte di affidamento risultino coerenti nel tempo e non strumentali all’aggiramento delle soglie normative.
Per le stazioni appaltanti, e in particolare per le istituzioni scolastiche, il Parere MIT n. 3838/2025 rappresenta un importante punto di equilibrio. Da un lato, consente di superare timori eccessivi legati alla continuità degli affidamenti di piccolo importo; dall’altro, richiama con forza la necessità di una gestione programmata e consapevole degli acquisti. In questo senso, il ruolo del RUP e del Direttore SGA si rafforza ulteriormente, non tanto sul piano procedurale, quanto su quello sostanziale della pianificazione e della responsabilità amministrativa.
In conclusione, il parere si colloca pienamente nello spirito del nuovo Codice dei contratti pubblici, che mira a sostituire automatismi e rigidità con valutazioni ragionate e responsabilizzanti.
Allegato: parere MIT n. 3838/2025
Lì, 29.01.2026
IL VICE PRESIDENTE ANQUAP AREA NORD
Marco Santini