I nuovi modelli ANAC per le dichiarazioni di inconferibilita' e incompatibilita': cosa cambia per le istituzioni scolastiche

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

 

I nuovi modelli ANAC per le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità:

cosa cambia per le istituzioni scolastiche

Delibera ANAC n. 92 dell'11 marzo 2026 — D.Lgs. n. 39/2013, art. 20

 

1. Il contesto normativo

Con delibera n. 92 dell'11 marzo 2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato dieci schemi standardizzati di dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni. La delibera è stata adottata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e della relativa approvazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 pone in capo al soggetto che riceve un incarico due distinti obblighi dichiarativi: una dichiarazione all'atto del conferimento sull'insussistenza di cause di inconferibilità, e una dichiarazione annuale, nel corso dell'incarico, sull'insussistenza di cause di incompatibilità. Tali dichiarazioni costituiscono, rispettivamente, condizione di efficacia dell'incarico e presupposto per il suo mantenimento.

 

2. I dieci schemi dichiarativi: struttura e contenuto

I dieci modelli sono articolati in due serie di cinque, distinte per oggetto e per tipologia di ente:

Prima serie — Dichiarazioni di inconferibilità (all'atto della nomina)

        Pubbliche amministrazioni (SCUOLA)

        Enti pubblici

        Enti di diritto privato in controllo pubblico

        Enti del servizio sanitario nazionale — dirigenti non medici

        Enti del servizio sanitario nazionale — Direttore generale, sanitario, amministrativo e socio-sanitario

Seconda serie — Dichiarazioni di incompatibilità (annuale, nel corso dell'incarico)

        Pubbliche amministrazioni (SCUOLA)

        Enti pubblici

        Enti di diritto privato in controllo pubblico

        Enti del servizio sanitario nazionale — dirigenti non medici

        Enti del servizio sanitario nazionale — Direttore generale, sanitario, amministrativo e socio-sanitario

Le istituzioni scolastiche statali rientrano nella categoria «pubbliche amministrazioni» ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, richiamato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 39/2013. Pertanto, i modelli di riferimento per le scuole sono il primo della serie «inconferibilità» e il primo della serie «incompatibilità».

 

3. Profili operativi per le scuole

3.1  Adozione su base volontaria

Il Consiglio dell'Autorità ha precisato che l'utilizzo dei nuovi schemi è su base volontaria. Le pubbliche amministrazioni possono quindi continuare ad avvalersi di modelli propri, purché conformi alle prescrizioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013. L'adozione degli schemi ANAC è tuttavia fortemente consigliata: la modalità uniforme di compilazione e rappresentazione agevola i controlli da parte del RPCT e semplifica l'adempimento dichiarativo a carico dei soggetti interessati.

3.2  Sperimentazione della durata di 12 mesi

I modelli saranno sottoposti a una sperimentazione su base volontaria della durata di dodici mesi, a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale. All'esito della sperimentazione, gli schemi potranno essere integrati e migliorati sulla base delle esperienze pilota delle amministrazioni coinvolte. Le scuole che aderiscono alla sperimentazione contribuiscono direttamente al miglioramento degli strumenti a beneficio dell'intero comparto.

3.3  Informativa privacy e oscuramento della firma

La delibera n. 92/2026 è stata adottata previo confronto con il Garante per la protezione dei dati personali, con ISTAT, AgID e la Conferenza unificata. Sotto il profilo della tutela dei dati personali, la delibera prescrive due adempimenti specifici:

        è opportuno sottoporre il modulo al soggetto candidato previa somministrazione di una chiara e apposita informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Dirigente Scolastico, in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile della predisposizione dell'informativa.

        in fase di pubblicazione nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale, le PP.AA. e gli enti interessati devono provvedere ad oscurare l'eventuale firma autografa del sottoscrittore, al fine di limitare il trattamento di dati biometrici non necessari.

 

Si ricorda che le dichiarazioni devono essere pubblicate e mantenute in «Amministrazione Trasparente» per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

 

Riferimenti normativi e documentali

• D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 — Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA.

• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 48 — Base giuridica dell'approvazione degli schemi.

• ANAC, Delibera n. 92 dell'11 marzo 2026 — Approvazione dei dieci schemi dichiarativi.

• ANAC, Delibera n. 464 del 26 novembre 2025 — Indicazioni sul potere di vigilanza e acquisizione delle dichiarazioni.

• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46–47 — Dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

• Reg. UE 2016/679 (GDPR), art. 13 — Informativa al soggetto dichiarante.

 

 

 

Si allegano i modelli precompilati per il DS.

Buon lavoro!

 

Lì, 30.03.2026

L’esperto di settore

Mario Grimaldi


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 30/03/2026
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 30/03/2026
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