La disciplina degli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi dirigenziali trova fondamento nell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013, norma cardine del sistema di trasparenza amministrativa italiano. Tale disposizione impone alle amministrazioni pubbliche la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di una serie di dati relativi ai titolari di incarichi politici e dirigenziali, tra cui:
· curriculum vitae;
· compensi connessi alla carica;
· altri incarichi ricoperti;
· dichiarazioni reddituali e patrimoniali;
· importi percepiti a carico della finanza pubblica.
Tuttavia, negli ultimi anni la disciplina è stata oggetto di numerosi interventi interpretativi e giurisprudenziali, in particolare a seguito della sentenza n. 20/2019 della Corte Costituzionale, che ha ridimensionato l’estensione indiscriminata degli obblighi di pubblicazione per tutti i dirigenti pubblici. In tale contesto si inserisce il parere ANAC approvato dal Consiglio dell’Autorità il 17 febbraio 2026, volto a chiarire l’ambito applicativo degli obblighi di trasparenza per i dirigenti pubblici.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti proveniente da una grande amministrazione regionale, ha ribadito alcuni principi fondamentali sull’applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013.
In primo luogo, l’ANAC ricorda che gli obblighi di trasparenza previsti dalla norma riguardano:
· dirigenti con incarichi amministrativi di vertice;
· dirigenti interni all’amministrazione;
· dirigenti esterni;
· titolari di funzioni dirigenziali negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, anche se privi della qualifica formale di dirigente pubblico.
Tuttavia l’Autorità evidenzia che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14, comma 1, per i dirigenti pubblici è attualmente in fase di revisione. Uno degli elementi centrali del parere riguarda la distinzione tra diverse categorie di dirigenti. Secondo l’interpretazione dell’ANAC:
1. Dirigenti nominati ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001: continuano ad essere soggetti a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14.
2. Dirigenti diversi da quelli indicati nei commi 3 e 4: l’applicazione degli obblighi dell’art. 14 (ad eccezione del comma 1-ter) è sospesa fino all’adozione del regolamento governativo previsto dalla normativa.
Il regolamento, previsto dal D.L. 162/2019, avrebbe dovuto individuare puntualmente i dati da pubblicare per i dirigenti pubblici, ma ad oggi non risulta ancora adottato.
In conseguenza di ciò:
· è sospesa la pubblicazione di molti dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti;
· è sospesa l’attività di vigilanza e quella sanzionatoria da parte dell’ANAC per tali dati.
Diversa è la situazione per quanto riguarda l’art. 14, comma 1-ter del D. Lgs. 33/2013. Tale disposizione rimane pienamente vigente e non è stata interessata dalle pronunce della Corte Costituzionale.
La norma stabilisce che:
· ogni dirigente deve comunicare all’amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;
· l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare l’ammontare complessivo sul proprio sito istituzionale.
La finalità della disposizione è quella di consentire il controllo pubblico sul rispetto del tetto massimo alle retribuzioni pubbliche, previsto dalla normativa nazionale. L’ANAC precisa che nella nozione di emolumenti rientrano:
· stipendio fondamentale;
· indennità;
· retribuzione di posizione e di risultato;
· compensi accessori;
· compensi per incarichi aggiuntivi;
· remunerazioni per consulenze o attività svolte per altre amministrazioni o società pubbliche.
Devono quindi essere considerati tutti i compensi percepiti a carico della finanza pubblica, anche se provenienti da amministrazioni diverse da quella di appartenenza.
Pubblicazione e scadenze
La pubblicazione deve avvenire nella sezione: Amministrazione Trasparente → Personale → Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
L’aggiornamento è annuale e deve avvenire:
· dopo la comunicazione dei dati da parte del dirigente;
· comunque non oltre il 30 marzo dell’anno successivo.
Implicazioni per i Dirigenti Scolastici
Il tema assume particolare rilevanza nel settore dell’istruzione. I dirigenti scolastici sono infatti qualificati come dirigenti pubblici ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e rientrano nell’ambito applicativo della normativa sulla trasparenza.
Alla luce del parere ANAC del 2026 si possono formulare alcune considerazioni operative:
1. Non sussiste attualmente un obbligo generalizzato di pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei dirigenti scolastici, in quanto gli obblighi di cui all’art. 14, comma 1, risultano sospesi in attesa del regolamento governativo.
2. Rimane invece pienamente vigente l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 14, comma 1-ter.
3. Le istituzioni scolastiche devono pertanto:
o acquisire annualmente la dichiarazione degli emolumenti dal dirigente;
o pubblicare il dato aggregato nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il parere ANAC del 17 febbraio 2026 contribuisce a chiarire un quadro normativo ancora incompleto e in evoluzione.
In sintesi:
· gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14, comma 1, per molti dirigenti pubblici sono attualmente sospesi;
· rimane invece pienamente vigente l’obbligo di comunicazione e pubblicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica;
· le amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche, devono garantire il rispetto di tale obbligo entro i termini previsti.
In attesa dell’adozione del regolamento governativo che definirà in modo definitivo il perimetro della trasparenza per i dirigenti pubblici, appare opportuno che le amministrazioni adottino un approccio prudente e coerente con i principi di proporzionalità, pertinenza e minimizzazione dei dati, nel rispetto sia delle norme sulla trasparenza amministrativa sia della disciplina europea in materia di protezione dei dati personali.
Buon lavoro!
Lì, 18.03.2026
L’ESPERTO DI SETTORE
Mario Grimaldi