LA GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI NELLE SCUOLE
Nuove modalità di tracciabilità tramite il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)
La gestione dei rifiuti all'interno delle istituzioni scolastiche è un tema delicato che incrocia la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e la tutela ambientale (Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/2006).
Nelle scuole, i rifiuti "tossici e nocivi" (oggi definiti tecnicamente Rifiuti Pericolosi) si generano principalmente nei laboratori di chimica, fisica e biologia, ma anche nelle officine degli istituti tecnici o nella manutenzione ordinaria (toner, pile, neon).
Ecco una disamina delle procedure e delle responsabilità.
1. Classificazione dei Rifiuti Scolastici
I rifiuti non sono tutti uguali. La distinzione fondamentale è tra:
ü Rifiuti Urbani: Prodotti negli uffici e nelle aule (carta, plastica, organico), gestiti dal servizio di raccolta comunale, anche con conferimento alle isole ecologiche.
ü Rifiuti Speciali: Prodotti durante le attività didattiche o di manutenzione. Possono essere non pericolosi o pericolosi (contrassegnati da un asterisco nel codice EER, es. 160506* per reagenti di laboratorio).
La scuola, in quanto produttore del rifiuto, ha la piena responsabilità della sua gestione fino al conferimento a un soggetto autorizzato.
Figure coinvolte nel processo di smaltimento corretto
a) Dirigente Scolastico: È il responsabile legale. Deve assicurarsi che esistano contratti con ditte specializzate e che le procedure siano rispettate.
b) DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi): Gestisce la parte burocratica, i contratti di smaltimento e la tenuta dei registri.
c) Assistenti Tecnici: Spesso incaricati della gestione pratica dei depositi temporanei nei laboratori.
Per gestire correttamente i rifiuti pericolosi, la scuola deve seguire questi passaggi obbligatori:
A. Deposito Temporaneo
I rifiuti devono essere raggruppati in un luogo sicuro all'interno della scuola, protetti da agenti atmosferici e accessi non autorizzati.
Etichettatura: Ogni contenitore deve riportare il codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e le indicazioni di pericolo.
Limiti temporali: Lo smaltimento deve avvenire con cadenza almeno trimestrale, o comunque quando il volume supera i 30 metri cubi (di cui al massimo 10 mc di pericolosi).
B. Registro di Carico e Scarico
In ottemperanza al D.M. 59/2023 e alle successive circolari esplicative, le istituzioni scolastiche che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi non rientrano tra i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI (art. 12). Tuttavia, l'intero sistema di tracciabilità cartaceo sta venendo sostituito da quello digitale a partire dal 13 febbraio 2026:
Obbligo di Registrazione
Anche se non si paga il contributo annuale e non si è "iscritti" in senso stretto, le scuole devono effettuare la registrazione gratuita sul portale RENTRI. Questa procedura serve a ottenere le credenziali per accedere ai servizi di "vidimazione digitale".
Il vecchio formulario cartaceo viene sostituito dal modello XFIR, non si porteranno più i moduli cartacei alla Camera di Commercio. La vidimazione avverrà digitalmente tramite il portale RENTRI, che genererà un codice univoco e un QR code da apporre sul documento, una volta vidimato digitalmente, il modulo può essere stampato e compilato, oppure gestito interamente in formato digitale se si dispone di firma elettronica.
Per le scuole che producono solo rifiuti non pericolosi, rimane valida l'esenzione dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (a meno che non siano presenti fusti/rifiuti da lavorazioni artigianali o industriali specifiche, caso raro per un istituto scolastico standard). Resta però l'obbligo di conservazione dei formulari (XFIR) per 3 anni.
La Legge 199/2025 ha confermato l'esclusione dall'obbligo di iscrizione per i produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti. Tuttavia, poiché le scuole producono quasi sempre rifiuti pericolosi (toner, reagenti, neon), l'obbligo rimane quasi sempre valido.
Se la scuola produce rifiuti pericolosi (es. reagenti chimici nei laboratori, oli esausti delle officine, toner classificati pericolosi), l'iscrizione diventa obbligatoria con tempistiche che dipendono dal numero di dipendenti dell'ente.
Per le istituzioni scolastiche, l'obbligo di iscrizione e la gestione dei rifiuti pericolosi non dipendono solo dalla tipologia di rifiuto, ma proprio dalla dimensione dell'ente (numero di dipendenti)i di seguito lo schema chiaro delle scadenze e delle soglie.
Il decreto ministeriale (DM 59/2023) ha stabilito tre scaglioni temporali per l'iscrizione, basati sul numero di dipendenti calcolato al momento dell'adesione:
|
Tipologia di Ente / Produttore
|
Soglia Dipendenti
|
Finestra di Iscrizione
|
|
Grandi Scuole / Enti
|
Più di 50 dipendenti
|
Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025
|
|
Medie Scuole
|
Da 11 a 50 dipendenti
|
Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025
|
|
Piccole Scuole / Altri
|
Fino a 10 dipendenti (o solo pericolosi)
|
Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026
|
Per le scuole, il calcolo dei dipendenti include tutto il personale in organico (Docenti e ATA) con contratto a tempo determinato o indeterminato. Se la scuola supera le 50 unità (caso molto frequente), la scuola rientra nel primo scaglione.
Se una Istituzione Scolastica non ha provveduto nei termini all’iscrizione nel portale dedicato, è possibile (e doveroso) procedere all'iscrizione anche se la scadenza del 13 febbraio 2026 è passata, tuttavia, bisogna muoversi con rapidità per limitare le conseguenze, poiché l'ente si trova ora in una posizione di "omissione". Fortunatamente, proprio in questi giorni, sono state introdotte delle importanti novità legislative che concedono un po' di respiro.
Ecco la situazione aggiornata al momento:
Sanzioni e "Ravvedimento"
Sebbene il termine sia scaduto, la normativa (D.Lgs. 152/2006, art. 258) prevede un meccanismo di riduzione delle sanzioni per chi regolarizza la posizione in tempi brevi:
Sanzione Standard: Per la mancata iscrizione in caso di rifiuti pericolosi, la multa va da 1.000 € a 3.000 €.
Riduzione del 1/3: Se l'iscrizione viene effettuata entro 60 giorni dalla scadenza (quindi entro metà aprile 2026), la sanzione è ridotta a un terzo.
Proroga Sanzioni 2026: È notizia di questi giorni (emendamenti al Decreto Milleproroghe) che l'efficacia delle sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati è stata sospesa fino al 15 settembre 2026. Questo non cancella l'obbligo di iscrizione, ma offre una "boccata d'ossigeno" amministrativa per mettersi in regola senza l'invio immediato di accertamenti.
Il regime del "Doppio Binario"
Anche se la scuola è in ritardo con l'iscrizione, grazie alle recenti modifiche di febbraio 2026, è stato ripristinato temporaneamente il doppio binario:
ü Fino al 15 settembre 2026, è ancora possibile utilizzare il FIR cartaceo (vidimato digitalmente) in alternativa al FIR digitale (xFIR).
ü Questo serve a garantire che la scuola possa continuare a smaltire i rifiuti (es. i laboratori non devono bloccarsi) mentre completa le procedure di accreditamento al portale RENTRI.
Cosa deve fare la scuola ora? (Procedura d'emergenza)
La scuola non deve attendere oltre. La procedura corretta è:
1. Accesso al Portale: Il Dirigente Scolastico (o il DSGA delegato) deve accedere immediatamente al portale www.rentri.gov.it tramite SPID, CIE o CNS.
2. Iscrizione Tardiva: Completare l'anagrafica dell'istituto, indicando il numero di dipendenti e le unità locali (i singoli plessi dove si producono rifiuti).
3. Pagamento: Versare il contributo di segreteria e il contributo annuale tramite il sistema PagoPA integrato nel portale.
L'iscrizione al RENTRI è sempre obbligatoria per le scuole che producono rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti. Cambia solo quando devono farlo:
Rifiuti Pericolosi (es. Reagenti, Oli, Toner 160506): Obbligo di iscrizione secondo le scadenze sopra indicate. Devono tenere il registro di carico/scarico digitale e emettere il FIR (Formulario) digitale.
Rifiuti NON Pericolosi (es. carta, plastica, toner non pericolosi): Le scuole non sono tenute all'iscrizione al RENTRI per i soli rifiuti speciali non pericolosi, a meno che non abbiano più di 10 dipendenti e decidano di gestire tutto tramite il sistema (o siano inquadrate in categorie industriali, che solitamente non riguardano l'istruzione).
Una volta iscritta al RENTRI, la scuola deve seguire queste nuove modalità operative che sostituiscono il vecchio sistema cartaceo:
a) Registro Cronologico di Carico e Scarico: Non più fogli vidimati in Camera di Commercio, ma un registro digitale integrato nella piattaforma RENTRI.
b) Emissione FIR Digitale: Il formulario di identificazione del rifiuto viene generato digitalmente. Durante il trasporto, il conducente può esibire il formato digitale (QR code o PDF).
c) Interoperabilità: I software gestionali della scuola (se usati dal DSGA) devono "parlare" con la piattaforma nazionale tramite API -Application Programming Interface-.
Aspetti Retributivi e Gestionali
Gestire il RENTRI non è un'operazione banale. Richiede l'uso della Firma Elettronica e l'accesso tramite SPID/CIE/CNS da parte del legale rappresentante (Dirigente Scolastico) o di un delegato (solitamente il DSGA). Poiché l'adempimento è complesso e comporta responsabilità penali e amministrative, il personale ATA (Assistenti Tecnici o Amministrativi) che opera materialmente sul portale può richiedere il riconoscimento di un compenso accessorio (FMOF) per "intensificazione del lavoro" o "incarico specifico", come previsto dal CCNL Comparto Istruzione.
Molte scuole oggi preferiscono delegare la gestione operativa (ma non la responsabilità) a consulenti esterni o alle stesse ditte di smaltimento, ma il controllo del registro RENTRI rimane un compito interno indelegabile nella sua firma finale.
Lì,20/02/2026
Sabato Simonetti
Vice-Presidente Vicario ANQUAP